Trattazione in camera di consiglio anziché in pubblica udienza (C.T. Reg. Torino 29.3.2010 28/28/10) DI GASPARRINO
Nel processo tributario di primo grado, l'istanza volta ad ottenere la trattazione in pubblica udienza può essere formulata in qualunque atto del processo ed il suo mancato accoglimento determina la violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 24 Cost. Ne consegue la nullità dell'udienza camerale e della sentenza emessa. Ciò a condizione che l'istanza sia stata notificata alla controparte e depositata nella segreteria della commissione, entro i termini previsti dalla legge. Per il giudizio d'appello, invece, la violazione in questione integra una mera irregolarità, salvo che la stessa abbia inciso su specifici profili di difesa. Secondo la pronuncia della Cass. 10.2.2006 n. 2948, infatti, la discussione della causa in appello ha soltanto la funzione di illustrare le difese già svolte nei precedenti atti difensivi. Potrebbe, quindi, configurarsi un effetto invalidante del cosiddetto "error in procedendo" solo qualora vengano evidenziati gli aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare ed approfondire.
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 5 luglio 2010
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