\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Francesco (del 19/02/2008 @ 10:33:19, in Rassegna stampa, linkato 442 volte)

COLLEGIO SINDACALE - PROFILI DI INCOMPATIBILITA' - DOCUMENTO CONSOB di Cavalluzzo - Montinari

La CONSOB ha predisposto un documento (attualmente sottoposto a procedura di pubblica consultazione) in materia di cause di incompatibilità per la nomina a componente degli organi di controllo degli emittenti ex art. 148 co. 3 lett. c) del DLgs. 58/98.

Il documento si sofferma, in particolare, sulla nozione di "altri rapporti di natura professionale" intercorrenti tra i membri degli organi di controllo e gli altri soggetti indicati nell'art. 148 co. 3 lett. c) del DLgs. 58/98 (in particolare, gli amministratori), precisando che vi rientrano i rapporti di tipo cooperativo che, in campo professionale, assumono solitamente la forma della associazione. Vengono, quindi, individuate quattro ipotesi in cui si configura una stabile e continuativa relazione professionale ed una compromissione dell'indipendenza. Esse sono:

- l'associazione che prevede l'affidamento degli incarichi professionali non a singoli, ma ad un'entità collettiva, con ripartizione interna del lavoro secondo criteri prestabiliti (ipotesi estranea al caso delle professioni che richiedono la natura individuale dell'incarico);

- l'associazione con spendita di un nome collettivo, fermo restando il fatto che gli specifici incarichi vengono conferiti ai singoli professionisti. Caso che solleva problemi in presenza di una organizzazione interna con trattazione comune degli incarichi (ad esempio, per materia);

- la strutturazione dell'associazione sulla base di un rapporto gerarchico tra amministratore e membro dell'organo di controllo;

- il rapporto associativo con condivisione degli utili provenienti dall'attività professionale di ciascuno degli associati, in forza del quale il corrispettivo di ciascuno va a remunerare anche gli altri.

Fonte: Il Sole - 24 Ore del 19/02/2008, p. 39

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Francesco (del 19/02/2008 @ 10:27:42, in Rassegna stampa, linkato 407 volte)

COMUNICAZIONE UNICA PER L'AVVIO DELL'IMPRESA EX ART. 9 DEL DL 7/2007 - DECORRENZA DAL 19.2.2008 - PROVINCE INTERESSATE di Pirazzini - Rengheteanu

Dal 19.2.2008, si avvia la fase sperimentale di sei mesi della "comunicazione unica" prevista dall'art. 9 della L. 40/2007. Basterà una sola domanda di iscrizione al Registro delle Imprese per mettersi in regola con gli adempimenti previsti dagli altri enti: Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL. L'Amministrazione finanziaria metterà subito a disposizione del richiedente codice fiscale e partita IVA, mentre i dati definitivi di INPS e INAIL giungeranno entro una settimana. Tuttavia, in questa prima fase di sperimentazione, la semplificazione riguarderà solo l'inizio attività; poi si passerà alle operazioni di variazione e cessazione delle imprese. Inoltre, dall'1.6.2008 per ottenere un certificato di iscrizione al Registro delle Imprese non sarà più necessario recarsi allo sportello fisico della Camera di Commercio. Il certificato sarà rilasciato per via telematica, direttamente come "file" con firma digitale del conservatore del Registro Imprese. Il certificato è rappresentato da un unico file informatico che comprende il frontespizio in formato PDF/A e come tale non modificabile. La firma digitale del conservatore del Registro viene apposta con procedura automatica, a cui si aggiunge una marca che ne attesta il momento del rilascio.

Fonte: Il Sole - 24 Ore del 19/02/2008, p. 35

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Francesco (del 19/02/2008 @ 10:22:50, in Rassegna stampa, linkato 377 volte)

OMISSIONE DEI GIUDIZI DI PRESENZA DEI PRESUPPOSTI - REGIME SANZIONATORIO - NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2008 di Cavalluzzo - Montinari

L'art. 1 co. 92 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha sostituito il comma quinto dell'art. 9 del DLgs. 471/97, stabilendo, al primo periodo, che nei confronti dei soggetti tenuti alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi di cui all'art. 2409-ter co. 3 c.c. si applica una sanzione pari al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore rispetto all'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente. Per il perfezionamento della nuova fattispecie è richiesta la conseguente infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP. Occorre, peraltro, osservare che i sindaci/revisori sono già soggetti a responsabilità civile. Queste due responsabilità si differenziano per il fatto che:

- nel caso di responsabilità civile, l'Amministrazione finanziaria deve fornire la prova dell'esistenza di un danno (ad esempio, minori imposte riscosse) e di un nesso di causalità tra il danno e la condotta non professionale del sindaco/revisore;

- nel caso di responsabilità amministrativa, invece, l'onere di fornire le prove risulta superato da una presunzione di responsabilità correlata all'omissione dei giudizi di cui all'art. 2409-ter co. 3 c.c. a fronte di una dichiarazione infedele.

