Nuove istruzioni (circ. Agenzia Entrate 14.6.2010 n. 32) DI DEOTTO
L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni generali in tema di interpelli, sia con riguardo alle condizioni di ammissibilità sia con riferimento agli effetti della mancata presentazione dell'interpello "obbligatorio". In merito all'interpello ordinario (art. 11 della L. 212/2000), viene specificato che il parere richiesto dal contribuente deve avere carattere preventivo rispetto al comportamento che si intende porre in essere che, solitamente, consiste in determinati aspetti relativi alla compilazione della dichiarazione, e deve riferirsi ad un caso concreto e personale. Mancando i requisiti prescritti, l'istanza non verrà esaminata, nemmeno sotto forma di semplice "consulenza giuridica". Vi sono poi ipotesi di interpello "obbligatorio", come quello da presentare per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative (art. 30 della L. 724/94); in tal caso, l'Agenzia rileva che la mancata presentazione dell'interpello darà luogo all'irrogazione della sanzione amministrativa contemplata dall'art. 11 del DLgs. 471/97. Inoltre, ove la normativa sulle società non operative venisse disapplicata in mancanza delle condizioni di legge, si applicheranno le sanzioni nella misura massima. Sempre con riferimento alle società non operative, viene "riconosciuto" che la mancata presentazione dell'interpello non determina l'inammissibilità del ricorso contro il successivo accertamento.
Fonte: ilsole24ore del 15 giugno 2010 p. 31
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