Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Termini di presentazione e trasmissione telematica - Dichiarazioni del sottosegretario Grandi
Il sottosegretario all'Economia, Alfiero Grandi, ha comunicato che i termini di presentazione dei modelli UNICO 2007 che verranno stabiliti da apposito DPCM dovrebbero essere i medesimi già annunciati con il comunicato diramato dall'Agenzia delle Entrate il 7.5.2007, ovvero: - il 10.9.2007 per le dichiarazioni dei soggetti IRES; - il 25.9.2007, per le dichiarazioni delle società di persone e delle persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo, d'impresa o di partecipazione. Si registrerebbe, tuttavia, un orientamento di parte dei tecnici dell'Agenzia delle Entrate favorevole all'unificazione delle scadenze ad una data successiva, per esempio fissata al 30.9.2007. Fonte: Ilsole24ore del 1 Giugno 2007, p. 27
Limitazione al 40% - Deroga alla direttiva 2006/112/CE - Approvazione da parte del gruppo tecnico degli esperti UE di Gaiani
In sede di conversione del DL 258/2006 nella L. 278/2006, è stato stabilito che, ad eccezione degli agenti e rappresentanti di commercio, l'indetraibilità dell'IVA sugli automezzi (di cui all'art. 19-bis1 co. 1 lett. c) del DPR 633/72) sarà fissata: - senza possibilità di prova contraria; - nella misura percentuale autorizzata dal Consiglio UE; - a far data dalla pubblicazione nella GUUE della relativa autorizzazione. Con l'approvazione, da parte degli esperti fiscali UE, della detrazione forfetaria proposta dal Governo italiano, nella misura del 40%, il Consiglio UE dovrebbe concedere l'autorizzazione a breve. Tale detrazione forfetaria riguarderà, quindi, gli acquisti delle autovetture aziendali e professionali (e delle relarive spese di funzionamento e gestione) effettuati dalla data di pubblicazione nella GUUE dell'autorizzazione comunitaria, a nulla rilevando la data di registrazione delle relative fatture. Secondo quanto già indicato dall'Agenzia delle Entrate a proposito degli acquisti effettuati fino al 13.9.2006, oggetto di rimborso forfetario ex DL 258/2006, il momento di effettuazione degli acquisti in oggetto dovrebbe essere determinato in relazione alla data di emissione della fattura da parte del fornitore, a prescindere dalla data di registrazione del documento ai fini dell'esercizio della detrazione. Fonte: ilsole24ore, del 4 giugno 2007, p. 26
Incrocio con i dati di UNICO 2007 di Nocera
Quando emerge una discrasia tra le indicazioni recate nel Modello UNICO e quelle inserite nel Modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, possono scattare controlli "bloccanti" o segnalazioni "non bloccanti". Il controllo "bloccante" si attiva, ad esempio, quando l'importo del rigo G05 del Modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore non coincide con quello indicato al rigo RE14 del Modello UNICO Persone Fisiche. Determina, invece, una mera segnalazione "non bloccante" la divergenza tra la sommatoria degli importi dichiarati nel Modello dei dati relativi agli studi di settore, a titolo di spese per lavoro dipendente e di spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, e quanto indicato nel Modello UNICO nel rigo del Quadro RE dedicato alle "spese per prestazioni di lavoro dipendente ed assimilato".
