Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Ici con F24 – modalità e termini
di De Stefano - Nocito
Con provvedimento direttoriale del 26 aprile, le Entrate hanno fissato i termini e le modalità di attuazione dell’art. 37, co. 55 del D.L. n. 223/06, in materia di liquidazione dell’Ici in sede di dichiarazione, ai fini delle imposte sui redditi e del relativo versamento con F24. Si ricorda,infatti, che a partire dal 1° maggio 2007, i contribuenti hanno la facoltà di versare l’Imposta Comunale sugli Immobili, attraverso i modelli F24, anche utilizzando eventuali crediti ammessi in compensazione.
La presentazione della dichiarazione ICI per le variazioni 2006 è ancora obbligatoria, poiché non è ancora stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio di accertamento del sistema di circolazione e di utilizzo dei dati catastali. Il 27.4.2007 è stato approvato, però, il modello di dichiarazione ICI per il 2006, che: - non deve essere presentata da chi abbia già presentato la comunicazione per le variazioni ICI 2006; - deve essere presentata se si sono verificate nel 2006 variazioni alla soggettività passiva, alla struttura o alla destinazione degli immobili, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento. Si ricorda, infatti, che la legge Finanziaria 2007 ha abrogato la norma che consentiva ai Comuni di sostituire la dichiarazione ICI con la comunicazione, sicché dall'1.1.2007 non devono più essere inviate ai Comuni le comunicazioni ICI, ma rimangono in vigore le norme relative alla dichiarazione da presentare su modelli approvati dal Ministero delle Finanze. Per quanto concerne le scadenze: - entro il 31.7.2007 deve essere presentata la dichiarazione ICI per il 2006; - il pagamento della prima rata (50% dell'imposta dovuta) scade il 18.6.2007; - il saldo deve essere effettuato entro il 17.12.2007.
Fonte: Il sole 24 ore - Italia Oggi
Proroga dei termini di presentazione e trasmissione telematica (comunicato stampa Agenzia Entrate 7.5.2007) di Morina
L'Agenzia delle Entrate annuncia la proroga dei termini di trasmissione telematica dei modelli UNICO per alcune tipologie di contribuenti (proroga che sarà ratificata da apposito DPCM, in corso di emanazione). Non subiscono invece alcun differimento i termini per l'esecuzione dei relativi versamenti. I nuovi termini sono i seguenti: - 10.9.2007, per la trasmissione telematica dei modelli UNICO 2007 SC ed ENC con riferimento ai quali il termine "ordinario" di presentazione scade tra l'1.5.2007 e il 9.9.2007. - 25.9.2007, per la trasmissione telematica dei modelli UNICO 2007 PF, relativi a professionisti, imprenditori e titolari di redditi da partecipazione, nonché per la trasmissione telematica del modello UNICO 2007 SP. Risulta inoltre rinviato al 15.6.2007 il termine per la presentazione, da parte di dipendenti e assimilati, del modello 730/2007 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato. Sono invece confermati gli altri termini di presentazione, vale a dire: - 2.7.2007, per la presentazione dei modelli UNICO 2007 PF in banca o in posta (ove consentita); - 31.7.2007, per la trasmissione telematica dei modelli UNICO 2007 PF relativi a persone fisiche non titolari di partita IVA e non titolari di redditi da partecipazione. I rappresentanti delle categorie professionali, pur apprezzando l'intervento dell'Agenzia delle Entrate, hanno osservato che i termini così prorogati risultano troppo ravvicinati al mese di agosto, costringendo gli studi a lavorare nel periodo delle vacanze estive. Nel corso del tavolo tecnico che si terrà il 10.5.2007 verrà dunque rilevato che sarebbe opportuno unificare al 10.10.2007 le scadenze attualmente prorogate al 10.9.2007 e al 25.9.2007.
