\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Eduardo (del 02/04/2008 @ 12:05:12, in Rassegna stampa, linkato 416 volte)

Manutenzioni portuali (ris. Agenzia Entrate 31.3.2008 n. 118) DI PORTALE 

Con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 9 n. 6) del DPR 633/72 può essere applicato solo quando le manutenzioni portuali sono rese: - dall'appaltatore principale nei confronti del committente; - ovvero, dal subappaltatore all'appaltante; - ovvero, in base ad un "contratto di risultato", anche se non riconducibile ai rapporti di appalto e subappalto. La non imponibilità è esclusa per i c.d. "noli a freddo", in quanto riconducibili al contratto di noleggio, nonché per i c.d. "noli a caldo", se il prestatore assume la qualifica di mero esecutore materiale della prestazione.

Fonte: ilsole24ore del 2 aprile 2008, p. 31

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Di Eduardo (del 03/04/2008 @ 10:12:03, in Rassegna stampa, linkato 332 volte)

Credito d'imposta per le assunzioni effettuate nelle aree svantaggiate - Presentazione di apposita istanza al Centro Operativo di Pescara (DM 12.3.2008) DI MORINA 

Con il DM 12.3.2008, il Ministero dell'Economia detta le disposizioni attuative dell'agevolazione introdotta dall'art. 2 co. da 539 a 547 della L. 244/2007 riservata ai datori di lavoro che effettuano assunzioni a tempo indeterminato in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Per beneficiare dell'agevolazione, occorre inviare un'istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate. I dati da inserire nell'istanza saranno determinati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in "Gazzetta Ufficiale", con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. L'istanza va presentata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali; entro 30 giorni dalla presentazione, i datori di lavoro riceveranno comunicazione in via telematica dell'accoglimento dell'istanza nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili per ciascun anno. Il bonus ricevuto deve essere usato in compensazione con i versamenti da effettuare con Modello F24 dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza. Il decreto di cui in argomento ricorda che il bonus rileva per quelle assunzioni effettuate dall'1.1.2008 al 31.12.2008 che costituiscono incrementi occupazionali rispetto al numero dei dipendenti occupati in media nel corso del 2007 e che tale bonus equivale a 333,00 euro al mese per ogni assunto in più rispetto alla media dei dipendenti nel 2007, ma è elevato a 416,00 euro se sono assunte lavoratrici donne che rientrano nella definizione di "lavoratore svantaggiato". I dipendenti con contratto a tempo parziale sono conteggiati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate. Il bonus spetta fino al 31.12.2010 se viene conservato l'incremento occupazionale raggiunto nel 2008.

Fonte: ilsole24ore del 3 aprile 2008, p. 33

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Di Eduardo (del 03/04/2008 @ 10:14:36, in Rassegna stampa, linkato 406 volte)

Novità del DLgs. 231/2007 DI RAZZANTE

Il DLgs. 231/2007 trasforma l'obbligo di identificazione della clientela in obbligo di "adeguata verifica" della clientela. L'art. 18 del DLgs. 231/2007, in particolare, impone le seguenti attività: - identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; - identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; - ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale; - svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela devono essere assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, operazione o prestazione professionale di cui trattasi (art. 20 del DLgs. 231/2007). Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti acquisiti successivamente al 28.12.2007. Peraltro, previa valutazione del rischio presente, essi si estendono anche alla clientela precedentemente acquisita che prosegue nel rapporto con i professionisti obbligati (art. 22 del DLgs. 231/2007).

Fonte: ilsole24ore del 3 aprile 2008, p. 35 - 37 

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Di Eduardo (del 03/04/2008 @ 10:16:48, in Rassegna stampa, linkato 461 volte)

Semplificazione degli obblighi (circ. Agenzia Entrate 1.4.2008 n. 31) DI DEOTTO

L'art. 10 co. 4-bis della L. 8.5.98 n. 146 preclude la possibilità di effettuare rettifiche basate su presunzioni semplici nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità risultante dall'applicazione degli studi di settore, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, entro un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. Il DM 11.2.2008 stabilisce l'inapplicabilità di tale disposizione nei confronti dei soggetti che esercitano più attività non rientranti nel medesimo studio di settore (c.d. "imprese multiattività") con ricavi derivanti dalle attività non prevalenti superiori al 30% dei ricavi totali (a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008) e superiori al 20% (per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2007). Ai fini dell'utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento, il predetto DM dispone, inoltre, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007, l'abrogazione della causa di inapplicabilità connessa all'esercizio dell'attività d'impresa mediante più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione. Pertanto, per tali imprese trovano applicazione le ordinarie regole sugli studi di settore. Tale causa di inapplicabilità è, tuttavia, ancora in vigore, per il periodo d'imposta 2007, per lo studio di settore SM47U (Commercio al dettaglio di natanti e accessori). Per effetto delle predette disposizioni, lo studio sarà applicabile anche ai contribuenti che esercitano l'attività d'impresa mediante più punti di vendita, senza tener conto di tale circostanza.