Fonte: Il Sole - 24 Ore del 19/02/2008, p. 39

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

SALDO IVA RELATIVO AL 2007 - MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO di Delladio

Entro il 17.3.2008 (in quanto il 16.3.2008 è festivo) dovrà essere versato il saldo IVA relativo al 2007, salvo il differimento, per i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA in forma unificata, entro i termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base a UNICO 2008; in quest'ultimo caso, si applica la maggiorazione dello 0,4%, a titolo di interesse, per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2008. Successivamente al differimento sarà comunque possibile il versamento rateale applicando, oltre all'interesse dello 0,4% mensile, anche quello dello 0,5% mensile a decorrere dalla seconda rata. Il versamento dovrà essere effettuato con il modello F24, indicando nella sezione "Erario" il codice tributo 6099 e, quale anno di riferimento, il 2007. Il versamento non è dovuto se di importo inferiore a 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Fonte: Il Sole  2/4 Ore del 18/02/2008, p. 3 - 5

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Francesco (del 18/02/2008 @ 11:43:11, in Rassegna stampa, linkato 559 volte)

IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA IN FATTURA DAL CEDENTE O PRESTATORE - INDETRAIBILITA' DA PARTE DEL CEDENTE O PRESTATORE (Cass. 25.1.2008 n. 1607) di Strazzulla

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha escluso che il cessionario/committente possa detrarre l'IVA erroneamente addebitata in fattura dal cedente/prestatore. È stato così confermato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in passato non unanime per effetto della sentenza n. 1348/98. Resta da comprendere se il cessionario/committente possa agire, ai fini del recupero dell'imposta corrisposta, in via di rivalsa, al cedente/prestatore, nei confronti di quest'ultimo o dell'Erario. La posizione espressa sul punto dalla Suprema Corte (favorevole alla prima soluzione) è stata rovesciata dalla recente sentenza n. 2808/2007, alla luce dell'orientamento della Corte di Giustizia UE (sentenza n. 15.3.2007 causa C-35/05). 

Fonte: Il Sole - 24 Ore del 18/02/, p. 34

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

SOPPRESSIONE DELLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI - RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI - NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2008 di Ranocchi - Valcarenghi

L'art. 1 co. 48 della L. 244/2007 ha previsto la possibilità di riallineare i valori civili e fiscali dei beni ammortizzati in via extracontabile mediante l'utilizzo del quadro EC. L'affrancamento dell'eccedenza dedotta extracontabilmente avviene mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP in misura pari: - al 12%, sulla parte dei disallineamenti fino a 5 milioni di euro; - al 14%, sui maggiori valori compresi tra 5 e 10 milioni di euro; - al 16%, sui maggiori valori che eccedono i 10 milioni di euro. L'affrancamento dei suddetti valori consente di procedere nuovamente al relativo ammortamento con effetto fiscale. L'opzione per l'imposta sostitutiva si dovrebbe, quindi, considerare particolarmente conveniente in special modo per i beni ad elevata aliquota di ammortamento, anche alla luce del frazionamento dell'imposta sostitutiva in tre rate annuali.

Fonte: Il Sole - 24 Ore del 18/02/2008, p. 35

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Francesco (del 18/02/2008 @ 11:28:57, in Rassegna stampa, linkato 551 volte)

NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2008 - EFFETTI AI FINI DELLE SCELTE DI INVESTIMENTO di Valcarenghi

La nuova formulazione dell'art. 96 del TUIR permetterà alle imprese di valutare, preventivamente, la possibilità che il carico complessivo degli oneri finanziari sostenuto per realizzare gli investimenti possa eccedere la quota massima fiscalmente deducibile. Anche se sul piano teorico l'utilizzo di un finanziamento di terzi (mutuo) o di un contratto di leasing dovrebbe essere sostanzialmente ininfluente, al momento della scelta della tipologia di finanziamento sarà necessario tenere conto dei seguenti fattori: - il costo finanziario di un contratto di leasing è solitamente più alto di quello di un finanziamento; - la L. 244/2007 ha eliminato gli ammortamenti anticipati e accelerati; - la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 379/2007 ha confermato il principio dell'indifferenza tra acquisto diretto e indiretto per la verifica del possesso triennale che consente di rateizzare la plusvalenza su un bene strumentale in caso di realizzo.

Fonte Il Sole - 24 Ore del 18/02/2008, p. 35

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2008 di Meneghetti

Il nuovo testo dell'art. 102 co. 7 del TUIR stabilisce che le imprese che imputano i canoni di leasing a conto economico deducono gli interessi, lasciando intendere, al contrario, che tale deduzione, per l'importo dei canoni di competenza, non è concessa alle imprese che adottano un diverso metodo contabile. Pertanto: - in generale, le imprese che imputano i canoni a conto economico deducono più rapidamente, rispetto all'acquisto diretto, il costo complessivo sostenuto per l'investimento; - le imprese che adottano il metodo finanziario previsto dallo IAS 23 potranno dedurre le sole quote di ammortamento e gli interessi passivi, mentre la differenza con l'importo dei canoni di competenza non potrà più essere dedotta come variazione extracontabile. 

