Compensazione di crediti superiori a 10.000,00 euro - Regime sanzionatorio DI GAVELLI
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/2010, ha chiarito che si applica la sanzione amministrativa del 30% in caso di compensazione di crediti IVA esistenti per importi superiori al limite annuo di 10.000,00 euro in data precedente a quella di presentazione della dichiarazione annuale, ovvero per importi superiori al limite annuo di 15.000,00 euro senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il visto di conformità o la sottoscrizione dei soggetti incaricati del controllo contabile. Resta, invece, da chiarire quale sia il regime sanzionatorio in caso di compensazione "orizzontale" di crediti IVA per importi superiori alla soglia senza che siano utilizzati i servizi telematici. Sul punto, la circ. Istituto di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili n. 14/2010 ha precisato che si applica la sanzione del 30% se la compensazione è effettuata in data precedente al termine iniziale del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR; se, invece, la compensazione è effettuata nel rispetto del suddetto termine, dovrebbe essere irrogata la sola sanzione prevista per le violazioni formali. Infine, in caso di credito non esistente, l'indebito utilizzo del canale bancario dovrebbe dare luogo all'applicazione della sanzione dal 100% al 200% del credito compensato.
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 24 giugno 2010
I commenti sono disabilitati.
|