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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Eduardo (del 31/03/2008 @ 16:33:54, in Rassegna stampa, linkato 665 volte)

Immobili degli enti non commerciali - Esenzione - Ambito applicativo (C.T. Reg. Campania n. 266/9/07) DI SACRESTANO

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, nella sentenza 266/9/07, ha affermato che l'esenzione ICI sugli immobili degli enti non commerciali non è retroattiva, a prescindere dalla natura eventualmente lucrativa dell'attività da essi svolta. Si ricorda che l'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 dispone l'esenzione ICI per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Di questa norma agevolativa si sono serviti spesso gli enti religiosi, in quanto enti privi di finalità commerciali, non solo in relazione agli immobili destinati alle attività di culto, bensì anche a quelli in cui venivano poste in essere ulteriori attività, anche con intenti commerciali. Tuttavia, con un orientamento diffusosi dal 2004, la giurisprudenza di legittimità ha posto in dubbio che l'esenzione spettasse indipendentemente dal tipo di attività realizzata nell'immobile. Per rimediare a tale interpretazione, il Legislatore, con l'art. 7 co. 2-bis del DL 203/2005, ha stabilito che, ai fini dell'esenzione, non rilevi l'eventuale commercialità delle modalità di svolgimento dell'attività. Tale ultima norma, tuttavia, sarebbe idonea ad impedire la ripetizione del tributo non corrisposto dagli enti religiosi anteriormente al 2005 solo se configurasse una norma di interpretazione autentica dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (come sostenuto in alcune sentenze della giurisprudenza di merito), mentre, in caso contrario, essa non potrebbe avere efficacia retroattiva. A quest'ultimo orientamento, che nega efficacia retroattiva all'art. 7 co. 2-bis del DL 203/2005, si rifà la Commissione Tributaria di Napoli nella sentenza in oggetto.

Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 37

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Di Eduardo (del 31/03/2008 @ 16:31:55, in Rassegna stampa, linkato 612 volte)

Misure di contrasto alle frodi in materia di IVA - Documentazione dell'uscita delle merci dallo Stato - Rilevanza della buona fede del contribuente DI ZAVATTA - SIRRI 

La sentenza della Corte di Giustizia UE relativa al procedimento Netto Supermakt (sentenza 21.2.2008 causa C-271/06) esclude, in caso di buona fede dell'esportatore, la perdita del beneficio della non imponibilità IVA per la cessione all'esportazione compiuta avvalendosi di documenti rivelatisi falsi. È stato così esteso il principio già affermato, dagli stessi giudici comunitari (sentenza 27.9.2007 causa C-409/04), a proposito delle cessioni intracomunitarie, secondo cui, salva l'ipotesi di compartecipazione alla frode, la tutela del legittimo affidamento del contribuente prevale rispetto alla tutela degli interessi erariali. Il cedente deve, quindi, assumere un comportamento diligente al fine di dimostrare la sua estraneità all'eventuale frode commessa da terzi; la diligenza richiesta è quella del "commerciante avveduto", da verificare caso per caso.

Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 36

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Di Eduardo (del 31/03/2008 @ 16:29:39, in Rassegna stampa, linkato 532 volte)

Soggetto legittimato alla richiesta di rimborso (Cass. 10.3.2008 n. 6310) DI SETTEMBRE 

Il prestatore di servizi è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di rimborso dell'IVA indebitamente versata. La decisione prende le mosse dal fatto che gli artt. 17 e 18 del DPR 633/72 individuano nel soggetto cedente/prestatore il legittimato a chiedere il rimborso dell'imposta. Inoltre, i giudici richiamano anche un principio affermato dalla giustizia comunitaria (Corte di Giustizia 15.3.2007 causa C-35/2005), secondo cui, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 21 punto 1 della sesta direttiva, "solo il prestatore deve essere considerato debitore dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dell'autorità tributaria". Va rilevato che, con la sentenza 7.2.2008 n. 2808, la Corte di Cassazione ha invece sostenuto che il cessionario/committente che non sia consumatore finale è legittimato a presentare istanza di rimborso.

Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 37

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Di Eduardo (del 31/03/2008 @ 16:27:25, in Rassegna stampa, linkato 509 volte)

Fittizietà delle operazioni - Onere della prova - Buona fede del contribuente (Cass. 7.2.2008 n. 2847) DI CARACCIOLI

La Corte di Cassazione, intervenendo in un caso di utilizzo di fatture false di una società incorporata con sentenza a carico della società incorporante, ha stabilito che, nell'ipotesi di fatture sia soggettivamente che oggettivamente false, la correttezza formale della contabilità del soggetto passivo (società incorporante) non può costituire un comodo alibi per giustificare una violazione fiscale. Una volta forniti attendibili riscontri in ordine all'inesistenza delle operazioni, quindi, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indebiti e recuperabili a tassazione. Ciò posto in ordine ai profili fiscali, occorre chiedersi se il legale rappresentante della società incorporante possa essere ritenuto responsabile per il reato di utilizzazione in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 del DLgs. 74/2000). La risposta deve essere positiva nel caso in cui quest'ultimo sia a conoscenza della falsità delle fatture, sussistendo, evidentemente, il dolo specifico di evasione. La questione rimane aperta, invece, nei casi in cui manchi la certezza in ordine alla conoscenza della falsità delle fatture (si pensi, ad esempio, a fatture che, per la loro genericità o per la scarsa attendibilità del contribuente, suscitino notevoli perplessità). In tali ipotesi, peraltro, si potrebbe configurare in capo al legale rappresentante dell'incorporante il c.d. dolo eventuale (da intendersi come rappresentazione della situazione ed accettazione del rischio di evasione). Titolo di dolo ritenuto compatibile con il dolo specifico di evasione richiesto per l'integrazione dell'art. 2 del DLgs. 74/2000.

Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 37

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Di Eduardo (del 31/03/2008 @ 16:18:25, in Rassegna stampa, linkato 649 volte)

Società non operative - Nuove cause di esclusione e scioglimento o trasformazione in società semplice DI MENEGHETTI - RANOCCHI 

La normativa relativa alle società non operative ha subito importanti modifiche a seguito della Finanziaria 2008 e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.2.2008, soprattutto con riferimento all'estensione del numero dei casi di esclusione che permettono di omettere la compilazione del test di operatività senza la presentazione dell'apposita istanza di interpello. La circolare dell'Agenzie delle Entrate 14.2.2008 n. 9 ha poi fornito chiarimenti su aspetti problematici relativi alle seguenti nuove cause di esclusione: - totale del valore della produzione superiore al totale dell'attivo dello Stato patrimoniale (codice di esclusione 9, da indicare nel rigo RF78 colonna 1). La circolare ha chiarito che il periodo in cui si deve verificare la circostanza coincide con l'esercizio di riferimento della dichiarazione e, pertanto, non occorre eseguire il medesimo controllo su media triennale; - numero dei dipendenti mai inferiore a 10 unità nel biennio precedente (codice di esclusione 7): tale condizione deve essere verificata in ogni giorno del biennio precedente il 2007, non trattandosi di un dato medio; - società che detengono immobili locati a enti pubblici o a equo canone (codice di esclusione 40): tale causa di disapplicazione introdotta dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.2.2008 opera solo parzialmente, cioè non esclude la società, ma l'immobile interessato; - società in liquidazione che si impegnano a chiudere la liquidazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva (codice di esclusione 99): la società deve trovarsi in liquidazione, ma non deve essere ricompresa tra quelle che possono fruire dello scioglimento agevolato; Con riferimento allo scioglimento agevolato, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 17.3.2008 n. 17 ha, poi, specificato che non è possibile applicare le aliquote di imposta sostitutiva previste dalla L. 244/2007, più favorevoli rispetto a quelle previste dalla L. 296/2006, ai redditi derivanti dagli scioglimenti o dalle trasformazioni agevolate deliberate entro lo scorso 31.5.2007, con chiusura della procedura nel 2008.

Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008

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Di Eduardo (del 31/03/2008 @ 16:15:34, in Rassegna stampa, linkato 547 volte)

Modelli organizzativi - Valutazioni di adeguatezza DI IMPERIALI

Il DLgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti commessi nel proprio interesse o vantaggio, può definirsi, al pari delle disposizioni in materia di privacy e di sicurezza sul lavoro, una "norma di sistema". Anche esso, infatti, realizza un approccio metodologico fatto di modelli organizzativi, di specifici ruoli e competenze, di procedure interne di gestione, di formazione e sensibilizzazione della forza lavoro, di sistemi indipendenti di vigilanza e controllo, di periodiche verifiche di conformità, di individuazione ed implementazione dei correttivi. Per evitare l'applicazione delle gravose sanzioni previste dal DLgs. 231/2001, in particolare, l'ente deve adottare un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei c.d. "reati presupposto" (che nel corso degli anni sono divenuti sempre più numerosi) e deve assicurare al modello stesso: - efficacia, nel senso che l'eventuale commissione di reati da parte di soggetti in posizione di vertice o di dipendenti deve potersi considerare effetto di azioni eccezionali e non prevedibili; - efficienza, assicurandone una costante verifica e l'adeguamento rispetto agli effettivi rischi esistenti.

Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 576 - 577

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Di Eduardo (del 31/03/2008 @ 16:13:18, in Rassegna stampa, linkato 594 volte)

Limiti all'utilizzo del contante - Novità del DLgs. 231/2007 DI RAZZANTE 

Ai sensi dell'art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, e non più a 12.500,00 euro. Resta ferma la possibilità di eseguire il trasferimento per contanti tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa. La norma richiamata entrerà in vigore il 30.4.2008 (cfr. art. 49 co. 20 del DLgs. 231/2007). Ai sensi dell'art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007, i destinatari del DLgs. 231/2007 riferiscono, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'art. 14 della L. 24.11.81 n. 689) delle infrazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all'uso del denaro contante di cui hanno notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni ed attività. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni in questione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito (art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007).

Fonte: ilsole24ore del 31 marzo 2008, p. 19 - 24

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Di Giancarlo (del 26/03/2008 @ 11:09:57, in Rassegna stampa, linkato 776 volte)

Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale -Novità della L. 244/2007 di Magnani

Ai sensi della nuova lett. e-ter) dell'art. 10 co. 1 del TUIR [come sostituita dall'art. 1 co. 197 lett. a) della L. 244/2007], sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale: - istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del DLgs. 30.12.92 n. 502 di riforma del Servizio sanitario nazionale (c.d. "fondi doc"); - che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto approvato dal Ministro della salute e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DM in questione, l'ambito di intervento del fondo potrà essere rappresentato da tutte le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie assicurate secondo i propri statuti e regolamenti, contratti e accordi o regolamenti aziendali. Entro il 2010, le Casse e le Società di mutuo soccorso già esistenti e disciplinate dall'art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni, tra l'altro attestando di aver erogato ai propri assistiti, singolarmente o congiuntamente, prestazioni socio-sanitarie e di assistenza odontoiatrica in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti. Trattandosi di deduzione dal reddito complessivo IRPEF, la stessa potrà essere fruita dai titolari di qualsiasi tipologia di reddito (anche lavoratori autonomi).

Fonte: Il Sole24Ore del 26 Marzo 2008, pag.32

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Di Giancarlo (del 26/03/2008 @ 11:04:57, in Rassegna stampa, linkato 613 volte)

DLgs. 231/2007 attuativo della Dir. n. 2005/60/CE - Assegni e mezzi di pagamento al portatore - Indicazione dell'ABI

L'ABI, attraverso due note del 21.3.2008, si è soffermata sulle modifiche che il DLgs. 231/2007 ha introdotto in materia di assegni e mezzi di pagamento al portatore. Nella prima nota, in particolare, si procede ad una ricapitolazione delle novità. Si pensi, tra l'altro, al fatto che: - a partire dal 30.4.2008, gli assegni liberi (senza clausola "non trasferibile" ed indicazione del beneficiario) saranno ammessi solo al di sotto di 5.000,00 euro; - sarà necessario corredare del codice fiscale del traente ciascuna girata, a pena di nullità; - gli assegni da 5.000,00 euro in su saranno sempre "non trasferibili". La seconda nota, invece, si sofferma sui chiarimenti che la circolare dell'Agenzia delle Entrate 7.3.2008 n. 18 ha fornito in ordine alle modalità di versamento, da parte delle banche, dell'imposta di bollo di 1,50 euro, pagata dai clienti che chiedono moduli di assegni trasferibili.

Fonte: il Sole24Ore del 26 Marzo 2008, pag. 31

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Di Giancarlo (del 26/03/2008 @ 11:01:20, in Rassegna stampa, linkato 548 volte)

Incentivi alla rottamazione dei veicoli commerciali (ris. Dipartimento per le Politiche Fiscali 21.3.2008 n. 8) di Caprino

La risoluzione del Dipartimento per le Politiche Fiscali 21.3.2008 n. 8 fornisce chiarimenti in merito alle agevolazioni per la rottamazione introdotte dall'art. 29 del DL 248/2007. Le principali indicazioni fornite con la risoluzione in argomento sono le seguenti: - gli incentivi previsti dal DL 248/2007 per la rottamazione di autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici o per uso speciale sono previsti anche qualora il veicolo acquistato con l'agevolazione non sia della stessa categoria di quello da demolire (nel solo caso degli autocaravan è richiesta la rottamazione di un mezzo analogo); - la previsione di benefici diversi a seconda che la massa dei veicoli commerciali e degli autocaravan sia inferiore a 3 tonnellate, o compresa tra 3 e 3,5 tonnellate, fa riferimento alla massa del veicolo nuovo; - il DL 248/2007 prevede incentivi per l'acquisto di veicoli di categoria "euro 4", estensibile anche agli acquisti di veicoli "euro 5"; - qualora il veicolo da demolire sia intestato a un defunto, l'incentivo scatta anche quando la successione sia stata aperta precedentemente all'1.1.2008.

Fonte: Il Sole24Ore del 26 Marzo 2008, pag. 33

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