Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Estromissione agevolata dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale - Efficacia retroattiva dell'estromissione - Assoggettamento ad imposta di registro dei contratti di locazione relativi all'immobile estromesso (ris. Agenzia Entrate 20.10.2008 n. 390) DI GAIANI
L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 20.10.2008 n. 390, ha chiarito che, in seguito all'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale (effettuata ai sensi della L. 244/2007), se l'immobile era concesso in locazione, occorre: - corrispondere la maggiore imposta di registro presentando una denuncia integrativa entro 20 giorni dal perfezionamento dell'estromissione; - rettificare l'IVA fatturata dalla medesima data. Si ricorda che l'art. 1 co. 37 della L. 244/2007 consente agli imprenditori individuali di escludere dal patrimonio dell'impresa gli immobili strumentali. Gli effetti di tale operazione - chiarisce l'Agenzia - retroagiscono all'1.1.2008, sicché l'immobile si considera posseduto a titolo personale fin da questa data, con la conseguenza che, ove l'immobile estromesso fosse locato: - sui corrispettivi della locazione non è più dovuta l'IVA, con la conseguenza che si dovrà procedere alla rettifica delle fatture emesse con addebito dell'imposta mediante nota di variazione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72; - sui canoni percepiti dall'1.1.2008 è dovuta l'imposta di registro con l'aliquota del 2% (e non più nella misura dell'1% prevista per i fabbricati strumentali). Agli effetti dell'imposta di registro, pertanto, è necessario denunciare, ex art. 19 del DPR 131/86, l'avvenuta estromissione, entro 20 giorni dal suo perfezionamento, ed effettuare l'integrazione dell'imposta di registro, che riguarderà: - per i contratti già in corso all'1.1.2008, il periodo che va dall'1.1.2008 al termine del periodo per il quale è già stata pagata l'imposta di registro dell'1%; - per i contratti stipulati successivamente all'1.1.2008, il periodo intercorrente tra la data di stipula del contratto di locazione ed il termine del periodo per il quale è già stata pagata l'imposta di registro dell'1%. Poiché la data di perfezionamento dell'estromissione coincide con il versamento, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso alla data dell'1.1.2007, della prima rata dell'imposta sostitutiva, il termine per l'integrazione è scaduto in data 20.10.2008, sicché è possibile regolarizzarne l'inosservanza per mezzo del ravvedimento operoso. Infine, l'Agenzia chiarisce che per l'eventuale estromissione di immobili abitativi (categoria catastale A diversa da A10), la cui cessione sarebbe stata esente da IVA, non occorre corrispondere la maggiorazione del 30% dell'imposta sostitutiva, posto che l'estromissione è equiparata alla cessione. Deve essere operata la rettifica alla detrazione dell'imposta eventualmente applicata in sede di acquisto ai sensi dell'art. 19-bis2 del DPR 633/72.
Fonte: ilsole24ore del 21 ottobre 2008, p. 31
Liquidazione di immobili - Modalità di vendita - Perizia di stima - Integrazione da parte del curatore - Ammissibilità (Circ. Trib. Milano 7.10.2008) DI FELICIONI
In seguito alle modifiche apportate dal DLgs. 12.9.2007 n. 169, la vendita di beni nelle forme previste dal c.p.c. continua ed essere l'unica possibile nei fallimenti dichiarati prima del 16.7.2006; nelle procedure aperte successivamente, invece, essa rappresenta solo un'alternativa rispetto alla vendita effettuata dal curatore mediante procedura competitiva. La sezione fallimentare del Tribunale di Milano, con una circolare del 7.10.2008, fornisce indicazioni operative a cui i curatori sono invitati ad attenersi quando oggetto della vendita, nelle forme previste dal c.p.c., sia un bene immobile; indicazioni dalle quali, peraltro, non sarebbe possibile prescindere anche in caso di vendita con procedura competitiva. Ciò premesso, la circolare sottolinea come il curatore sia tenuto a controllare che il contenuto della perizia risponda alle previsioni dell'art. 173-bis disp. att. c.p.c. Qualora la perizia non dovesse essere completa degli elementi ivi richiesti occorre conferire al perito l'incarico per la sua integrazione. E' fatto salvo il caso in cui il curatore stesso sia in grado di fornire direttamente le informazioni con dichiarazione di attestazione da allegare alla perizia e da pubblicare, unitamente ad essa, sul sito Internet (si pensi, ad esempio, all'ipotesi di conoscenza dello stato di possesso dell'immobile ovvero, nel caso di immobile occupato da terzi, della data di cessazione del titolo opponibile). Il curatore, inoltre, deve depositare in cancelleria, unitamente alla richiesta di pronuncia dell'ordinanza di vendita, copia completa della perizia, con le eventuali integrazioni, ed una bozza dell'ordinanza di vendita.
Fonte: italiaoggi del 21 ottobre 2008, p. 51
Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni agricoli ed edificabili - Termine del 31.10.2008 DI GIORGETTI
Scade il 31.10.2008 il termine per la rideterminazione del costo o valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non quotate (artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448), per effetto dell'ulteriore riapertura disposta dall'art. 4 co. 9-ter del DL 3.6.2008 n. 97 (conv. L. 3.8.2008 n. 128). Entro tale termine deve essere asseverata la perizia di stima delle aree o delle società e versata l'imposta sostitutiva dovuta, o la prima rata di essa. Con particolare riferimento alla rivalutazione delle partecipazioni, nelle valutazioni di convenienza degli operatori occorre tenere in considerazione: - in linea generale, l'opportunità di cedere le partecipazioni qualificate (se a ciò è finalizzata la rideterminazione del costo o valore d'acquisto) entro il 31.12.2008, in quanto, per le plusvalenze realizzate successivamente a tale data, la percentuale di concorso al reddito delle stesse sale dal 40% al 49,72% (art. 2 del DM 2.4.2008); - l'agevolazione recata dai nuovi commi 6-bis e 6-ter dell'art. 68 del TUIR (introdotti dal DL 25.6.2008 n. 112, conv. L. 6.8.2008 n. 133) che consente l'esenzione delle plusvalenze reinvestite in quote di partecipazione in imprese "start up", rendendo pertanto irrilevanti eventuali rivalutazioni effettuate.
