Contenuto, modalità e termini di presentazione (circ. Agenzia Entrate 3.10.2007 n. 53 e circ. Assonime 3.10.2007 n. 59) DI PORTALE
La circolare dell'Agenzia delle Entrate 3.10.2007 n. 53 risolve molti dubbi relativi alla compilazione degli elenchi clienti e fornitori. Innanzi tutto, chiarisce che i professionisti, anche se in contabilità ordinaria, sono esclusi dall'obbligo in esame, riferito al 2006, così come : - lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni; - gli enti non commerciali che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; - i produttori agricoli che non producono redditi d'impresa; - in generale, tutti gli altri soggetti in regime di contabilità semplificata ai fini delle imposte sui redditi. Restano invece obbligati alla presentazione degli elenchi, tra l'altro: - i soggetti non residenti identificati in Italia direttamente e o tramite rappresentante fiscale; - i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto delle imprese fallite o in liquidazione. Solo le autofatture "interne" (per acquisti d'oro, subappalti edili, acquisti di rottami e acquisti da agricoltori esonerati) vanno rilevate negli elenchi, mentre le autofatture discendenti da acquisti di beni/servizi effettuati da soggetti esteri e quelle per autoconsumo e passaggi interni tra contabilità separate restano escluse. Siricorda che il 3.10.2007 è stata emanata anche la circolare Assonime n. 59, la quale - su molti aspetti - giunge alle stesse conclusioni dell'Agenzia delle Entrate.
Fonte: ilsole24ore, del 4 ottobre 2007, p. 27
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