Cessione di partecipazioni con corrispettivo dilazionato - Interessi attivi di dilazione - Qualificazione reddituale DI SANNA
Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del TUIR, gli interessi moratori e gli interessi per dilazioni di pagamento costituiscono redditi della stessa natura di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Pertanto, è ragionevole affermare che gli interessi percepiti a seguito della cessione di una partecipazione detenuta non in regime d'impresa e derivanti da una dilazione di pagamento costituiscono redditi disciplinati dagli artt. 67 e 68 del TUIR, così come avviene per le plusvalenze e le minusvalenze da capital gain. Si ricorda, poi, che in caso di cessione di partecipazioni con la percezione di un corrispettivo dilazionato, si rende applicabile l'art. 68 co. 7 lett. f) del TUIR, secondo cui, ai fini della determinazione dei proventi che rientrano tra i redditi diversi, occorre ripartire la plusvalenza realizzata in via proporzionale al corrispettivo effettivamente percepito in ciascun periodo d'imposta (in questo senso, si veda anche la ris. Agenzia delle Entrate 17.4.2008 n. 158, che tratta il caso di partecipazioni pervenute per successione).
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 21 giugno 2010
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