\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Admin (del 19/12/2007 @ 14:53:06, in Attualità, linkato 1542 volte)
 
Studio Campagnola Dottori Commercialisti              &                 Studio Campagnola Advisors Spa                     
ed il
Dr. Aldo Campagnola
Partner fondatore
Comunicano che:
-          in data 11.12.2007 a pag. 38 de “Il Mattino”, inserto Napoli e Campania, è apparso l’articolo a firma Leandro Del Gaudio “Truffa al museo MAN…..Museo Aperto Napoletano” nei cui titoli si fa genericamente riferimento “………..al commercialista Campagnola”.
-          Nel corpo dell’articolo si precisa che il professionista coinvolto sarebbe tal Maurizio Campagnola, commercialista e presidente del collegio sindacale della società richiamata nel testo con sede in Napoli (oggi diversamente denominata).
-          Il dr. Aldo Campagnola, Studio Campagnola -Associazione Professionale- e Studio Campagnola Advisors SpA, sono assolutamente estranei alla vicenda di cui “all’improprio” titolo e non hanno, né mai hanno avuto, interessi diretti e/o indiretti con i soggetti oggetto delle indagini penali, né il dr. Aldo Campagnola ha rapporti parentali con gli stessi.
-          Ne consegue che, ad oggi, il Dr. Aldo Campagnola, con studio in Napoli e Milano e domiciliazione su Londra, è l’unico, con tal cognome, ad esercitare la professione di “commercialista” in Napoli, città nella quale è stato pubblicato l’articolo e dove il professionista coinvolto non esercita, né risiede.
-          I titoli dell’articolo hanno prodotto un evidente e gravissimo danno d’immagine inducendo in errore il lettore e facendo cadere, impropriamente, il riferimento non agli attori della vicenda, ma alle strutture professionali riferibili al dr. Aldo Campagnola, unico iscritto all’albo di Napoli con tal cognome ed unico soggetto professionale, ad oggi in Napoli, titolato, ai sensi dell’art. 39 Dlgs 139/2005, a spendere la qualifica breve di “commercialista” accanto al proprio cognome.
-          Sia Studio Campagnola che il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli dr. Achille Coppola, con lettere del 12.12.2007, hanno invitato, purtroppo inutilmente, il direttore de “Il Mattino”, dr. Mario Orfeo, a pubblicare idoneo articolo di precisazione circa l’estraneità del dr. Aldo Campagnola alla vicenda, vista l’evidente confusione creata.
-          Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli -Area Tutela-, in data 13.12.2007, ha inviato lettera circolare a tutti gli iscritti per precisare la confusione generata dall’articolo e la totale estraneità ai fatti dell’iscritto dr. Aldo Campagnola.
-          Il 13.12.2007, alle ore 19.30, contattato dai legali di Studio Campagnola, il giornalista ha assunto telefonicamente l’impegno di pubblicare, sabato 15/12, il reclamato articolo di precisazione.
-          La precisazione pubblicata su “Il Mattino”, solo in data 19/12/2007, a pagina 41 nella rubrica “NOTES”, fa riferimento ad altro nominativo (Rag.Massimo Campagnola iscritto nel Collegio dei Ragionieri di Roma) che è comunque estraneo a tutte le le strutture professionali di Studio Campagnola -Associazione Professionale- , Studio Campagnola Advisors SpA e facenti capo al partner fondatore Dr ALDO Campagnola.
-          Il Dr. Aldo Campagnola, Studio Campagnola Associazione Professionale hanno incaricato i propri legali al fine di valutare tutte le possibili iniziative giudiziarie, soprattutto risarcitorie a tutela dell’immagine professionale, del buon nome e della correttezza etico-professionale di Studio Campagnola Dottori Commercialisti – Associazione Professionale - e del partner fondatore dr. Aldo Campagnola.
 
