Deliberazione dell'assemblea - Mancato ricevimento della convocazione da parte di un socio - Effetti (Trib. Napoli 24.2.2009 n. 1457) DI KROGH
È nulla la deliberazione assunta dall'assemblea sociale nel caso in cui un socio, senza sua colpa, riceva in ritardo l'avviso di convocazione (art. 2479-bis co. 1 c.c.). Pertanto, il vizio può essere fatto valere da chiunque vi abbia interesse ed entro tre anni dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci (art. 2479-ter co. 3 c.c.). Inoltre, il Tribunale ha precisato che: - l'espressione "decisioni prese in assenza assoluta di informazione", di cui all'art. 2479-ter co. 3 c.c., deve essere interpretata nel senso di comprendere sia l'omessa convocazione dell'assemblea, per le ipotesi in cui sia previsto il metodo assembleare, sia l'omessa preventiva informazione dei soci in ordine alla decisione extra assembleare, per le altre ipotesi; - nella prima ipotesi, deve applicarsi analogicamente l'art. 2379 co. 3 c.c., che specifica i casi in cui la convocazione dell'assemblea possa considerarsi effettivamente omessa, con conseguente nullità delle relative delibere.
Fonte: italiaoggi del 19 giugno 2009, p. 39
I commenti sono disabilitati.
|