\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Francesco (del 02/05/2007 @ 11:07:27, in Rassegna stampa, linkato 639 volte)

Ici con F24 – modalità e termini

di De Stefano - Nocito

Con provvedimento direttoriale del 26 aprile, le Entrate hanno fissato i termini e le modalità di attuazione dell’art. 37, co. 55 del D.L. n. 223/06, in materia di liquidazione dell’Ici in sede di dichiarazione, ai fini delle imposte sui redditi e del relativo versamento con F24. Si ricorda,infatti, che a partire dal 1° maggio 2007, i contribuenti hanno la facoltà di versare l’Imposta Comunale sugli Immobili, attraverso i modelli F24, anche utilizzando eventuali crediti ammessi in compensazione.

La presentazione della dichiarazione ICI per le variazioni 2006 è ancora obbligatoria, poiché non è ancora stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio di accertamento del sistema di circolazione e di utilizzo dei dati catastali.
Il 27.4.2007 è stato approvato, però, il modello di dichiarazione ICI per il 2006, che:
- non deve essere presentata da chi abbia già presentato la comunicazione per le variazioni ICI 2006;
- deve essere presentata se si sono verificate nel 2006 variazioni alla soggettività passiva, alla struttura o alla destinazione degli immobili, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento.
Si ricorda, infatti, che la legge Finanziaria 2007 ha abrogato la norma che consentiva ai Comuni di sostituire la dichiarazione ICI con la comunicazione, sicché dall'1.1.2007 non devono più essere inviate ai Comuni le comunicazioni ICI, ma rimangono in vigore le norme relative alla dichiarazione da presentare su modelli approvati dal Ministero delle Finanze.
Per quanto concerne le scadenze:
- entro il 31.7.2007 deve essere presentata la dichiarazione ICI per il 2006;
- il pagamento della prima rata (50% dell'imposta dovuta) scade il 18.6.2007;
- il saldo deve essere effettuato entro il 17.12.2007.

Fonte: Il sole 24 ore - Italia Oggi

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Eduardo (del 08/05/2007 @ 15:00:24, in Rassegna stampa, linkato 3749 volte)

Proroga dei termini di presentazione e trasmissione telematica (comunicato stampa Agenzia Entrate 7.5.2007) di Morina

L'Agenzia delle Entrate annuncia la proroga dei termini di trasmissione telematica dei modelli UNICO per alcune tipologie di contribuenti (proroga che sarà ratificata da apposito DPCM, in corso di emanazione). Non subiscono invece alcun differimento i termini per l'esecuzione dei relativi versamenti.
I nuovi termini sono i seguenti:
- 10.9.2007, per la trasmissione telematica dei modelli UNICO 2007 SC ed ENC con riferimento ai quali il termine "ordinario" di presentazione scade tra l'1.5.2007 e il 9.9.2007.
- 25.9.2007, per la trasmissione telematica dei modelli UNICO 2007 PF, relativi a professionisti, imprenditori e titolari di redditi da partecipazione, nonché per la trasmissione telematica del modello UNICO 2007 SP.
Risulta inoltre rinviato al 15.6.2007 il termine per la presentazione, da parte di dipendenti e assimilati, del modello 730/2007 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato.
Sono invece confermati gli altri termini di presentazione, vale a dire:
- 2.7.2007, per la presentazione dei modelli UNICO 2007 PF in banca o in posta (ove consentita);
- 31.7.2007, per la trasmissione telematica dei modelli UNICO 2007 PF relativi a persone fisiche non titolari di partita IVA e non titolari di redditi da partecipazione.
I rappresentanti delle categorie professionali, pur apprezzando l'intervento dell'Agenzia delle Entrate, hanno osservato che i termini così prorogati risultano troppo ravvicinati al mese di agosto, costringendo gli studi a lavorare nel periodo delle vacanze estive. Nel corso del tavolo tecnico che si terrà il 10.5.2007 verrà dunque rilevato che sarebbe opportuno unificare al 10.10.2007 le scadenze attualmente prorogate al 10.9.2007 e al 25.9.2007.

FONTE: ilsole24ore, del 8 maggio 2007, p. 27

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

Procedura di rimborso - Determinazione forfetaria delle imposte dirette - Misure allo studio del Governo di Criscione

Dopo l'autorizzazione, a livello comunitario, della misura percentuale di detrazione del 40% dell'IVA assolta sugli acquisti di autovetture aziendali e professionali, sembra che la percentuale forfetaria da scomputare, a titolo di sterilizzazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dall'IVA rimborsabile sarà stabilita nella misura del 10%, evitando in tal modo il complesso ricalcolo attualmente previsto in sede di compilazione dell'istanza di rimborso approvata con provvedimento direttoriale 22.2.2007.
E' invece all'esame della Commissione Finanze del Senato il Ddl che prevede la copertura finanziaria dei rimborsi IVA auto.