       
 
 
Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Francesco (del 19/12/2007 @ 13:12:23, in Circolari informative, linkato 1115 volte)
Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Lettera del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Napoli indirizzata a "Il Mattino" in merito all'articolo apparso sul Mattino del 11/12/2007.
Scarica circolare
Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Giancarlo (del 17/12/2007 @ 09:28:24, in Rassegna stampa, linkato 601 volte)

Aiuti di Stato considerati illegittimi dalla Commissione europea - Dichiarazione delle imprese di non averli ricevuti o averli restituiti - Obbligo di presentazione - Ambito applicativo (ris. Agenzia Entrate 14.12.2007 n. 375) di Gaiani

L'Agenzia delle Entrate precisa l'ambito applicativo dell'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale certificare di non aver ricevuto o aver restituito aiuti di Stato considerati illegittimi dalla Commissione europea. Si ricorda che detto obbligo è stato introdotto dall'art. 1 co. 1223 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) in capo ai destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea (c.d. aiuti di Stato), i quali possono avvalersi di tali misure agevolative soltanto dopo aver reso la suddetta dichiarazione. In attuazione di tale disposto, sono poi stati emanati il DPCM 23.5.2007 e il provv. Agenzia Entrate 6.8.2007. Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, l'obbligo riguarda la generalità degli aiuti di Stato (automatici e non) riferiti ad agevolazioni fiscali. Considerato che tale dichiarazione sostitutiva rende noti atti pregressi, è sufficiente che la stessa venga presentata una tantum, senza necessità di inutili riproposizioni in occasione di successive fruizioni. Ad esempio, rientra tra gli aiuti di Stato automatici e, come tale, è soggetta all'obbligo di comunicazione la deduzione IRAP "maggiorata" per le assunzioni operate nelle c.d. "aree svantaggiate" (di cui all'art. 11 co. 4-quinquies del DLgs. 446/97). I soggetti che hanno beneficiato della predetta maggiorazione nel periodo d'imposta 2006 (versando il saldo IRAP nel 2007) devono presentare la suddetta dichiarazione sostitutiva entro il 31.12.2007 (valida, per quanto sopra, anche per gli eventuali esercizi successivi di fruizione dell'incentivo). La dichiarazione non va invece presentata per la deduzione "maggiorata" di 10.000,00 euro per i dipendenti impiegati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) n. 2) del DLgs. 446/97 (si tratta della deduzione introdotta dalla L. 296/2006 e finalizzata alla riduzione del c.d. "cuneo fiscale"). Infatti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie), con nota 11.12.2007 prot. n. 0010737, ha espresso l'avviso che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non vada presentata in relazione ad aiuti di Stato che, in base alle relative norme istitutive, possono essere fruiti nei limiti stabiliti dai regolamenti CE, disciplinanti i cd. regimi de minimis (come nel caso dell'incentivo da ultimo citato). Devono quindi intendersi superate le contrarie indicazioni fornite dalla circ. Agenzia Entrate 19.11.2007 n. 61.

Fonte: Sole24ore, p. 33 del 17/12/2007 

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

SOSPENSIONE di Del Bo

In risposta ad un'interrogazione parlamentare formulata il 5.12.2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato l'impegno di abrogare l'art. 4 co. 4-bis del DL 28.12.2006 n. 300, conv. L. 17/2007 (c.d. decreto "milleproroghe"), con cui il Legislatore era intervenuto in materia di credito d'imposta per le aree svantaggiate (art. 8 della L. 23.12.2000 n. 388) concedendo una proroga del termine per il completamento dell'investimento programmato (rispettivamente al 31.12.2007 ed al 31.12.2008) a favore di coloro che avessero ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006. La misura, infatti, era stata oggetto di un procedimento di indagine formale da parte della Commissione UE, in quanto la proroga non trovava fondamento in nessuna delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 87 del Trattato CE.

Fonte: Il Sole24ore, pg 29 del 06/12/2007

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Giancarlo (del 04/12/2007 @ 09:36:34, in Rassegna stampa, linkato 966 volte)

DEDUCIBILITA'

