Comunicazione delle operazioni Iva con Paesi Black list : le istruzioni
I contribuenti minimi e le nuove iniziative produttive rimangono fuori dall’obbligo di comunicazione delle operazioni con attori economici ubicati nei paradisi fiscali. Questi ultimi sono individuati all’interno della lista dei Paesi con regime fiscale privilegiato ai fini della presunzione di residenza delle persone fisiche e in quella delle imprese estere controllate o collegate (rispettivamente, D.M. 4/05/99 e D.M. 21/11/01). Le liste vanno applicate congiuntamente, a prescindere dalla natura giuridica e dall’attività svolta dall’operatore. Ciò vuol dire che, per il titolare di partita Iva, l’obbligo di comunicazione scatta se la controparte è situata in un Paese presente in almeno una delle due liste. Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n.53/E, che affronta il tema delle comunicazioni che gli operatori economici devono effettuare per le operazioni con Paesi black list, come previsto dal D.L. n.40/10, per contrastare le frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali, soprattutto le cc.dd. “carosello” e le “cartiere”.
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