\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Francesco (del 19/02/2008 @ 10:33:19, in Rassegna stampa, linkato 438 volte)

COLLEGIO SINDACALE - PROFILI DI INCOMPATIBILITA' - DOCUMENTO CONSOB di Cavalluzzo - Montinari

La CONSOB ha predisposto un documento (attualmente sottoposto a procedura di pubblica consultazione) in materia di cause di incompatibilità per la nomina a componente degli organi di controllo degli emittenti ex art. 148 co. 3 lett. c) del DLgs. 58/98.

Il documento si sofferma, in particolare, sulla nozione di "altri rapporti di natura professionale" intercorrenti tra i membri degli organi di controllo e gli altri soggetti indicati nell'art. 148 co. 3 lett. c) del DLgs. 58/98 (in particolare, gli amministratori), precisando che vi rientrano i rapporti di tipo cooperativo che, in campo professionale, assumono solitamente la forma della associazione. Vengono, quindi, individuate quattro ipotesi in cui si configura una stabile e continuativa relazione professionale ed una compromissione dell'indipendenza. Esse sono:

- l'associazione che prevede l'affidamento degli incarichi professionali non a singoli, ma ad un'entità collettiva, con ripartizione interna del lavoro secondo criteri prestabiliti (ipotesi estranea al caso delle professioni che richiedono la natura individuale dell'incarico);

- l'associazione con spendita di un nome collettivo, fermo restando il fatto che gli specifici incarichi vengono conferiti ai singoli professionisti. Caso che solleva problemi in presenza di una organizzazione interna con trattazione comune degli incarichi (ad esempio, per materia);

- la strutturazione dell'associazione sulla base di un rapporto gerarchico tra amministratore e membro dell'organo di controllo;

- il rapporto associativo con condivisione degli utili provenienti dall'attività professionale di ciascuno degli associati, in forza del quale il corrispettivo di ciascuno va a remunerare anche gli altri.

Fonte: Il Sole - 24 Ore del 19/02/2008, p. 39

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Di Francesco (del 19/02/2008 @ 10:27:42, in Rassegna stampa, linkato 402 volte)

COMUNICAZIONE UNICA PER L'AVVIO DELL'IMPRESA EX ART. 9 DEL DL 7/2007 - DECORRENZA DAL 19.2.2008 - PROVINCE INTERESSATE di Pirazzini - Rengheteanu

Dal 19.2.2008, si avvia la fase sperimentale di sei mesi della "comunicazione unica" prevista dall'art. 9 della L. 40/2007. Basterà una sola domanda di iscrizione al Registro delle Imprese per mettersi in regola con gli adempimenti previsti dagli altri enti: Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL. L'Amministrazione finanziaria metterà subito a disposizione del richiedente codice fiscale e partita IVA, mentre i dati definitivi di INPS e INAIL giungeranno entro una settimana. Tuttavia, in questa prima fase di sperimentazione, la semplificazione riguarderà solo l'inizio attività; poi si passerà alle operazioni di variazione e cessazione delle imprese. Inoltre, dall'1.6.2008 per ottenere un certificato di iscrizione al Registro delle Imprese non sarà più necessario recarsi allo sportello fisico della Camera di Commercio. Il certificato sarà rilasciato per via telematica, direttamente come "file" con firma digitale del conservatore del Registro Imprese. Il certificato è rappresentato da un unico file informatico che comprende il frontespizio in formato PDF/A e come tale non modificabile. La firma digitale del conservatore del Registro viene apposta con procedura automatica, a cui si aggiunge una marca che ne attesta il momento del rilascio.

Fonte: Il Sole - 24 Ore del 19/02/2008, p. 35

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Di Francesco (del 19/02/2008 @ 10:22:50, in Rassegna stampa, linkato 373 volte)

OMISSIONE DEI GIUDIZI DI PRESENZA DEI PRESUPPOSTI - REGIME SANZIONATORIO - NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2008 di Cavalluzzo - Montinari

L'art. 1 co. 92 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha sostituito il comma quinto dell'art. 9 del DLgs. 471/97, stabilendo, al primo periodo, che nei confronti dei soggetti tenuti alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi di cui all'art. 2409-ter co. 3 c.c. si applica una sanzione pari al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore rispetto all'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente. Per il perfezionamento della nuova fattispecie è richiesta la conseguente infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP. Occorre, peraltro, osservare che i sindaci/revisori sono già soggetti a responsabilità civile. Queste due responsabilità si differenziano per il fatto che:

- nel caso di responsabilità civile, l'Amministrazione finanziaria deve fornire la prova dell'esistenza di un danno (ad esempio, minori imposte riscosse) e di un nesso di causalità tra il danno e la condotta non professionale del sindaco/revisore;

- nel caso di responsabilità amministrativa, invece, l'onere di fornire le prove risulta superato da una presunzione di responsabilità correlata all'omissione dei giudizi di cui all'art. 2409-ter co. 3 c.c. a fronte di una dichiarazione infedele.

