Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Deducibilità del 10% dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES - Istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione - Modifica dei criteri di invio delle istanze e di erogazione dei rimborsi (Provv. Agenzia Entrate 28.10.2009) DI BELLINAZZO
Con il provvedimento in esame, l'Agenzia delle Entrate ha modificato i criteri di invio delle istanze e di erogazione dei rimborsi della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell'IRAP (art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009). In particolare, la trasmissione telematica delle istanze è effettuata per ciascuna Regione, determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, in base ai termini indicati nell'allegato 1 del provvedimento medesimo (in alcune ipotesi, è prevista anche una differenziazione dei termini in base alla natura del soggetto passivo). Così, ad esempio, la data di attivazione della procedura telematica (vale a dire, il termine iniziale di presentazione) risulta fissata alle: - ore 12:00 del 17.11.2009 per il Molise, la Basilicata e la Calabria; - ore 12:00 del 26.11.2009 per il Piemonte; - ore 12:00 del 10.12.2009 per la Lombardia (istanze relative alle persone fisiche); - ore 12:00 dell'11.12.2009 per la Lombardia (istanze relative alle società). Il modello di istanza andrà quindi presentato, a partire dalle diverse date di attivazione della procedura telematica come definite nel citato allegato, entro: - 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica di invio delle istanze, per i termini di decadenza (48 mesi dalla data del versamento) che, ancora pendenti alla data del 29.11.2008, ricadono nel periodo intercorrente tra il 29.11.2008 e il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l'invio; - 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il versamento, per i termini di decadenza che scadono oltre il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l'invio. Quanto alle modalità di erogazione dei rimborsi, il citato provvedimento stabilisce che le istanze di rimborso si considerano presentate secondo l'ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra: - l'attivazione della procedura telematica, secondo il programma definito dall'allegato 1; - l'invio della stessa istanza. Nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora antecedente a quella prevista dal programma di cui all'allegato 1, alle istanze contenute nel relativo flusso informativo viene assegnata, per la Regione di riferimento, l'ultima posizione dell'ordine sopra citato. Per le istanze pervenute entro le ore 24:00 del 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica, l'Agenzia delle Entrate provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d'imposta più remoti. Nell'ambito del medesimo periodo d'imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo il predetto ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, riferito a ciascuno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti. Qualora le disponibilità finanziarie del 2011 non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d'imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all'annualità non completata (con le modalità testé precisate), quelli relativi al primo periodo d'imposta interamente non pagato saranno erogati proporzionalmente rispetto all'ammontare complessivo dei rimborsi liquidati. In presenza di successivo incremento dei limiti di spesa, i pagamenti verranno integrati a saldo delle somme richieste.
Fonte: ilsole24ore del 29 ottobre 2009, p. 3
Scudo fiscale-ter - Nuovo modello di dichiarazione riservata (Provv. Agenzia Entrate 28.10.2009) DI PIAZZA
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello relativo alla dichiarazione riservata utile all'emersione delle attività illecitamente detenute all'estero (c.d. scudo fiscale-ter, ex art. 13-bis del DL 78/2009 convertito). Il modello dovrà essere utilizzato a partire dal 29.10.2009 e tiene conto delle novità introdotte dal DL 103/2009 (conv. L. 141/2009) modificativo della disciplina relativa allo scudo fiscale. In particolare, si segnala che il nuovo modello: - contiene appositi spazi utili ad indicare i dati della società estera controllata o collegata di cui agli artt. 167 e 168 del TUIR (CFC). In merito, si osserva come non sia richiesto che la società estera si doti di un codice fiscale in Italia; - presenta un nuovo campo in cui il dichiarante attesta che le operazioni di rimpatrio, per cause oggettive non dipendenti dalla sua volontà, non possono essere concluse entro il 15.12.2009 e che egli ha avviato, entro questa data, le procedure necessarie.
Fonte: ilsole24ore del 29 ottobre 2009, p. 5
Ambito applicativo (circ. Agenzia Entrate 27.10.2009 n. 44) DI TOSONI
Con riferimento alla detassazione per il 50% relativa all'acquisto di macchinari nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007 (c.d. Tremonti-ter, ex art. 5 del DL 78/2009 convertito), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che: - l'acquisto di un bene complesso non individuato nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, ma costituito in parte con beni inclusi, usufruisce dell'agevolazione limitatamente al costo dei beni compresi nella tabella; - in presenza di beni complessi costruiti in economia, è possibile beneficiare dell'agevolazione se per la loro costruzione sono impiegati beni usati (appartenenti sempre alla divisione 28), purché il costo dei beni usati non sia di prevalente entità rispetto al costo complessivamente sostenuto; - è possibile applicare la detassazione sia per gli investimenti effettuati tramite acquisto diretto, sia mediante leasing (anche per le operazioni di lease back). Non sono, invece, agevolabili i contratti di leasing operativo; - ai fini dell'agevolazione non rileva la circostanza che il bene sia stato prodotto da imprese italiane o estere; - in ordine alla destinazione del bene, lo stesso può essere impiegato anche in strutture produttive situate nello Spazio Economico Europeo. Si osserva, infine, che, in ipotesi di risultati negativi, l'effetto dell'agevolazione sarà quello di determinare una perdita fiscale riportabile nel tempo secondo le regole ordinarie previste dal TUIR.
