Società di persone e associazioni professionali - Utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti propri, dell'associazione o della società DI CORSO - COTTO
Alla luce delle istruzioni ai Modelli UNICO 2010, la facoltà riconosciuta all'ente collettivo di utilizzare in compensazione le ritenute eccedenti lo scomputo del debito IRPEF (circ. n. 56/2009) risulta vincolata al preventivo azzeramento del debito d'imposta da parte del socio. Al contrario, secondo quanto desumibile dalla prassi amministrativa (circ. n. 12/2010), la quantificazione del suddetto importo sembra essere lasciata alla libera scelta del socio o associato, fermo restando il versamento diretto del debito residuo eventualmente non scomputato. Tale impostazione non risulta tuttavia confermata dalle istruzioni al Modello UNICO 2010 PF, le quali prevedono che il rigo RN 33, idoneo a fornire la suddetta indicazione, non possa essere compilato in presenza di un debito di imposta (RN42 compilato). Ne deriva che, nel caso in cui il socio abbia ritrasferito un ammontare di ritenute superiore a quello spettante: - la società o associazione può comunque avvalersi dell'utilizzo in compensazione senza che, in capo alla stessa, siano comminate sanzioni; - il socio o associato deve effettuare il versamento del debito residuo, risultando esente da sanzione qualora vi provveda nei termini (viceversa, in caso di tardivo versamento, potrà avvalersi del ravvedimento operoso per ovviare all'errore commesso).
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 13 maggio 2010
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