Fonte: ilsole24ore del 3 aprile 2008, p. 34

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Modelli per la comunicazione - Approvazione definitiva DI DEOTTO 

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18.3.2008, pubblicato in data 2.4.2008 sul sito Internet dell'Agenzia stessa, sono stati approvati i Modelli per i 206 studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2007. Una delle novità dei nuovi Modelli è rappresentata dagli indicatori di coerenza previsti dall'art. 1 co. 13 della L. 244/2007 che si applicano agli studi di settore oggetto di revisione (68) per il periodo d'imposta 2007. Pertanto, ci saranno studi per i quali trovano applicazione gli indici di normalità economica e altri con i nuovi indicatori di coerenza. Ai fini dell'adeguamento, tale circostanza comporta che: - per gli studi che tengono conto degli indicatori di normalità economica, si applicano le disposizioni del DM 4.7.2007, secondo cui l'adeguamento può essere effettuato al maggiore valore tra quello "puntuale" (vale a dire, senza i valori degli indicatori) e quello minimo (che tiene conto degli indici); - per gli studi cui si applicano i nuovi indici di coerenza, l'adeguamento deve essere fatto al valore "puntuale". Rispetto allo scorso anno, sono confermate le medesime cause di esclusione. La causa di esclusione relativa ai soggetti che hanno un periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi riguarda solo i soggetti per i quali si applicano i parametri in quanto, per effetto della L. 296/2006, tale causa non opera più, dal periodo d'imposta 2007, relativamente agli studi di settore. Un'altra rilevante novità attiene all'abrogazione dello studio "sperimentale" e la riduzione del numero degli studi "monitorati" (limitati a 4).

Fonte: ilsole24ore del 3 aprile 2008, p. 34

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Di Eduardo (del 03/04/2008 @ 10:27:35, in Rassegna stampa, linkato 338 volte)

Veicoli assegnati ai dipendenti - Misura della detrazione spettante DI DEOTTO - TOSONI 

La risoluzione del Dipartimento per le Politiche Fiscali 20.2.2008 n. 6 ha precisato che la detrazione IVA spetta in misura integrale per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti a fronte di un corrispettivo assoggettato ad imposta in misura non inferiore all'importo che costituisce fringe benefit ai fini IRPEF. Specularmente, se la detrazione è stata inizialmente operata in misura integrale, la messa a disposizione gratuita del veicolo a favore del dipendente deve essere assoggettata ad IVA in misura pari al predetto fringe benefit, che corrisponde, ai sensi dell'art. 14 co. 6 del DPR 633/72, al "valore normale" della prestazione. Lo stesso principio si applica ai veicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori.

Fonte: ilsole24ore del 3 aprile 2008, p. 34

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Di Eduardo (del 04/04/2008 @ 19:53:16, in Rassegna stampa, linkato 331 volte)

Crediti d'imposta derivanti da norme agevolative - Limite annuale massimo per le compensazioni pari a 250.000,00 euro - Modalità di computo (ris. Dipartimento politiche fiscali 3.4.2008 n. 9) DI MORINA 

La risoluzione in commento chiarisce il disposto dell'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 secondo cui i crediti d'imposta originati da agevolazioni concesse alle imprese da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000,00 euro. Il Ministero precisa che le nuove norme lasciano immutato il principio secondo cui il limite generale di compensazione di 516.456, 90 euro annui non riguarda i crediti originati dall'applicazione di norme agevolative sovvenzionali, consistenti nell'erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari (o contributivi). Di conseguenza, riguardo ai primi tre anni di applicazione delle nuove regole (2008-2010), il contribuente, fermo restando il rispetto del limite specifico di 250.000,00 euro, potrà comunque effettuare compensazioni di tipo orizzontale per ulteriori 516.456,90 euro e, pertanto, per un importo complessivo pari a 766.456,90 euro. Inoltre, la risoluzione del Dipartimento politiche fiscali 3.4.2008 n. 9 prosegue affermando che il limite di 250.000,00 euro opera non già come limite interno su ciascun singolo credito d'imposta, ma come limite complessivo sulla massa dei crediti d'imposta della specie che il contribuente potrebbe utilizzare in compensazione in ciascun anno solare.

