Spese di rappresentanza - Condizioni per la deducibilità - Novità del Ddl Finanziaria 2008 DI GIORGETTI - SANTACROCE
Il Ddl Finanziaria 2008 modifica integralmente il regime di deduzione delle spese di rappresentanza previsto dall'art. 108 co. 2 del TUIR, che attualmente permette la deducibilità del loro ammontare nella misura di un terzo ripartito per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei successivi quattro. In base al disegno di legge, con decorrenza dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007, le spese in oggetto saranno deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se ripondenti ai requisiti di inerenza e congruità, requisiti che verranno definiti da apposito DM. La nozione di inerenza è fornita dall'art. 109 co. 5 del TUIR, in base al quale i costi sono deducibili nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi che concorrono a formare il reddito. Tuttavia, la prassi ha finora sostenuto che le spese di rappresentanza, a differenza di quelle di pubblicità, hanno la finalità di accrescere il prestigio dell'impresa senza dar luogo ad aspettative dirette di incremento del fatturato (si veda, ad esempio, il parere del Comitato Consuntivo per le norme antielusive del 16.5.2006 n. 5). Quindi, la deducibilità delle spese in esame, fondata sull'inerenza delle medesime, potrebbe risultare difficile. Inoltre, sembrerebbe impossibile la loro deduzione qualora per congruità si intendesse il semplice rapporto tra l'ammontare delle spese di rappresentanza e i ricavi effettivamente conseguiti.
Fonte: ilsole24ore, del 4 ottobre 2007, p. 29
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