Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Bonus straordinario per le famiglie - Ambito applicativo e modalità di erogazione - Presentazione delle richieste - Termine del 28.2.2009 DI V.ME
Entro il 28.2.2009 i soggetti interessati ad ottenere l'erogazione del c.d. "bonus famiglia" (art. 1 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009) relativo all'anno 2007 devono presentare apposita richiesta ai sostituti d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico). La domanda per ottenere l'agevolazione può essere presentata anche attraverso gli intermediari abilitati (es.: commercialisti, consulenti del lavoro, CAF). Qualora il bonus relativo al 2007 non possa essere erogato dai sostituti d'imposta (es.: nel caso in cui il richiedente abbia perso il posto di lavoro), l'istanza deve essere presentata in via telematica, mediante apposito modello, all'Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2009. Per quanto concerne l'agevolazione relativa all'anno 2008, i soggetti interessati devono presentare la domanda: - entro il 31.3.2009; - ove esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, entro il 30.6.2009 in via telematica all'Agenzia delle Entrate (mediante apposito modello). Il bonus, che va da 200,00 a 1.000,00 euro a seconda del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare, deve essere erogato, per i soggetti che presentano domanda in base ai redditi 2007, entro il 31.3.2009.
Fonte: ilsole24ore del 27 febbraio 2009, p. 31
Stanziamento delle imposte nel bilancio dell'esercizio 2008 - Disposizioni rilevanti DI RIZZARDI
La determinazione delle imposte nel Conto Economico dei bilanci dell'esercizio 2008 è condotta applicando le novità di rilievo che sono state apportate alla disciplina dell'IRES e dell'IRAP da parte della L. 244/2007 (Finanziaria 2008). Con specifico riferimento al tributo regionale, vengono differenziate, tra l'altro, le modalità di calcolo per le società di capitali, da un lato, e gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, dall'altro. Mentre per le prime le componenti imponibili o deducibili saranno assunte così come risultanti dal Conto Economico, senza apportare le variazioni in aumento e in diminuzione disciplinate dal TUIR, per i secondi i proventi e gli oneri concorrenti alla determinazione della base imponibile continueranno a rilevare nella stessa misura prevista ai fini delle imposte sui redditi. Relativamente all'IRES, occorre tenere presenti: - l'abrogazione del regime delle deduzioni extra-contabili; - la modifica alla disciplina degli interessi passivi (art. 96 del TUIR), con deducibilità legata alle risultanze del Conto Economico; - l'eliminazione degli ammortamenti anticipati ("vecchio" art. 102 co. 3 del TUIR); - la deducibilità delle spese di rappresentanza secondo i criteri recati dal DM 19.11.2008. Bisogna inoltre ricordare che, nei confronti dei soggetti tenuti alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi di cui all'art. 2409-ter co. 3 c.c. si applica una sanzione pari al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore rispetto all'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente. L'applicazione della nuova sanzione si ha quando, in presenza di gravi irregolarità individuabili in base alla normale professionalità e diligenza dei soggetti che esercitano la funzione di revisione contabile, risulta: - omessa la formulazione di un giudizio con rilievi; - non formulato un giudizio negativo; - non rilasciata la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. Per il perfezionamento della nuova fattispecie, il nuovo art. 9 co. 5 primo periodo del DLgs. 471/97 richiede che dalle omissioni di cui sopra derivi l'infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP.
Fonte: ilsole24ore del 27 febbraio 2009, p. 23 - 32
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