Fonte: ilsole24ore, p. 29 del 15 maggio 2007

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Eduardo (del 15/05/2007 @ 19:14:49, in Rassegna stampa, linkato 4176 volte)

Contributi relativi al primo trimestre 2007 - Versamento entro il 16.5.2007 di Forte

Il versamento dei "contributi fissi" INPS relativi al primo trimestre del 2007 va effettuato entro il 16.5.2007, tramite il modello F24.
L'importo del contributo, che deve essere versato indipendentemente dal reddito prodotto, va individuato tenendo conto delle seguenti aliquote:
- 19,50% per i soggetti di ogni età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni;
- 19,59% per i commercianti e per gli artigiani;
- 16,50% per i collaboratori di età inferiore a 21 anni se artigiani;
- 16,59% per i collaboratori di età inferiore a 21 anni se commercianti.

Fonte: ilsole24ore, p. 33 del 15 maggio 2007

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Francesco (del 15/05/2007 @ 21:20:00, in Rassegna stampa, linkato 3954 volte)

Obbligo di comunicazione preventiva - Assenza del provvedimento attuativo - Inapplicabilità di Mizzetti

Anche per i versamenti in scadenza il prossimo 16.5.2007, i contribuenti potranno compensare nel modello F24 i crediti fiscali e contributivi di importo superiore a 10.000,00 euro senza dover richiedere la preventiva autorizzazione all'Agenzia delle Entrate. Si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 1 co. 30 della L. 296/2006, i contribuenti titolari di partita IVA che intendano effettuare versamenti fiscali e previdenziali mediante il modello F24, utilizzando in compensazione imposte e contributi a credito per importi superiori a 10.000,00 euro (come previsto dal DLgs. 241/97), devono darne comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere una specifica autorizzazione alla compensazione. Tuttavia, alla data odierna, il provvedimento attuativo della citata disposizione non risulta ancora emanato, rendendola di fatto inapplicabile.

Fonte: Ilsole24ore

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

Procedura di rimborso - Determinazione forfetaria delle imposte dirette (circ. Agenzia Entrate 16.5.2007 n. 28) di Ricca

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'istanza di rimborso forfetaria dell'IVA sulle autovetture aziendali e professionali, non è necessario specificare analiticamente gli importi che, per effetto della maggiore IVA detratta, sono dovuti a titolo di maggiori imposte sul reddito e di IRAP, essendo consentita la loro indicazione nel solo rigo AR42 (totale maggio imposte dirette/IRAP).
Peraltro, qualora tale ammontare sia almeno pari al 10% dell'IVA da ottenere in restituzione, il contribuente sarà escluso dai controlli selettivi programmati dall'Amministrazione finanziaria.
E' stato, inoltre, precisato che, in caso di rivendita dell'autovettura cui si riferisce la maggiore detrazione dell'IVA chiesta a rimborso, non è necessario evidenziare la maggiore base imponibile nei righi AR2, AR12, AR22 e AR32 del quadro AR, essendo consentito decurtare direttamente l'IVA spettante a rimborso, con esclusione dai menzionati controlli selettivi se la riduzione non è inferiore all'1%.
Fonte: ilsole24ore, p. 27 del 17 maggio 2007

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Eduardo (del 21/05/2007 @ 13:16:21, in Rassegna stampa, linkato 1852 volte)

Società non operative - Istanza per la disapplicazione della disciplina e scioglimento agevolato di Tosoni

Scade il 31.5.2007 il termine per l'adozione delle delibere di scioglimento anticipato o di trasformazione in società semplice delle società considerate non operative per il periodo d'imposta in corso al 4.7.2006, beneficiando delle agevolazioni previste dall'art. 1 co. 111 e ss. della L. 296/2006.
In linea generale, tali agevolazioni risultano di portata più ampia nel caso della liquidazione, in quanto le operazioni di trasformazione in società semplice scontano il regime ordinario:
- per l'assoggettamento a IVA secondo il valore normale dei beni compresi nel patrimonio della società trasformanda;
- per la determinazione delle plusvalenze anch'esse in base al valore normale, non potendosi beneficiare della più favorevole determinazione secondo il criterio catastale.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 4.5.2007 n. 25, le agevolazioni competono anche nel caso in cui sia stata presentata istanza di disapplicazione dal regime delle società non operative ai sensi dell'art. 30 co. 4-bis della L. 724/94, quale che sia la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate all'istanza

Fonte: ilsole24ore, del 21 maggio 2007, p. 33

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Eduardo (del 23/05/2007 @ 17:46:29, in Rassegna stampa, linkato 698 volte)

Novità del DL 223/2006 e della L. 296/2006 (circ. Agenzia Entrate 22.5.2007 n. 31) di Nocera

