Scomputo delle ritenute subite - Mancanza della certificazione rilasciata dal sostituto - Effetti (C.T. Prov. Milano n. 111/09) DI CHIAMETTI
È illegittimo il ruolo formato a seguito di controllo formale della dichiarazione scaturito a sua volta dalla mancata esibizione delle certificazioni delle ritenute subite dal sostituito d'imposta, qualora il sostituto non abbia provveduto a rilasciare al sostituito i suddetti documenti. Nel caso di specie, un avvocato/sostituito ha emesso varie parcelle nei confronti del cliente/sostituto, che sono state regolarmente onorate al netto delle ritenute di acconto. Il cliente/sostituto aveva però omesso di rilasciare all'avvocato/sostituito le certificazioni delle ritenute operate, nonostante quest'ultimo abbia sollecitato il rilascio delle certificazioni con varie raccomandate. In sede di controllo formale, sulla base della mancata esibizione delle certificazioni, il diritto allo scomputo è stato negato e le somme sono state iscritte a ruolo. L'avvocato/sostituito era però in possesso di documenti alternativi quali le copie delle parcelle e degli assegni, ove emergeva che le somme erano state incassate al netto delle ritenute. I giudici, negando ogni sorta di responsabilità solidale tra sostituto e sostituito (la responsabilità solidale si sarebbe potuta configurare, al massimo, qualora la ritenuta non fosse stata effettuata e le somme non fossero state versate), hanno specificato che, in tal caso, l'avvocato/sostituito è da considerarsi "vittima" del comportamento del cliente/sostituto.
Fonte: ilsole24ore del 7 settembre 2009, p. 6
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