Fonte: ilsole24ore del 4 aprile 2008, p. 30

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Prestazioni professionali rese anteriormente alla dichiarazione di fallimento (ris. Agenzia Entrate 3.4.2008 n. 127) DI DE STEFANI 

Con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se l'importo liquidato dal giudice fallimentare risulta inferiore all'ammontare complessivo del credito professionale, comprensivo dell'IVA, il professionista ammesso al passivo fallimentare, al momento di emissione della fattura, deve ridurre proporzionalmente la base imponibile e la relativa imposta; in pratica, la fattura deve essere emessa per l'importo ricevuto dal curatore fallimentare, dal quale va scorporata la relativa imposta. Non è, pertanto, corretto emettere la fattura per la prestazione professionale indicando, quale base imponibile, l'intero importo ricevuto dal curatore sul quale calcolare poi l'IVA dovuta e, contestualmente, recuperare, tramite la procedura di variazione, l'imposta di fatto non incassata.

Fonte: ilsole24ore del 4 aprile 2008, p. 30

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Di Eduardo (del 04/04/2008 @ 19:57:31, in Rassegna stampa, linkato 375 volte)

Prestazioni rese da sub-agenti assicurativi ad altri agenti di assicurazione - Esenzione da IVA (Corte di Giustizia CE causa C-124/07) DI ROMANO 

La sentenza della Corte di Giustizia CE causa C-124/07 stabilisce che le prestazioni rese dal sub-agente assicurativo sono esenti da IVA, anche nel caso in cui siano rese ad un altro agente d'assicurazione e non, invece, direttamente ad assicuratori o ad assicurati. Il caso preso in esame dalla Corte di Giustizia CE riguarda un sub-agente di una società di diritto olandese che prestava servizi di mediatore d'assicurazioni. Il sub-agente percepiva un compenso pari all'80% della provvigione versata alla società per la conclusione dei contratti e non assoggettava ad IVA tali compensi, considerandoli esenti per effetto dell'art. 13 parte B lett. a) della sesta direttiva (corrispondente a quanto stabilito dall'art. 10 n. 2 e n. 9 del DPR 633/72). L'Amministrazione finanziaria aveva contestato tale esenzione ritenendo che la stessa potesse valere solo nel caso di rapporti diretti tra il mediatore e un assicuratore o un assicurato. La Corte di Giustizia ha, invece, ritenuto che la norma contenuta nella sesta direttiva consenta l'esenzione nel caso di tutti i rapporti di intermediazione, anche quelli indiretti di sub-agenzia assunti con riguardo ad un contratto principale.

Fonte: ilsole24ore del 4 aprile 2008, p. 30

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Di Eduardo (del 07/04/2008 @ 16:49:50, in Rassegna stampa, linkato 377 volte)

Obiettiva incertezza della norma tributaria - Ambito applicativo (Cass. 21.3.2008 n. 7765) DI STRAZZULLA

L'obiettiva condizione di incertezza della norma tributaria consiste in una difficoltà oggettiva (non relativa a singole posizioni soggettive) di pervenire ad una interpretazione univoca della norma ovvero nell'impossibilità di stipulare una convenzione interpretativa della norma, con la conseguente necessità dell'intervento autoritativo del giudice. Essa non trova fondamento in una situazione di ignoranza, che in caso di incertezza interpretativa è già superata, ma nel principio del "diritto mite", che impone di attribuire rilevanza a situazioni di irresponsabilità oggettiva (cagionate, ad esempio, da orientamenti giurisprudenziali o ministeriali contrastanti). La Suprema Corte, peraltro, confermando quanto statuito nella sentenza n. 24670/2007, ha affermato che la rilevazione dell'incertezza normativa è appannaggio esclusivo dei giudici (di merito o di legittimità). Ciò nonostante l'art. 10 co. 3 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) stabilisca che le sanzioni non sono comunque "irrogate" quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria; e l'irrogazione delle sanzioni, si ricorda, avviene ad opera degli uffici.

Fonte: ilsole24ore del 7 aprile 2008, p. 36

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