Documento unico di regolarità contributiva (DURC) - Responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore (messaggio INPS n. 12091/2010) DI MACCARONE
Facendo seguito alla risposta ad interpello del Ministero del Lavoro 2.4.2010 n. 3, anche l'INPS, con il messaggio n. 12091/2010, fornisce chiarimenti in ordine alla possibilità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) ad un'azienda, pur in presenza di debiti in capo alla stessa, derivanti dall'applicazione del regime di responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, nonché tra appaltatore e subappaltatore, previsto dall'art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 e dall'art. 35 co. 28 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006). Con il citato interpello, il Ministero del Lavoro si è espresso in senso affermativo sulla questione, sostenendo che la posizione debitoria nei confronti degli Istituti accertata a carico di un soggetto non possa impedire il rilascio del DURC a favore di chi, con lo stesso soggetto, sia solidalmente responsabile. Il DURC si limita, infatti, a certificare la regolarità del rapporto contributivo instaurato tra l'impresa richiedente e gli Enti interessati. Per attestare la regolarità contributiva di detta impresa occorre, dunque, fare riferimento esclusivamente a tale rapporto e ai relativi adempimenti. Ora, con il messaggio in commento, l'INPS: - conferma che l'azienda che sia in regola con i versamenti contributivi relativi ai propri dipendenti ma risulti versare in una posizione debitoria nei confronti dell'Istituto, derivante dall'applicazione del regime di solidarietà previsto dalla legge in caso di appalto, ha diritto al rilascio del DURC; - precisa che, in tale ipotesi, l'Istituto specificherà nelle annotazioni che esiste un obbligo solidale con un'altra azienda, indicandone la denominazione sociale, il numero di posizione, l'importo dei contributi dovuti e le sanzioni civili maturate sino alla data di rilascio del Documento.
Fonte: ilsole24ore del 6 maggio 2010 p. 34
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