Deduzioni e detrazioni IRPEF per le spese sanitarie - Ulteriori chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 1.7.2010 n. 39) DI BONGI
Con la circ. 1.7.2010 n. 39, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla deducibilità e detraibilità IRPEF delle spese sanitarie di cui agli artt. 10 e 15 del TUIR. Anzitutto viene affrontata la tematica relativa alla deducibilità IRPEF [art. 10 co. 1 lett. b) del TUIR] delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti portatori di handicap che vengano ricoverati in un istituto di assistenza. Se una parte di spese deducibili (quelle che riguardano le spese mediche e paramediche di assistenza specifica) sono pagate da un familiare del soggetto portatore di handicap, anche se la fattura è rilasciata dall'istituto di ricovero indicando quale intestatario il soggetto ricoverato, il familiare potrà dedursi le spese sostenute a condizione che integri la fattura annotando sulla stessa l'importo versato. Rimane fermo l'obbligo di produrre, in sede di controllo, la documentazione che comprovi il sostenimento della spesa. Inoltre, in relazione alla detrazione IRPEF [art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR] delle spese sostenute per le prestazioni fornite dagli esercenti professioni sanitarie riabilitative, indicati nell'art. 3 del DM 29.3.2001 (es. podologi, fisioterapisti, logopedisti, ecc.), l'Agenzia ha chiarito che rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili a condizione che siano state prescritte da un medico.
Fonte: italiaoggi del 2 luglio 2010 p. 23
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