Fonte: ilsole24ore del 22 ottobre 2008, p. 35
Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande - Eliminazione del regime di indetraibilità - Intestazione della fattura - Novità del DL 112/2008 convertito (circ. Assonime 21.10.2008 n. 55) DI SANTACROCE
Con la circolare in esame, Assonime ha illustrato la nuova disciplina fiscale delle spese alberghiere e di ristorazione, a seguito delle novità introdotte dal DL 112/2008 (conv. L. 133/2008). Con particolare riferimento al regime IVA, si afferma che la detrazione può essere esercitata per tutti i servizi di mensa, sia quando gli stessi sono resi dal datore di lavoro nei locali dell'impresa (mensa interna) o in locali adibiti a mensa (mensa esterna), sia quando gli stessi sono resi attraverso, per esempio, i servizi sostitutivi (es. ticket restaurant). A quest'ultimo riguardo, si fa presente che, prima dell'1.9.2008, i datori di lavoro non potevano detrarre l'imposta relativa alle somministrazioni di alimenti e bevande fatturate dalla società emittente i buoni pasto; la detrazione, infatti, spettava solo a quest'ultima, nel rapporto con l'esercente l'attività di ristorazione. In merito alle spese di vitto e alloggio sostenute dal dipendente in trasferta, l'Associazione è dell'avviso che l'impresa non possa detrarre l'imposta ove la fattura sia intestata al dipendente, anche se quest'ultimo ne abbia anticipato la spesa. La detrazione presuppone, infatti, l'intestazione del documento all'impresa, in qualità di committente del servizio, mentre l'indicazione in fattura del dipendente che abbia fruito della prestazione, ancorché richiesta dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 53/2008, non è condizione vincolante per l'esercizio della detrazione, essendo utile solo a provare l'inerenza della spesa.
Fonte: ilsole24ore del 22 ottobre 2008, p. 33
Spese sanitarie - Acquisto di c.d. "parafarmaci" - Inapplicabilità della detrazione (ris. Agenzia Entrate 22.10.2008 n. 396) DI MORINA
Con la risoluzione 22.10.2008 n. 396, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare della deduzione o della detrazione d'imposta, ai sensi degli artt. 10 co. 1 lett. b) e 15 co. 1 lett. c) del TUIR, in relazione all'acquisto, dietro prescrizione medica, di prodotti quali integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, per i quali è riportata sugli scontrini fiscali la dicitura "parafarmaco". In relazione agli integratori alimentari, la spesa per il loro acquisito non consente la fruizione dei predetti benefici fiscali, in quanto, anche se somministrati per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, non si considerano medicinali (risoluzione Agenzia delle Entrate 20.6.2008 n. 256). Per quanto concerne i medicinali fitoterapici, si precisa che gli stessi: - sono ufficialmente approvati dall'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza l'immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l'efficacia e la sicurezza; - possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica, mentre altri senza obbligo di prescrizione o come medicinali da banco. Gli altri prodotti a base di erbe non hanno l'autorizzazione all'immissione in commercio e, anche se talora esplicano una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti medicinali. Nel caso di specie, i prodotti acquistati dal contribuente non vengono qualificati come medicinali, ma come "parafarmaci". Pertanto, in relazione alla spesa sostenuta per il loro acquisto, il contribuente non può beneficiare della deduzione, di cui all'art. 10 co. 1 lett. b) del TUIR, o della detrazione d'imposta, di cui all'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR.
Fonte: ilsole24ore del 23 ottobre 2008, p. 34
Decorrenza dei termini di registrazione - Regime sanzionatorio - Applicazione del favor rei (Trib. Chieti 13.9.2008 n. 126) DI DE ANGELIS
Ai sensi dell'art. 36 co. 3 del DLgs. 231/2007, in vigore dal 29.12.2007, i professionisti devono adempiere agli obblighi di registrazione dei dati nell'archivio unico entro trenta giorni dal temine della prestazione professionale. La previgente disciplina (art. 6 co. 1 del DM 141/2006, attuativo del DLgs. 56/2004) imponeva l'inserimento dei dati identificativi e delle informazioni nell'archivio unico tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo all'identificazione del cliente. La violazione degli obblighi di registrazione era punita con una multa da 2.582,00 a 12.911,00 euro (cfr. l'art. 13 co. 7 del DL 625/79, convertito nella L. 15/80). Il Tribunale di Chieti, con sentenza 13.9.2008 n. 126 - dopo avere evidenziato come l'art. 64 del DLgs. 231/2007 abbia abrogato, a decorrere dal 29.12.2007, l'intero DLgs. 56/2004 ed i relativi provvedimenti attuativi - ha stabilito che la nuova disciplina si applica anche alle prestazioni professionali iniziate anteriormente alla suddetta data in relazione alle quali sia già decorso il termine di trenta giorni dalla identificazione del cliente. Anche in relazione a queste, infatti, deve applicarsi il nuovo termine di 30 giorni decorrente dal momento della conclusione della prestazione professionale. E' stato, quindi, assolto il professionista che aveva lasciato decorrere il termine di 30 giorni dall'identificazione del cliente, in quanto, in applicazione del principio del favor rei, nessuno può essere punito per un fatto che non è più previsto dalla legge come reato.
Fonte: italia oggi del 28 ottobre 2008, p. 40
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