Fonte: Il Sole - 24 Ore del 19/02/2008, p. 39

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SALDO IVA RELATIVO AL 2007 - MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO di Delladio

Entro il 17.3.2008 (in quanto il 16.3.2008 è festivo) dovrà essere versato il saldo IVA relativo al 2007, salvo il differimento, per i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA in forma unificata, entro i termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base a UNICO 2008; in quest'ultimo caso, si applica la maggiorazione dello 0,4%, a titolo di interesse, per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2008. Successivamente al differimento sarà comunque possibile il versamento rateale applicando, oltre all'interesse dello 0,4% mensile, anche quello dello 0,5% mensile a decorrere dalla seconda rata. Il versamento dovrà essere effettuato con il modello F24, indicando nella sezione "Erario" il codice tributo 6099 e, quale anno di riferimento, il 2007. Il versamento non è dovuto se di importo inferiore a 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Fonte: Il Sole  2/4 Ore del 18/02/2008, p. 3 - 5

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Di Francesco (del 18/02/2008 @ 11:43:11, in Rassegna stampa, linkato 554 volte)

IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA IN FATTURA DAL CEDENTE O PRESTATORE - INDETRAIBILITA' DA PARTE DEL CEDENTE O PRESTATORE (Cass. 25.1.2008 n. 1607) di Strazzulla

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha escluso che il cessionario/committente possa detrarre l'IVA erroneamente addebitata in fattura dal cedente/prestatore. È stato così confermato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in passato non unanime per effetto della sentenza n. 1348/98. Resta da comprendere se il cessionario/committente possa agire, ai fini del recupero dell'imposta corrisposta, in via di rivalsa, al cedente/prestatore, nei confronti di quest'ultimo o dell'Erario. La posizione espressa sul punto dalla Suprema Corte (favorevole alla prima soluzione) è stata rovesciata dalla recente sentenza n. 2808/2007, alla luce dell'orientamento della Corte di Giustizia UE (sentenza n. 15.3.2007 causa C-35/05). 

Fonte: Il Sole - 24 Ore del 18/02/, p. 34

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SOPPRESSIONE DELLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI - RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI - NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2008 di Ranocchi - Valcarenghi

L'art. 1 co. 48 della L. 244/2007 ha previsto la possibilità di riallineare i valori civili e fiscali dei beni ammortizzati in via extracontabile mediante l'utilizzo del quadro EC. L'affrancamento dell'eccedenza dedotta extracontabilmente avviene mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP in misura pari: - al 12%, sulla parte dei disallineamenti fino a 5 milioni di euro; - al 14%, sui maggiori valori compresi tra 5 e 10 milioni di euro; - al 16%, sui maggiori valori che eccedono i 10 milioni di euro. L'affrancamento dei suddetti valori consente di procedere nuovamente al relativo ammortamento con effetto fiscale. L'opzione per l'imposta sostitutiva si dovrebbe, quindi, considerare particolarmente conveniente in special modo per i beni ad elevata aliquota di ammortamento, anche alla luce del frazionamento dell'imposta sostitutiva in tre rate annuali.

Fonte: Il Sole - 24 Ore del 18/02/2008, p. 35

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Di Francesco (del 18/02/2008 @ 11:28:57, in Rassegna stampa, linkato 546 volte)

NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2008 - EFFETTI AI FINI DELLE SCELTE DI INVESTIMENTO di Valcarenghi

La nuova formulazione dell'art. 96 del TUIR permetterà alle imprese di valutare, preventivamente, la possibilità che il carico complessivo degli oneri finanziari sostenuto per realizzare gli investimenti possa eccedere la quota massima fiscalmente deducibile. Anche se sul piano teorico l'utilizzo di un finanziamento di terzi (mutuo) o di un contratto di leasing dovrebbe essere sostanzialmente ininfluente, al momento della scelta della tipologia di finanziamento sarà necessario tenere conto dei seguenti fattori: - il costo finanziario di un contratto di leasing è solitamente più alto di quello di un finanziamento; - la L. 244/2007 ha eliminato gli ammortamenti anticipati e accelerati; - la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 379/2007 ha confermato il principio dell'indifferenza tra acquisto diretto e indiretto per la verifica del possesso triennale che consente di rateizzare la plusvalenza su un bene strumentale in caso di realizzo.