Fonte: ilsole24ore, del 5 giugno 2007, p. 29
Proroga dei termini per i versamenti al 9.7.2007 e chiarimenti del Forum de Il Sole-24 Ore di Del Bo - Mobili
Il consigliere economico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Stefano Fassina, ha annunciato che, in ragione delle difficoltà che si stanno incontrando nell'applicazione degli studi di settore, i contribuenti ad essi soggetti beneficeranno di una proroga al 9.7.2007 (ovvero all'8.8.2007, con la maggiorazione dello 0,40%) per i versamenti derivanti dal modello UNICO. Luigi Magistro, inoltre, Direttore aggiunto del dipartimento Accertamento dell'Agenzia delle Entrate, ha sottolineato come una circolare di prossima emanazione si soffermerà sulla: - corretta applicazione degli indici di normalità; - individuazione dei "filtri" che l'Amministrazione finanziaria utilizzerà per definire un contribuente come "marginale"; - attestazione che i consulenti potranno rilasciare ai contribuenti per certificare la loro marginalità
Fonte: ilsole24ore, del 4 giugno 2007, p. 2
Mancato adeguamento al valore proposto - Effetti - Dichiarazioni funzionali all'esclusione della responsabilità dei professionisti di Ranocchi - Valcarenghi
Le recenti novità apportate in materia di studi di settore determineranno l'incremento dei soggetti non congrui e, quindi, nelle condizioni di dover decidere se adeguarsi o meno al valore proposto. Se la scelta dovesse essere negativa, si rischierà l'accertamento con le relative conseguenze. A fronte di simili evenienze, i consulenti tendono a richiedere, al fine di evitare successive discussioni, opportune dichiarazioni, predisposte a futura memoria, nelle quali i contribuenti si dichiarano a conoscenza dei risultati che scaturiscono dall'applicazione degli studi, nonché pienamente consapevoli della scelta fatta e delle possibili conseguenze. Si ricorda, inoltre, che due ulteriori profili di rischio riguardano: - l'IRAP in capo ai professionisti privi di autonoma organizzazione; - l'omessa redazione delle distinte inventariali, non sempre messe a disposizione del professionista che assiste l'impresa, cui viene semplicemente comunicato il dato complessivo. Fonte: ilsole24ore del 11 giugno 2007, p. 33
Indici di normalità economica - Effetti ai fini della congruità di Pesole
Il viceministro e il sottosegretario al Ministero dell'Economia hanno organizzato una conferenza stampa al fine di replicare alle critiche mosse nei confronti degli studi di settore. Secondo il Governo, gli studi non hanno alcun intento persecutorio, bensì costituiscono un indice di civiltà fiscale in quanto rappresentano una garanzia per il contribuente. Il viceministro, richiamando il Protocollo d'Intesa siglato con le categorie il 14.12.2006, precisa che, per i contribuenti i cui studi "sono asseverati", qualora venga effettuato un accertamento con successivo ricorso in Commissione, vi sarà l'obbligo di versare il 25% (e non più il 50%) delle somme iscritte a ruolo a titolo provvisorio. Un altro aspetto critico concerne la retroattività degli studi di settore. Infatti, gli indici di normalità sono noti a partire dai mesi di aprile e maggio del periodo d'imposta successivo a quello di applicazione, mentre dovrebbero essere disponibili sin dai primi mesi dell'anno di competenza, in modo da consentire al contribuente di verificare in corso d'opera la correttezza del comportamento aziendale rispetto agli obiettivi posti dagli studi.
Fonte: ilsole24ore del 20 giugno 2007, p. 3
Deducibilità dei costi - Misure allo studio del Governo di Criscione
Il ripristino della deducibilità dei costi relativi ai veicoli avverrà a mezzo di un apposito emendamento al Ddl in materia fiscale attualmente all'esame del Senato. In base alle prime anticipazioni, il nuovo regime non si discosterà in modo significativo da quello in vigore antecedentemente alle modifiche recate alla materia da parte del DL 262/2006 (conv. L. 286/2006), essendo previsti: - la deducibilità del 90% dei costi relativi a veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti; - la deducibilità del 40% dei costi dei veicoli utilizzati da esercenti arti e professioni e dei veicoli aziendali non utilizzati esclusivamente quali beni strumentali nell'esercizio dell'impresa; - il ripristino del fringe benefit del dipendente nella misura del 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata attraverso le tariffe ACI. Obiettivo dichiarato dell'Esecutivo è quello di consentire ai contribuenti una deduzione pressochè analoga a quanto previsto nel vecchio regime, tenuto conto della detrazione IVA del 40% già approvata in sede comunitaria. Fonte: ilsole24ore, del 26 giugno 2007, p. 32
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