FONTE: ilsole24ore, del 8 maggio 2007, p. 27
Procedura di rimborso - Determinazione forfetaria delle imposte dirette - Misure allo studio del Governo di Criscione
Dopo l'autorizzazione, a livello comunitario, della misura percentuale di detrazione del 40% dell'IVA assolta sugli acquisti di autovetture aziendali e professionali, sembra che la percentuale forfetaria da scomputare, a titolo di sterilizzazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dall'IVA rimborsabile sarà stabilita nella misura del 10%, evitando in tal modo il complesso ricalcolo attualmente previsto in sede di compilazione dell'istanza di rimborso approvata con provvedimento direttoriale 22.2.2007. E' invece all'esame della Commissione Finanze del Senato il Ddl che prevede la copertura finanziaria dei rimborsi IVA auto. Fonte: ilsole24ore, p. 29 del 15 maggio 2007
Contributi relativi al primo trimestre 2007 - Versamento entro il 16.5.2007 di Forte
Il versamento dei "contributi fissi" INPS relativi al primo trimestre del 2007 va effettuato entro il 16.5.2007, tramite il modello F24. L'importo del contributo, che deve essere versato indipendentemente dal reddito prodotto, va individuato tenendo conto delle seguenti aliquote: - 19,50% per i soggetti di ogni età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni; - 19,59% per i commercianti e per gli artigiani; - 16,50% per i collaboratori di età inferiore a 21 anni se artigiani; - 16,59% per i collaboratori di età inferiore a 21 anni se commercianti.
Fonte: ilsole24ore, p. 33 del 15 maggio 2007
Obbligo di comunicazione preventiva - Assenza del provvedimento attuativo - Inapplicabilità di Mizzetti
Anche per i versamenti in scadenza il prossimo 16.5.2007, i contribuenti potranno compensare nel modello F24 i crediti fiscali e contributivi di importo superiore a 10.000,00 euro senza dover richiedere la preventiva autorizzazione all'Agenzia delle Entrate. Si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 1 co. 30 della L. 296/2006, i contribuenti titolari di partita IVA che intendano effettuare versamenti fiscali e previdenziali mediante il modello F24, utilizzando in compensazione imposte e contributi a credito per importi superiori a 10.000,00 euro (come previsto dal DLgs. 241/97), devono darne comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere una specifica autorizzazione alla compensazione. Tuttavia, alla data odierna, il provvedimento attuativo della citata disposizione non risulta ancora emanato, rendendola di fatto inapplicabile.
Fonte: Ilsole24ore
Procedura di rimborso - Determinazione forfetaria delle imposte dirette (circ. Agenzia Entrate 16.5.2007 n. 28) di Ricca
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'istanza di rimborso forfetaria dell'IVA sulle autovetture aziendali e professionali, non è necessario specificare analiticamente gli importi che, per effetto della maggiore IVA detratta, sono dovuti a titolo di maggiori imposte sul reddito e di IRAP, essendo consentita la loro indicazione nel solo rigo AR42 (totale maggio imposte dirette/IRAP). Peraltro, qualora tale ammontare sia almeno pari al 10% dell'IVA da ottenere in restituzione, il contribuente sarà escluso dai controlli selettivi programmati dall'Amministrazione finanziaria. E' stato, inoltre, precisato che, in caso di rivendita dell'autovettura cui si riferisce la maggiore detrazione dell'IVA chiesta a rimborso, non è necessario evidenziare la maggiore base imponibile nei righi AR2, AR12, AR22 e AR32 del quadro AR, essendo consentito decurtare direttamente l'IVA spettante a rimborso, con esclusione dai menzionati controlli selettivi se la riduzione non è inferiore all'1%. Fonte: ilsole24ore, p. 27 del 17 maggio 2007
Società non operative - Istanza per la disapplicazione della disciplina e scioglimento agevolato di Tosoni
Scade il 31.5.2007 il termine per l'adozione delle delibere di scioglimento anticipato o di trasformazione in società semplice delle società considerate non operative per il periodo d'imposta in corso al 4.7.2006, beneficiando delle agevolazioni previste dall'art. 1 co. 111 e ss. della L. 296/2006. In linea generale, tali agevolazioni risultano di portata più ampia nel caso della liquidazione, in quanto le operazioni di trasformazione in società semplice scontano il regime ordinario: - per l'assoggettamento a IVA secondo il valore normale dei beni compresi nel patrimonio della società trasformanda; - per la determinazione delle plusvalenze anch'esse in base al valore normale, non potendosi beneficiare della più favorevole determinazione secondo il criterio catastale. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 4.5.2007 n. 25, le agevolazioni competono anche nel caso in cui sia stata presentata istanza di disapplicazione dal regime delle società non operative ai sensi dell'art. 30 co. 4-bis della L. 724/94, quale che sia la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate all'istanza
