\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Eduardo (del 04/06/2008 @ 15:43:09, in Rassegna stampa, linkato 518 volte)

Proroga dei termini di trasmissione telematica delle dichiarazioni e modalità di accesso ai crediti d'imposta per investimenti in aree svantaggiate e progetti di ricerca e sviluppo - Novità del DL approvato dal Consiglio dei Ministri il 30.5.2008 DI CRISCIONE - MAGLIONE

La versione definitiva del DL approvato dal Consiglio dei Ministri in data 30.5.2008 conferma la proroga: - al 10.7.2008 del termine per la trasmissione telematica (diretta o tramite intermediario) del Modello 770/2008 Semplificato (termine originariamente fissato al 3.6.2008) e per la trasmissione telematica dei Modellli 730/2008 da parte dei CAF e degli altri intermediari abilitati (termine originariamente fissato al 25.6.2008); - al 30.9.2008 dei termini di presentazione del Modello UNICO 2008 originariamente in scadenza al 31.7.2008. Le nuove norme sulle modalità di accesso alle agevolazioni fiscali (che prevedono, in particolare, la presentazione, in via telematica, di un formulario di "prenotazione") riguarderanno, contrariamente a quanto in precedenza ritenuto, esclusivamente il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate (ex art. 1 co. 271-279 della L. 296/2006), con esclusione del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo (ex art. 1 co. 280-284 della L. 296/2006).

Fonte: ilsole24ore del 4 giugno 2008, p. 31 

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Di Eduardo (del 04/06/2008 @ 15:44:58, in Rassegna stampa, linkato 515 volte)

Individuazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà ai fini dell'accoglimento delle istanze di rateazione - Simulatore di calcolo DI SACRESTANO

Sul sito Internet di Equitalia (www.equitaliaonline.it) è stato reso disponibile il simulatore di calcolo utile ai fini della determinazione delle rate in cui è possibile pagare le somme iscritte a ruolo. Con comunicato stampa del 3.6.2008, Equitalia ha specificato che, allo stato attuale, il servizio è attivo solo per le persone fisiche, e che, a breve, lo sarà anche per le persone giuridiche. Rimangono dubbi sull'opportunità dei criteri dettati da Equitalia per la concessione del differimento. I parametri utilizzati per la concessione della dilazione fanno riferimento alle risultanze della dichiarazione ISEE, che, quantomeno nella normalità dei casi, rappresentano in maniera verosimile la capacità reddituale dei contribuenti. Tuttavia, vi sono ipotesi in cui l'Isee (Indicatore di simulazione economica) si profila inidoneo a raffigurare in maniera veritiera la capacità reddituale del contribuente come, ad esempio, accade nei confronti di una persona fisica, sposata senza figli e titolare di redditi modesti, che risulti locataria di più immobili ricevuti per eredità. In queste ipotesi, Equitalia specifica che è sempre possibile far valere situazioni che, sebbene non emergano dal calcolo, possono indurre l'Agente della Riscossione a concedere ugualmente la dilazione. Per contro, non viene presa in considerazione l'ipotesi in cui le situazioni di "temporanea difficoltà" sopravvengano dopo l'accordo sulla rateazione. Secondo l'Autore, sarebbe opportuna l'introduzione della possibilità di rivedere il piano di ammortamento.

Fonte: ilsole24ore del 4 giugno 2008, p. 35 

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Di Eduardo (del 17/06/2008 @ 13:02:13, in Rassegna stampa, linkato 513 volte)

Misure di contrasto alle frodi in materia di IVA - Reverse charge - Installazione e manutenzione di impianti idraulico-sanitari ed antincendio e cessioni di beni con posa in opera e appalti per l'esecuzione di opere complesse (ris. Agenzia Entrate 16.6.2008 n. 245 e n. 246) DI PORTALE