In tema di compensi erogati agli amministratori di società, una casistica che richiede particolare attenzione è la deducibilità dei componenti negativi di reddito relativi all'utilizzo delle autovetture in regime d'impresa. In particolare, nel caso di amministratore con uso promiscuo dell'auto aziendale, è importante rammentare che: - la fattispecie non è assimilabile all'uso promiscuo del dipendente, eccetto i casi in cui venga rivestita la doppia qualifica; - sino a concorrenza dei benefit i costi sono deducibili come spese per lavoro; - per la quota eccedente si applicano le normali regole sui mezzi aziendali (deduzione in misura pari al 40% dal 2007). Ai sensi dell'art. 95 co. 5 del TUIR, il compenso può essere erogato anche sotto forma di partecipazione all'utile. In tal caso il compenso: - rimane deducibile per cassa; - costituisce un'eccezione al principio di derivazione, nel senso che la sua deducibilità prescinde dalla previa imputazione a conto economico. Con la sentenza 31.10.2005 n. 21155, la Corte di Cassazione, discostandosi da quanto sostenuto con precedenti pronunce, ha statuito che all'Amministrazione finanziaria non è attribuito un generale potere di sindacato sulla congruità del compenso, sicchè è illegittimo un accertamento basato, di per sé, sulla presunta inadeguatezza del compenso stesso. Inoltre, di particolare interesse si profilano gli aspetti relativi: - al compenso erogato in assenza di delibera. Sul punto, con la sentenza 36/31/06 del 31.3.2006, la C.T. Reg. Lombardia ha statuito che l'assenza di delibera è aspetto che non attiene alle vicende fiscali del costo, poiché la certezza del costo dipende dall'iscrizione dello stesso in bilancio e dalla successiva approvazione di quest'ultimo; - ai compensi erogati all'amministratore unico di società di capitali. In relazione a ciò, con la sentenza 24188/2006, la Cassazione ha sancito l'indeducibilità del costo sulla base dell'equiparazione di quest'ultimo alla remunerazione dell'imprenditore (indeducibile ai sensi dell'art. 60 del TUIR); - ai compensi reversibili, sui quali si è espressa recentemente l'ACD con la Norma di comportamento n. 169/2007. Con riferimento a questi ultimi, è dubbio se la deducibilità del compenso debba avvenire per cassa o per competenza.

Fonte: il Sole24ore

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Giancarlo (del 03/12/2007 @ 10:04:00, in Rassegna stampa, linkato 569 volte)

Acconti IRPEF, IRES e IRAP relativi al 2007 - Ravvedimento operoso - Modalità e termini di Morina

In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP, si applicano: - la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo; - l'interesse previsto dall'art. 20 del DPR 602/73 (2,75% annuo per i ruoli resi esecutivi dall'1.7.2003). È peraltro possibile avvalersi della disciplina del ravvedimento operoso, in modo tale da: - ridurre la sanzione ad un ottavo del minimo (3,75%), se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza (quindi, nell'ipotesi di carente versamento della seconda o unica rata dei suddetti acconti, entro il 31.12.2007, posto che il 30 dicembre cade di domenica); - la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo (6%), se la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2007 (modello UNICO 2008). Inoltre, sono dovuti gli interessi legali (2,5%), con maturazione giorno per giorno. Si ricorda infine che l'istituto del ravvedimento operoso risulta nuovamente applicabile in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'acconto IRAP. Infatti, l'inasprimento del regime sanzionatorio, attuato dapprima con il DL 17.6.2005 n. 106 (conv. L. 31.7.2005 n. 156) e poi con il DL 7.6.2006 n. 206 (conv. L. 17.7.2006 n. 234), ha esplicato la sua efficacia fino alle violazioni inerenti al pagamento del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta 2006.

Fonte: Il Sole24ore - pg. 30 del 03/12/2007

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Pagine: 1
«Ho dei gusti semplicissimi. Mi accontento sempre del meglio.»

Oscar Wilde

Calendario
< novembre 2024 >
L
M
M
G
V
S
D
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
             

Cerca
Cerca per parola chiave
 

Articoli
Attualità (3)
Circolari CLIENTI STUDIO (2)
Circolari informative (13)
Economia (1)
Finanziaria (3)
Rassegna stampa (586)
Sito (1)

Catalogati per mese:
Novembre 2006
Dicembre 2006
Gennaio 2007
Febbraio 2007
Marzo 2007
Aprile 2007
Maggio 2007
Giugno 2007
Luglio 2007
Agosto 2007
Settembre 2007
Ottobre 2007
Novembre 2007
Dicembre 2007
Gennaio 2008
Febbraio 2008
Marzo 2008
Aprile 2008
Maggio 2008
Giugno 2008
Luglio 2008
Agosto 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Novembre 2008
Dicembre 2008
Gennaio 2009
Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014
Giugno 2014
Luglio 2014
Agosto 2014
Settembre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Luglio 2016
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Ottobre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024
Aprile 2024
Maggio 2024
Giugno 2024
Luglio 2024
Agosto 2024
Settembre 2024
Ottobre 2024

Gli interventi più cliccati

Ultimi commenti:



Info server
05/11/2024 @ 13:43:23
script eseguito in 58 ms

Info
Ci sono 1181 persone collegate

Varie