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 22.5.2007 n. 31, fornisce rilevanti chiarimenti in ordine alle recenti modifiche apportate alla disciplina degli studi di settore (DL 223/2006 e L. 296/2006).
E' stato precisato, tra l'altro, che:
- le gravi incongruenze richieste dall'art. 62-sexies del DL 331/93 per legittimare l'accertamento da studi di settore, se, da un lato, non si possono considerare esistenti solo in presenza di elevate differenze tra i ricavi dichiarati e quelli determinabili dagli studi di settore, dall'altro, non possono ritenersi sussistenti in presenza di qualsiasi scostamento, indipendentemente dalla relativa rilevanza in termini assoluti o percentuali;
- l'introduzione dei nuovi indicatori di normalità per il 2006 è da assimilare ad una revisione degli studi, con la conseguenza che, per il 2006, non è dovuta la maggiorazione del 3% in caso di adeguamento in dichiarazione;
- in sede di contraddittorio, gli uffici dovranno valutare la posizione dei contribuenti nei cui confronti l'applicazione degli indici di normalità economica determina scostamenti rilevanti tra i ricavi dichiarati e quelli derivanti da GERICO ed, eventualmente, neutralizzare gli effetti della relativa applicazione;
- la previsione che inibisce gli accertamenti basati su presunzioni semplici nei confronti dei soggetti congrui rispetto agli studi di settore trova applicazione dal periodo d'imposta 2006.
Fonte: ilsole24ore, del 23 maggio 2007 p. 29

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Eduardo (del 25/05/2007 @ 14:15:50, in Rassegna stampa, linkato 659 volte)

Omessa registrazione del contratto con le modalità e nei termini previsti dal provv. Agenzia Entrate 14.9.2006 - Ravvedimento operoso (ris. Agenzia Entrate 24.5.2007 n. 114) di Portale

Con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'omessa registrazione dei contratti di locazione in corso al 4.7.2006 può essere regolarizzata, entro il 18.12.2007, attraverso il ravvedimento operoso sia per il pagamento dell'imposta proporzionale di registro dell'1%, sia per l'esercizio dell'opzione per il regime di imponibilità dei canoni di locazione.
In particolare, il ravvedimento presuppone:
- la registrazione telematica del contratto di locazione, in base all'art. 35 co. 10-quinquies del DL 223/2006, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14.9.2006;
- il versamento dell'imposta di registro nella misura dell'1% del canone annuo, nonché degli interessi, calcolati al tasso legale annuo del 2,5% dal 18.12.2006 alla data di perfezionamento del ravvedimento, e della sanzione nella misura ridotta del 15% o del 24% dell'imposta dovuta, a seconda che il ravvedimento intervenga entro o dopo il novantesimo giorno dalla scadenza;
- l'esercizio, in sede di registrazione del contratto di locazione, dell'opzione per l'imponibilità IVA.
Fonte: ilsole24ore, 25 maggio 2007, p. 32

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Giancarlo (del 28/05/2007 @ 10:12:53, in Rassegna stampa, linkato 956 volte)

Somme dovute a titolo di interessi a seguito di ravvedimento operoso - Istituzione dei codici tributo (ris. Agenzia Entrate 22.5.2007 n. 109) di Morina

 L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 22.5.2007 n. 109, ha precisato che, in caso di ravvedimento operoso, ex art. 13 del DLgs. 472/97, per la regolarizzazione di versamenti omessi o tardivi, il versamento degli interessi deve essere eseguito a parte. A tali fini sono istituiti i seguenti codici tributo:
- 1989, denominato "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
- 1990, denominato "Interessi sul ravvedimento - Ires";
- 1991, denominato "Interessi sul ravvedimento - IVA";
- 1992, denominato "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive";
- 1993, denominato "Interessi sul ravvedimento - Irap";
- 1994, denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale";
- 1995, denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale".
Si precisa, inoltre, che le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770.

Fonte: Sole24ore

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Pagine: 1 2
«Ho dei gusti semplicissimi. Mi accontento sempre del meglio.»

Oscar Wilde

Calendario
< dicembre 2024 >
L
M
M
G
V
S
D
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

Cerca
Cerca per parola chiave
 

Articoli
Attualitą (3)
Circolari CLIENTI STUDIO (2)
Circolari informative (13)
Economia (1)
Finanziaria (3)
Rassegna stampa (586)
Sito (1)

Catalogati per mese:
Novembre 2006
Dicembre 2006
Gennaio 2007
Febbraio 2007
Marzo 2007
Aprile 2007
Maggio 2007
Giugno 2007
Luglio 2007
Agosto 2007
Settembre 2007
Ottobre 2007
Novembre 2007
Dicembre 2007
Gennaio 2008
Febbraio 2008
Marzo 2008
Aprile 2008
Maggio 2008
Giugno 2008
Luglio 2008
Agosto 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Novembre 2008
Dicembre 2008
Gennaio 2009
Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014
Giugno 2014
Luglio 2014
Agosto 2014
Settembre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Luglio 2016
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Ottobre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024
Aprile 2024
Maggio 2024
Giugno 2024
Luglio 2024
Agosto 2024
Settembre 2024
Ottobre 2024
Novembre 2024
Dicembre 2024

Gli interventi pił cliccati

Ultimi commenti:



Info server
24/12/2024 @ 18:59:19
script eseguito in 60 ms

Info
Ci sono 495 persone collegate

Varie