Studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2008 - Principali novità (circ. Agenzia Entrate 18.6.2009 n. 29) DI DEOTTO
Con la circolare 18.6.2009 n. 29, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione all'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2008. La circolare si sofferma sull'esame degli indicatori di normalità economica di cui all'art. 10-bis co. 2 della L. 146/98, attivi nell'ambito degli studi di settore evoluti per il 2008 ed approvati con i DM 23.12.2008, confermando, per quanto attiene alle modalità di funzionamento dei medesimi, i chiarimenti già resi con la circolare n. 44/2008. Particolare attenzione viene riservata ai correttivi applicati agli studi di settore, in particolar modo a quelli congiunturali introdotti a seguito della revisione straordinaria disposta dall'art. 8 del DL 29.11.2008 n. 185, conv. L. 28.1.2009 n. 2, al fine di tenere conto degli effetti che la crisi economico-finanziaria manifestatasi nel 2008 ha determinato su determinati settori o aree territoriali. Nello specifico, si tratta: - dei correttivi per l'incremento del costo del carburante e delle materie prime; - dei correttivi settoriali per attività che hanno subito una "riduzione dei margini di redditività"; - del correttivo generale collegato alla contrazione dei ricavi/compensi subita nel 2008; - dei correttivi agli indicatori di normalità economica. I suddetti correttivi operano in modo automatico, sulla base delle informazioni inserite dai contribuenti negli appositi campi del quadro X del modello di comunicazione dei dati rilevanti. Gli studi di settore integrati dai correttivi congiunturali approvati con il DM 19.5.2009 non sono suscettibili di applicazione retroattiva, in quanto i risultati dei medesimi tengono conto degli effetti della crisi economica del 2008 e, come tali, non estensibili a precedenti annualità. Per quanto concerne l'adeguamento, viene precisato che la maggiorazione del 3% risulta dovuta anche in relazione agli studi di settore non "evoluti" per il 2008 per i quali trovano applicazione i correttivi congiunturali "anti-crisi". L'esonero dal versamento della maggiorazione opera, infatti, nei casi in cui gli studi di settore siano modificati a seguito di revisione triennale (art. 2 del DPR 195/99) e non di semplice "integrazione", ancorché straordinaria.
Fonte: ilsole24ore del 19 giugno 2009, p. 31
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