Fonte Il Sole - 24 Ore del 18/02/2008, p. 35

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NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2008 di Meneghetti

Il nuovo testo dell'art. 102 co. 7 del TUIR stabilisce che le imprese che imputano i canoni di leasing a conto economico deducono gli interessi, lasciando intendere, al contrario, che tale deduzione, per l'importo dei canoni di competenza, non è concessa alle imprese che adottano un diverso metodo contabile. Pertanto: - in generale, le imprese che imputano i canoni a conto economico deducono più rapidamente, rispetto all'acquisto diretto, il costo complessivo sostenuto per l'investimento; - le imprese che adottano il metodo finanziario previsto dallo IAS 23 potranno dedurre le sole quote di ammortamento e gli interessi passivi, mentre la differenza con l'importo dei canoni di competenza non potrà più essere dedotta come variazione extracontabile. 

Fonte Il Sole - 24 Ore del 18/02/2008, p. 35

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Di Francesco (del 18/02/2008 @ 11:06:45, in Rassegna stampa, linkato 616 volte)

PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO - IMPUGNABILITA' - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE (C.T. Prov. Bari n. 25/13/07) di Carmineo

Con la sentenza in oggetto, è stato stabilito che il preavviso di fermo dell'autoveicolo costituisce atto impugnabile dinanzi le commissioni tributarie, anche se il credito portato a esecuzione non ha natura tributaria. Nella fattispecie in esame, l'agente della Riscossione aveva notificato un preavviso di fermo relativo a una cartella di pagamento notificata e diventata definitiva per mancata impugnazione nei termini. La pretesa erariale riguardava una sanzione irrogata per violazioni del codice della strada, disposta nei confronti del coniuge del proprietario del veicolo. La sentenza desta perplessità per i seguenti motivi: - il credito in esame non ha natura tributaria, per cui è dubbia la giurisdizione delle Commissioni tributarie, sebbene il provvedimento di fermo rientri tra gli atti di cui all'art. 19 del DLgs. 546/92; - l'annullamento della misura cautelare è stato disposto nonostante l'atto "presupposto" (cartella di pagamento) fosse divenuto definitivo per decorrenza dei termini per impugnare; - nel caso di specie, la misura cautelare era stata solo minacciata, ma non ancora eseguita.

Fonte: Il Sole - 24 Ore, p. 34 

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Di Eduardo (del 15/02/2008 @ 16:18:28, in Rassegna stampa, linkato 372 volte)

Elenchi relativi al 2008 - Modalità di compilazione DI DE STEFANI

Gli elenchi clienti e fornitori relativi al 2008 (da inviare entro il 29.4.2009) dovranno essere predisposti senza potersi avvalere delle semplificazioni previste per gli elenchi relativi al 2006 e al 2007. Ad esempio, in detti elenchi occorrerà indicare: - il codice fiscale e la partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi; - l'anno cui si riferisce la comunicazione; - il codice fiscale dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, distintamente per ogni cointestatario; - l'eventuale partita IVA dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione; - il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA; - per ciascun cliente o fornitore, l'importo complessivo delle operazioni effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione; - per ciascun soggetto e per le operazioni imponibili, l'importo della relativa imposta; - per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l'importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'eventuale imposta relative ad annualità precedenti. Non sarà quindi più possibile, ad esempio, comprendere nell'elenco dei clienti i soli titolari di partita IVA oppure indicare anche solo la partita IVA dei clienti e dei fornitori, ovvero non comunicare i dati riferiti alle fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 co. 1 del DPR 9.12.96 n. 695. Per determinate categorie di contribuenti, maggiormente interessate da tali semplificazioni (quali i commercianti al minuto, gli esercenti pubblici e gli artigiani), la compilazione degli elenchi relativi al 2008 comporta la necessità di acquisire, sin da subito, ulteriori dati in aggiunta a quelli raccolti per la predisposizione degli elenchi relativi al 2006 e al 2007.

Fonte: ilsole24ore, p. 29

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