Fonte Il Sole - 24 Ore del 18/02/2008, p. 35

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Francesco (del 18/02/2008 @ 11:06:45, in Rassegna stampa, linkato 620 volte)

PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO - IMPUGNABILITA' - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE (C.T. Prov. Bari n. 25/13/07) di Carmineo

Con la sentenza in oggetto, è stato stabilito che il preavviso di fermo dell'autoveicolo costituisce atto impugnabile dinanzi le commissioni tributarie, anche se il credito portato a esecuzione non ha natura tributaria. Nella fattispecie in esame, l'agente della Riscossione aveva notificato un preavviso di fermo relativo a una cartella di pagamento notificata e diventata definitiva per mancata impugnazione nei termini. La pretesa erariale riguardava una sanzione irrogata per violazioni del codice della strada, disposta nei confronti del coniuge del proprietario del veicolo. La sentenza desta perplessità per i seguenti motivi: - il credito in esame non ha natura tributaria, per cui è dubbia la giurisdizione delle Commissioni tributarie, sebbene il provvedimento di fermo rientri tra gli atti di cui all'art. 19 del DLgs. 546/92; - l'annullamento della misura cautelare è stato disposto nonostante l'atto "presupposto" (cartella di pagamento) fosse divenuto definitivo per decorrenza dei termini per impugnare; - nel caso di specie, la misura cautelare era stata solo minacciata, ma non ancora eseguita.

Fonte: Il Sole - 24 Ore, p. 34 

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Eduardo (del 15/02/2008 @ 16:18:28, in Rassegna stampa, linkato 376 volte)

Elenchi relativi al 2008 - Modalità di compilazione DI DE STEFANI

Gli elenchi clienti e fornitori relativi al 2008 (da inviare entro il 29.4.2009) dovranno essere predisposti senza potersi avvalere delle semplificazioni previste per gli elenchi relativi al 2006 e al 2007. Ad esempio, in detti elenchi occorrerà indicare: - il codice fiscale e la partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi; - l'anno cui si riferisce la comunicazione; - il codice fiscale dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, distintamente per ogni cointestatario; - l'eventuale partita IVA dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione; - il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA; - per ciascun cliente o fornitore, l'importo complessivo delle operazioni effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione; - per ciascun soggetto e per le operazioni imponibili, l'importo della relativa imposta; - per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l'importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'eventuale imposta relative ad annualità precedenti. Non sarà quindi più possibile, ad esempio, comprendere nell'elenco dei clienti i soli titolari di partita IVA oppure indicare anche solo la partita IVA dei clienti e dei fornitori, ovvero non comunicare i dati riferiti alle fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 co. 1 del DPR 9.12.96 n. 695. Per determinate categorie di contribuenti, maggiormente interessate da tali semplificazioni (quali i commercianti al minuto, gli esercenti pubblici e gli artigiani), la compilazione degli elenchi relativi al 2008 comporta la necessità di acquisire, sin da subito, ulteriori dati in aggiunta a quelli raccolti per la predisposizione degli elenchi relativi al 2006 e al 2007.

Fonte: ilsole24ore, p. 29

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Pagine: 1 2 3
«Ho dei gusti semplicissimi. Mi accontento sempre del meglio.»

Oscar Wilde

Calendario
< dicembre 2024 >
L
M
M
G
V
S
D
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

Cerca
Cerca per parola chiave
 

Articoli
Attualità (3)
Circolari CLIENTI STUDIO (2)
Circolari informative (13)
Economia (1)
Finanziaria (3)
Rassegna stampa (586)
Sito (1)

Catalogati per mese:
Novembre 2006
Dicembre 2006
Gennaio 2007
Febbraio 2007
Marzo 2007
Aprile 2007
Maggio 2007
Giugno 2007
Luglio 2007
Agosto 2007
Settembre 2007
Ottobre 2007
Novembre 2007
Dicembre 2007
Gennaio 2008
Febbraio 2008
Marzo 2008
Aprile 2008
Maggio 2008
Giugno 2008
Luglio 2008
Agosto 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Novembre 2008
Dicembre 2008
Gennaio 2009
Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014
Giugno 2014
Luglio 2014
Agosto 2014
Settembre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Luglio 2016
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Ottobre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024
Aprile 2024
Maggio 2024
Giugno 2024
Luglio 2024
Agosto 2024
Settembre 2024
Ottobre 2024
Novembre 2024
Dicembre 2024

Gli interventi più cliccati

Ultimi commenti:



Info server
24/12/2024 @ 18:39:46
script eseguito in 57 ms

Info
Ci sono 120 persone collegate

Varie