L'Agenzia delle Entrate, con le ris. 16.6.2008 n. 245 e 246, interviene nuovamente in merito all'applicazione del regime del reverse charge. L'art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72 ha esteso il regime dell'inversione contabile a talune prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili. La circ. 29.12.2006 n. 37 ha precisato che sia l'appaltatore che il subappaltatore devono operare in un settore di attività riconducibile alla sezione F (costruzioni) della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004 (ora sezione F della tabella ATECO 2007). La medesima circolare ha inoltre specificato che il contratto per l'erogazione delle prestazioni di servizi edili cui si applica il reverse charge può avere la struttura dell'appalto oppure della prestazione d'opera, mentre non può consistere nella fornitura di beni con posa in opera. La ris. Agenzia Entrate 16.6.2008 n. 245 chiarisce che il meccanismo del reverse charge può essere applicato solo nel caso di prestazioni relative a beni immobili e che l'applicazione di tale meccanismo non può essere estesa alle prestazioni che riguardano navi o piattaforme galleggianti, dal momento che in tal caso l'attività non è riconducibile al settore edile. La risoluzione in argomento precisa, inoltre, che i subappalti relativi a estintori, manichette e maschere possono fruire del reverse charge solo nel caso in cui tali oggetti facciano parte di un complesso installato su un immobile e la manutenzione riguardi l'intero complesso. Con la ris. 16.6.2008 n. 246, l'Agenzia delle Entrate chiarisce, invece, che non è applicabile il reverse charge sull'attività di posa in opera dei materiali prodotti, poichè tale prestazione riveste natura accessoria, anche nel caso in cui la posa in opera sia effettuata da terzi su contratto di appalto o di subappalto. Il reverse charge sarà applicabile solo nel caso in cui la prestazione vada oltre la posa in opera, rientrando tra le prestazioni relative al settore edile e siano presenti tutti i requisiti richiesti dall'art. 17 del DPR 633/72 per l'applicazione di tale meccanismo.

Fonte: ilsole24ore del 17 giugno 2008, p. 31

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Di Eduardo (del 17/06/2008 @ 13:04:09, in Rassegna stampa, linkato 848 volte)

Affrancamento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni - Codice tributo 1126 - Effetti della mancata pubblicazione del decreto attuativo DI DE STEFANI

La mancata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'Economia previsto dall'art. 1 co. 47 della L. 244/2007 sospende l'operatività del codice tributo 1126 utile al versamento dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei maggiori valori iscritti a seguito di operazioni straordinarie effettuate fino al 31.12.2007. La norma prevede che l'imposta sostitutiva per l'affrancamento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda debba essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30%, la seconda al 40% e la terza al 30%; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5%. Tuttavia, come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 10.6.2008 n. 237, "nelle more dell'emanazione del previsto decreto attuativo", l'operatività del codice tributo rimane sospesa. Il decreto attuativo dovrà contenere, inoltre, gli effetti dell'opzione, l'accertamento dell'imposta e il coordinamento con le disposizioni relative all'affrancamento gratuito nelle operazioni di aggregazione aziendale previsto dalla L. 296/2006 per il 2007 e il 2008.

Fonte: ilsole24ore del 17 giugno 2008, p. 29

 

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Di Eduardo (del 17/06/2008 @ 13:06:11, in Rassegna stampa, linkato 1792 volte)

UNICO 2008 - Versamento entro il 16.7.2008 - Maggiorazione dello 0,40% DI MORINA

Il 16.6.2008 è scaduto il termine per il versamento del saldo 2007 e dell'acconto 2008 delle imposte sui redditi e dell'ICI per il 2008. Per coloro che non avessero ancora provveduto al pagamento, i versamenti relativi a IRPEF, IRES e IRAP possono essere effettuati dal 17.6.2008 al 16.7.2008 aumentando gli importi dovuti dello 0,40%. I contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata, che non hanno versato il saldo IVA 2007 entro il 16.3.2008 e nemmeno il 16.6.2008 con la maggiorazione dell'1,20%, possono pagare l'IVA fino al 16.7.2008 ma, in tal caso è necessario pagare un'ulteriore maggiorazione dello 0,40% che si applica anche al saldo dell'IVA. Il tardivo o omesso pagamento dell'ICI, invece, può essere sanato, tramite ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97, entro 30 giorni dalla scadenza del 16.6.2008 pagando il tributo, gli interessi (pari al 3% annuo per ogni giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento compreso) e la sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%).

Fonte: ilsole24ore del 17 giugno 2008, p. 29

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Di Eduardo (del 18/06/2008 @ 10:10:06, in Rassegna stampa, linkato 845 volte)

Rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Termine del 30.6.2008 DI TOSONI

Il 30.6.2008 scade il termine fissato per la rivalutazione di cui all'art. 1 co. 91 della L. 244/2007 del costo fiscalmente riconosciuto dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati posseduti all'1.1.2008 da parte dei soggetti che non svolgono attività d'impresa. Entro tale termine dovranno quindi essere effettuati gli adempimenti relativi alla rivalutazione e cioè la perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato e il versamento dell'imposta sostitutiva pari al 2% per le partecipazioni non qualificate e al 4% per le partecipazioni qualificate e i terreni. Tale versamento può essere rateizzato in due o tre rate. La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 10.4.2008 ha individuato i codici tributo per tale adempimento: - 8055 per la rivalutazione del valore di acquisto delle partecipazioni; - 8056 per la rivalutazione del valore di acquisto dei terreni agricoli ed edificabili. Per poter correttamente valutare la convenienza dell'operazione di rivalutazione del valore di acquisto delle partecipazioni è necessario tener conto del fatto che il provvedimento del Ministero dell'Economia del 2.4.2008 ha stabilito che le plusvalenze su cessioni di partecipazioni qualificate realizzate a decorrere dall'1.1.2009 concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 49,72%, in luogo del 40%.