Fonte: ilsole24ore, del 21 maggio 2007, p. 33
Novità del DL 223/2006 e della L. 296/2006 (circ. Agenzia Entrate 22.5.2007 n. 31) di Nocera
L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 22.5.2007 n. 31, fornisce rilevanti chiarimenti in ordine alle recenti modifiche apportate alla disciplina degli studi di settore (DL 223/2006 e L. 296/2006). E' stato precisato, tra l'altro, che: - le gravi incongruenze richieste dall'art. 62-sexies del DL 331/93 per legittimare l'accertamento da studi di settore, se, da un lato, non si possono considerare esistenti solo in presenza di elevate differenze tra i ricavi dichiarati e quelli determinabili dagli studi di settore, dall'altro, non possono ritenersi sussistenti in presenza di qualsiasi scostamento, indipendentemente dalla relativa rilevanza in termini assoluti o percentuali; - l'introduzione dei nuovi indicatori di normalità per il 2006 è da assimilare ad una revisione degli studi, con la conseguenza che, per il 2006, non è dovuta la maggiorazione del 3% in caso di adeguamento in dichiarazione; - in sede di contraddittorio, gli uffici dovranno valutare la posizione dei contribuenti nei cui confronti l'applicazione degli indici di normalità economica determina scostamenti rilevanti tra i ricavi dichiarati e quelli derivanti da GERICO ed, eventualmente, neutralizzare gli effetti della relativa applicazione; - la previsione che inibisce gli accertamenti basati su presunzioni semplici nei confronti dei soggetti congrui rispetto agli studi di settore trova applicazione dal periodo d'imposta 2006. Fonte: ilsole24ore, del 23 maggio 2007 p. 29
Omessa registrazione del contratto con le modalità e nei termini previsti dal provv. Agenzia Entrate 14.9.2006 - Ravvedimento operoso (ris. Agenzia Entrate 24.5.2007 n. 114) di Portale
Con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'omessa registrazione dei contratti di locazione in corso al 4.7.2006 può essere regolarizzata, entro il 18.12.2007, attraverso il ravvedimento operoso sia per il pagamento dell'imposta proporzionale di registro dell'1%, sia per l'esercizio dell'opzione per il regime di imponibilità dei canoni di locazione. In particolare, il ravvedimento presuppone: - la registrazione telematica del contratto di locazione, in base all'art. 35 co. 10-quinquies del DL 223/2006, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14.9.2006; - il versamento dell'imposta di registro nella misura dell'1% del canone annuo, nonché degli interessi, calcolati al tasso legale annuo del 2,5% dal 18.12.2006 alla data di perfezionamento del ravvedimento, e della sanzione nella misura ridotta del 15% o del 24% dell'imposta dovuta, a seconda che il ravvedimento intervenga entro o dopo il novantesimo giorno dalla scadenza; - l'esercizio, in sede di registrazione del contratto di locazione, dell'opzione per l'imponibilità IVA. Fonte: ilsole24ore, 25 maggio 2007, p. 32
Somme dovute a titolo di interessi a seguito di ravvedimento operoso - Istituzione dei codici tributo (ris. Agenzia Entrate 22.5.2007 n. 109) di Morina
L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 22.5.2007 n. 109, ha precisato che, in caso di ravvedimento operoso, ex art. 13 del DLgs. 472/97, per la regolarizzazione di versamenti omessi o tardivi, il versamento degli interessi deve essere eseguito a parte. A tali fini sono istituiti i seguenti codici tributo: - 1989, denominato "Interessi sul ravvedimento - Irpef"; - 1990, denominato "Interessi sul ravvedimento - Ires"; - 1991, denominato "Interessi sul ravvedimento - IVA"; - 1992, denominato "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive"; - 1993, denominato "Interessi sul ravvedimento - Irap"; - 1994, denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale"; - 1995, denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale". Si precisa, inoltre, che le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770.
Fonte: Sole24ore
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