Fonte: ilsole24ore del 28 ottobre 2009, p. 31
Deducibilità del 10% dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES - Istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione - Modifica dei criteri di erogazione dei rimborsi - Proposte allo studio dell'Agenzia delle Entrate DI BELLINAZZO
L'Agenzia delle Entrate sta predisponendo il provvedimento con il quale saranno definiti: - la data di attivazione della procedura telematica (in precedenza fissata al 14.9.2009) per la presentazione dell'istanza di rimborso della maggiore IRES/IRPEF versata in seguito alla mancata deduzione del 10% dell'IRAP (art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009); - i nuovi criteri di erogazione dei rimborsi. Con specifico riferimento al secondo punto, attualmente sembrerebbero due le ipotesi più accreditate: - in base alla prima, con riferimento ai rimborsi relativi al 2006 e al 2007, sarebbero privilegiate le istanze maggiormente tempestive su base regionale, "congelando" quelle più tardive in attesa che il Governo rifinanzi l'intervento; - in base alla seconda, sarebbe privilegiato un criterio di ripartizione meramente proporzionale. In ogni caso, pare accertato che i fondi attualmente stanziati dovrebbero assicurare in misura integrale il rimborso per i periodi d'imposta 2004 e 2005.
Fonte: ilsole24ore del 28 ottobre 2009, p. 31
L’articolo 42 della Legge n. 88 del 7 luglio 2009 (c.d. Legge Comunitaria 2008) introduce importanti modifiche per le aziende nella realizzazione del proprio sito web. Scarica il documento.
Con l’emanazione della bozza di circolare del 15 settembre 2009 e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2009, di approvazione del modello di dichiarazione riservata prende il via la terza edizione dello Scudo fiscale (c.d. Scudo-ter). Scarica il documento
Deducibilità dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES in misura pari al 10% - Istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione - Soggetti titolari di un'impresa familiare e propri collaboratori DI BALZANELLI - MENEGHETTI
Il rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell'IRAP (ex art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009) compete anche alle imprese familiari. In questo caso, a differenza di quanto avviene con riferimento alle società di persone, se nelle annualità oggetto di rimborso emerge una perdita o una maggiore perdita, questa è di spettanza del solo titolare dell'iimpresa, che pertanto è l'unico soggetto legittimato alla presentazione dell'istanza. Se la perdita non è stata utilizzata in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi a quello oggetto di istanza fino al periodo d'imposta anteriore a quello in corso al 31.12.2008 (si tratta dell'esercizio 2007, per i soggetti "solari"), essa deve essere evidenziata nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione dell'istanza di rimborso (UNICO 2010 o UNICO 2009 integrativo).
Fonte: ilsole24ore del 27 ottobre 2009, p. 33
Scudo fiscale-ter - Copertura penale DI IORIO
Dal punto di vista degli effetti penali, l'adesione allo scudo fiscale comporta la non punibilità per i reati indicati nell'art. 8 co. 6 lett. c) della L. 27.12.2002 n. 289, ossia l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del DLgs. 74/2000, nonché per i reati previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 c. p., nonché dagli artt. 2621 e 2622 c.c., quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria [è confermata l'abrogazione dell'art. 2623 c.c., cui rinvia l'art. 8 co. 6 lett. c) della L. 289/2002]. Dal punto di vista dei reati tributari, si evidenzia che restano esclusi dalla copertura penale assicurata dallo scudo le seguenti fattispecie: - emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti (art. 8 del DLgs. 74/2000); - sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del DLgs. 74/2000); - omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis del DLgs. 74/2000); - omesso versamento di IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000); - indebita compensazione (art. 10-quater del DLgs. 74/2000). Occorre, inoltre, tenere presente che, come chiarito dalla circ. Agenzia Entrate 10.10.2009 n. 43, § 10, costituisce causa ostativa alla produzione degli effetti di esclusione della punibilità dei predetti reati l'avvio del procedimento penale di cui l'interessato abbia avuto formale conoscenza alla data di presentazione della dichiarazione riservata.
Fonte: ilsole24ore del 26 ottobre 2009, p. 3
Scudo fiscale-ter - Rimpatrio di denaro e altre attività finanziarie - Trasporto al seguito DI SANTACROCE
L'operazione di rimpatrio può essere effettuata anche attraverso il trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie (cfr. art. 3 ss. del DLgs. 19.11.2008 n. 195). In tal caso, si prevede l'obbligo a carico del soggetto interessato di dichiarare all'Agenzia delle Dogane l'operazione di trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie di importo pari o superiore a euro 10.000,00. La dichiarazione può essere trasmessa in via telematica prima dell'attraversamento della frontiera ovvero consegnata in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi. Nel caso di trasporto al seguito del denaro e delle attività finanziarie detenute all'estero, l'intermediario riceve la dichiarazione riservata unitamente alla dichiarazione di trasporto al seguito resa secondo le predette modalità. Occorre, peraltro, tener presente che: - è opportuno che gli interessati a tale modalità di rimpatrio si procurino la prova della detenzione all'estero delle attività al 31.12.2008; - l'Amministrazione finanziaria può utilizzare le informazioni acquisite attraverso segnalazioni nominative delle dogane per svolgere accertamenti sui soggetti che hanno effettuato le operazioni di trasporto al seguito.
Fonte: ilsole24ore del 24 ottobre 2009, p. 25
Correzione di errori - Presentazione del modello integrativo entro il 26.10.2009 DI MAZZEI
Scade il 26.10.2009 il termine per la presentazione del Modello 730 Integrativo da parte di quei contribuenti che non hanno indicato tutti i dati necessari nel Modello 730 originario. La dichiarazione deve essere: - completa di tutte le sue parti, indicando il codice "1" nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio del Modello; - presentata ad un CAF o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto d'imposta. Il contribuente che presenta il 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria per il controllo della conformità dell'integrazione effettuata; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto d'imposta, occorre esibire tutta la documentazione.
Fonte: italiaoggi del 24 ottobre 2009, p. 35
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