Fonte: ilsole24ore del 18 giugno 2008, p. 31

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Di Eduardo (del 18/06/2008 @ 10:11:12, in Rassegna stampa, linkato 566 volte)

Cessioni di immobili finanziati con mutui fondiari o finanziamenti bancari superiori al costo di acquisto - Prova del valore normale (ris. Agenzia Entrate 17.6.2008 n. 248) DI BUSANI

L'Agenzia, delle Entrate, nella risoluzione 17.6.2008 n. 248, ha chiarito che, nel caso di compravendita immobiliare imponibile ai fini IVA, il venditore può dimostrare, attraverso prove documentali, le modalità di impiego dell'eccedenza del mutuo contratto dall'acquirente rispetto al prezzo d'acquisto. In questo modo, egli può evitare la presunzione che si tratti di somme utilizzate per pagamenti in nero, impedendo all'Amministrazione finanziaria la rettifica del proprio fatturato IVA e del proprio imponibile ai fini delle imposte sui redditi in misura pari alla differenza tra prezzo dichiarato nel contratto di compravendita e importo del mutuo erogato all'acquirente. Si ricorda, infatti, che l'art. 35 co. 23-bis del DL 223/2006 ha disposto che "per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo il valore normale non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato". In tal modo, il Legislatore consente all'Amministrazione finanziaria l'utilizzo, in relazione ad atti stipulati dal 4.7.2006, di presunzioni che le consentono la rettifica del valore dichiarato in atto anche in assenza della prova diretta del fatto presunto. In proposito, nella risoluzione n. 248/2008, l'Agenzia delle Entrate rileva come la presunzione di corrispondenza tra l'ammontare del mutuo ed il valore dichiarato nell'atto di compravendita abbia natura relativa e sia possibile, pertanto, fornire la prova contraria. A tali fini, però, è necessario che le parti abbiano conservato la documentazione necessaria a fornire la prova delle maggiori spese sostenute (ad esempio spese di mediazione, spese notarili, spese di ristrutturazione, ecc.).

Fonte: ilsole24ore del 18 giugno 2008, p. 33 

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Di Eduardo (del 24/06/2008 @ 10:02:20, in Rassegna stampa, linkato 519 volte)

Deposito degli atti di cessione di quote di Srl - Semplificazione degli adempimenti - Novità del DL approvato dal Consiglio dei Ministri il 18.6.2008 DI CAVESTRI

Il DL approvato dal Consiglio dei Ministri il 18.6.2008 prevedeva, tra l'altro, l'estensione del deposito degli atti di trasferimento di quote di srl presso il Registro delle Imprese, allo stato attuale riservato ai notai, a tutti gli intermediari abilitati al deposito di atti con firma digitale. Questa disposizione non è più contenuta nel DL, ma dovrebbe essere inserita in un Ddl. La novità in questione equiparerebbe l'utilizzo della sottoscrizione digitale all'autentica notarile delle firme sugli atti di trasferimento delle quote di partecipazione in srl ai fini dell'iscrizione dell'atto presso il Registro delle Imprese e della successiva iscrizione dei soci subentranti nel libro dei soci.

Fonte: ilsole24ore del 24 giugno 2008, p. 39

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Di Eduardo (del 24/06/2008 @ 10:08:50, in Rassegna stampa, linkato 571 volte)

Professionisti - Obbligo di tracciabilità - Novità del DL approvato dal Consiglio dei Ministri il 18.6.2008 DI DE ANGELIS

Per effetto del DL approvato dal Consiglio dei Ministri in data 18.6.2008, viene abrogato l'art. 35 co. 12 e 12-bis del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), che, modificando l'art. 19 del DPR 600/73, aveva introdotto i c.d. "obblighi di tracciabilità" in capo agli esercenti arti e professioni. Pertanto, questi ultimi non saranno più tenuti a: - possedere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali far affluire, obbligatoriamente, le somme riscosse per effetto dell'attività professionale e dai quali effettuare i prelevamenti per il pagamento delle spese; - riscuotere i compensi in denaro d'importo eccedente determinate soglie (1.000,00 euro fino al 30.6.2008) esclusivamente mediante i c.d. strumenti finanziari "tracciabili", vale a dire assegni non trasferibili, bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico. Lo stesso DL modifica altresì alcune disposizioni antiriciclaggio. Ad esempio, torna possibile effettuare pagamenti in contanti se di importo inferiore a 12.500,00 euro.

Fonte: italiaoggi del 24 giugno 2008, p. 40

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