Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Ritardato od omesso versamento del saldo IVA relativo al 2008 - Ravvedimento operoso DI MORINA
Il versamento dell'IVA dovuta a saldo, risultante dalla dichiarazione annuale, deve essere effettuato entro il 16.3.2009, utilizzando il Modello F24 (codice tributo 6099). I contribuenti che effettuano in ritardo il predetto versamento possono avvalersi: - del ravvedimento "breve", effettuando il versamento entro 30 giorni dalla scadenza (vale a dire entro il 15.4.2009); in tal caso sarà applicata la sanzione pari al 2,5%; - del ravvedimento "lungo", effettuando il versamento oltre 30 giorni ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; in tal caso sarà applicata la sanzione pari al 3%. In caso di ravvedimento, oltre al tributo dovuto e alla sanzione, il contribuente deve corrispondere l'interesse del 3% annuo, calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento compreso.
Fonte: ilsole24ore del 6 marzo 2009, p. 8
Versamento del saldo IVA dell'anno 2008 - Termine del 16.3.2009 DI TOSONI
Entro il 16.3.2009 dovrà essere versato il saldo IVA relativo al 2008, utilizzando il Modello di pagamento unificato F24 (codice tributo 6099). L'importo minimo da versare è pari a 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). I soggetti passivi obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata con il Modello UNICO 2009 possono, tuttavia, effettuare il versamento del saldo IVA entro il termine per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, con una maggiorazione, a titolo di interessi, dello 0,40% per ogni mese (o frazione di mese) successivo al 16.3.2009. Il versamento dell'IVA a debito può essere rateizzato in un numero di rate che va da un minimo di due ad un massimo di nove (dal 16.3.2009 al 16.11.2009). Al riguardo: - le rate devono essere mensili, di pari importo e maggiorate degli interessi, previsti attualmente al tasso fisso dello 0,50% mensile; - la prima rata deve essere pagata entro il giorno di scadenza del saldo (16.3.2009) e le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo; - la rateazione deve concludersi, comunque, entro il mese di novembre. È possibile rateizzare il versamento dell'IVA a debito anche in caso di differimento del pagamento entro il termine previsto per il versamento delle somme derivanti dal Modello UNICO 2009, nel qual caso la prima rata scadrà entro tale termine e, conseguentemente, vi sarà una riduzione del numero massimo delle rate mensili con il quale è possibile frazionare il pagamento, poiché il versamento rateale deve sempre terminare a novembre. Gli interessi relativi alla rateizzazione devono essere esposti nel Modello F24 separatamente dall'ammontare della rata dell'IVA da versare a saldo, con il codice tributo 1668.
Fonte: ilsole24ore del 6 marzo 2009, p. 2 - 7
Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande - Mense aziendali e indeducibilità dell'IVA volontariamente non detratta (circ. Agenzia Entrate 3.3.2009 n. 6) DI GAIANI
Relativamente alla nuova disciplina delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 3.3.2009 n. 6 (§ 6 e 7) ha precisato che non sono soggette al limite di deducibilità del 75%: - le spese sostenute dall'impresa per la gestione diretta del servizio di mensa aziendale; - le spese sostenute a fronte del servizio mensa gestito da terzi; - le spese relative alla fornitura di un servizio di mensa esterna in seguito alla stipula di apposita convenzione con un pubblico esercizio. È stato inoltre chiarito che la rinuncia alla detrazione IVA sulle spese in oggetto (detrazione applicabile dall'1.9.2008) preclude la deducibilità dal reddito d'impresa dell'imposta compresa nel costo sostenuto per le prestazioni alberghiere e di ristorazione. Pertanto, per i soggetti che, ai fini delle imposte dirette, intendono continuare a documentare tali oneri tramite ricevuta fiscale (art. 3 del DPR 696/96), è opportuno che il costo relativo all'IVA sia annotato in conti separati, al fine di consentire immediata evidenza dell'importo da recuperare a tassazione nel Modello UNICO.
Fonte: ilsole24ore del 5 marzo 2009, p. 31
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