Immobili d'interesse storico e artistico - Criteri di tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP (Cass. 29.1.2009 n. 2332 e 16.12.2009 n. 26343) DI GAVELLI - BUSANI
Relativamente alla tassazione degli immobili con vincolo storico-artistico, l'art. 11 co. 2 della L. 413/91 ha sancito che "in ogni caso" il reddito degli immobili vincolati va determinato con la minore delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni nella stessa zona censuaria ove sono ubicati. Tra gli altri chiarimenti che sono intervenuti nel corso degli anni sulla questione, la ris. Agenzia delle Entrate n. 99/2006 ha sostenuto che l'art. 11 in esame trova applicazione, qualora l'unità immobiliare sia posseduta nell'ambito di una impresa, esclusivamente nel caso degli immobili cosiddetti "patrimoniali" (che seguono le regole dei redditi fondiari ai sensi dell'art. 90 co. 1 del TUIR) e non anche relativamente ai c.d. ""immobili-merce" o a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa. Peraltro, la sentenza della Corte di Cassazione n. 26343/2009 ha affermato che i "canoni prodotti dalla locazione di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della L. n. 1089 del 1939, e successive modificazioni, che siano oggetto dell'impresa, ne rappresentano i ricavi che concorrono alla determinazione del reddito d'impresa secondo le norme che lo disciplinano, senza che sia applicabile la regola di cui alla L. n. 413 del 1991, comma 2". Sempre la Cassazione, con la sentenza n. 2332/2009, ha stabilito che l'agevolazione prevista dalla L. 413/91 non esplica effetti in ambito IRAP.
Fonte: ilsole24ore del 8 marzo 2010, p. 6
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