Il redditometro alla verifica delle intestazioni
Con il nuovo redditometro non rileva più la disponibilità di un determinato bene, ma assumeranno rilevanza le spese del contribuente, ancorché rappresentate attraverso una serie di coefficienti. Prima delle modifiche intervenute con il Dl 78/2010, l'accertamento sintetico cosidetto "puro" si basava generalmente sulla spesa effettiva, anche se la norma parlava di «elementi e circostanze di fatto certi» su cui eseguire la rettifica. Il dato letterale della norma aveva consentito, in limitati casi, di effettuare l'accertamento anche su elementi diversi dalla spesa, come l'esistenza di capitali all'estero (commissione tributaria centrale 14 aprile 1992 n. 2907), le rilevanti disponibilità finanziarie e il tenore di vita desumibile da manifestazioni di notoria e non contestata agiatezza (commissione tributaria centrale 22 novembre 1988, n. 7969), la titolarità di rilevanti partecipazioni azionarie (Cassazione 5052/1987). Ad ogni modo, gran parte degli accertamenti sintetici fino a qui effettuati sono risultati fondati sul redditometro, il quale, attraverso il Dm 10 settembre 1992 e successive modifiche, risultava basato sulla disponibilità dei beni e dei servizi individuati dallo stesso decreto (residenze principali e secondarie, autovetture, imbarcazioni, eccetera). La disponibilità rilevava a prescindere dall'intestazione del bene, per cui, nel caso di immobile intestato a una società, se la disponibilità veniva ricondotta a una persona fisica, quest'ultima poteva risultare destinataria del redditometro. Lo stesso poteva accadere nel caso di beni intestati ad altri soggetti (ad esempio, all'interno della famiglia): il principio era che occorreva sempre individuare chi aveva l'effettiva disponibilità del bene. Il Dm 10 settembre 1992 prevedeva che gli importi presunti ottenuti con il redditometro potevano essere proporzionalmente ridotti (o annullati) se il contribuente dava dimostrazione che il bene o il servizio risultava nella disponibilità anche di altri soggetti, oppure che per certi beni le spese erano sopportate da altri, nonché nelle ipotesi in cui il bene risultava utilizzato nell'attività d'impresa o lavoro autonomo. Tipico caso era quello delle autovetture utilizzate anche nell'attività imprenditoriale o professionale. In quest'ultima ipotesi i comportamenti degli uffici si sono dimostrati (e si dimostrano) differenti: alcuni considerano le percentuali dell'articolo 164 del Tuir (40%, 80% per gli agenti, per riferirle all'attività d'impresa), altri, invece, attribuiscono, in maniera più semplice (e forse più corretta), il 50% ai fini del redditometro. Con la manovra 2010, cambia il principio dell'accertamento basato sul redditometro, mentre rimane fisso il principio che il sintetico "puro" risulta determinato dalle spese effettive del contribuente. Con il Dl 78/2010 viene stabilito che l'accertamento basato sul redditometro si baserà sul contenuto induttivo di elementi di capacità contributiva, tenendo conto del nucleo familiare e dell'area geografica di appartenenza. In attesa dell'emanazione del decreto attuativo (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), si può affermare che il redditometro dovrà fondarsi comunque su spese, ancorché figurative in base a dei coefficienti, visto che la norma afferma che il contribuente avrà la possibilità di fornire la prova contraria che la spesa è stata determinata dal reddito dei vari anni, da redditi esenti o assoggettati a tassazione a titolo d'imposta, da accadimenti legittimamente esclusi dalla base imponibile. Di conseguenza, non rileverà più la disponibilità del bene. L'amministrazione dovrà quindi, con i nuovi coefficienti, individuare anche le situazioni in cui i beni vengono intestati a determinate società, ma vengono effettivamente utilizzati - sopportandone le spese - da persone fisiche nella sfera personale e familiare, così come quelle ipotesi in cui i beni vengono impiegati parzialmente in un'attività d'impresa o lavoro autonomo.
Fonte: ilsole24ore del 3 novembre 2010
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