\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 08/03/2010 @ 11:39:06, in Rassegna stampa, linkato 706 volte)

Immobili d'interesse storico e artistico - Criteri di tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP (Cass. 29.1.2009 n. 2332 e 16.12.2009 n. 26343) DI GAVELLI - BUSANI

Relativamente alla tassazione degli immobili con vincolo storico-artistico, l'art. 11 co. 2 della L. 413/91 ha sancito che "in ogni caso" il reddito degli immobili vincolati va determinato con la minore delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni nella stessa zona censuaria ove sono ubicati. Tra gli altri chiarimenti che sono intervenuti nel corso degli anni sulla questione, la ris. Agenzia delle Entrate n. 99/2006 ha sostenuto che l'art. 11 in esame trova applicazione, qualora l'unità immobiliare sia posseduta nell'ambito di una impresa, esclusivamente nel caso degli immobili cosiddetti "patrimoniali" (che seguono le regole dei redditi fondiari ai sensi dell'art. 90 co. 1 del TUIR) e non anche relativamente ai c.d. ""immobili-merce" o a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa. Peraltro, la sentenza della Corte di Cassazione n. 26343/2009 ha affermato che i "canoni prodotti dalla locazione di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della L. n. 1089 del 1939, e successive modificazioni, che siano oggetto dell'impresa, ne rappresentano i ricavi che concorrono alla determinazione del reddito d'impresa secondo le norme che lo disciplinano, senza che sia applicabile la regola di cui alla L. n. 413 del 1991, comma 2". Sempre la Cassazione, con la sentenza n. 2332/2009, ha stabilito che l'agevolazione prevista dalla L. 413/91 non esplica effetti in ambito IRAP.

Fonte: ilsole24ore del 8 marzo 2010, p. 6

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 08/03/2010 @ 11:36:31, in Rassegna stampa, linkato 569 volte)

Principali novità DI MENEGHETTI - RANOCCHI

Tra le principali novità presenti nel modello UNICO 2010 SP, si segnalano le seguenti: - con riferimento alla "Tremonti-ter" (art. 5 co. 1-3-bis del DL 78/2009, conv. L. 102/2009), è stato introdotto il rigo RS23, dove indicare l'ammontare degli investimenti agevolati e l'ammontare della detassazione, mentre la variazione in diminuzione trova collocazione al rigo RF47 (RG22 nel caso di contabilità semplificata); - il "bonus capitalizzazioni" di cui all'art. 5 co. 3-ter del DL 78/2009 deve essere indicato nel rigo RS41, colonna 1; - la possibilità di utilizzare in compensazione, tramite Modello F24, il credito IRPEF derivante dall'ammontare delle ritenute residue restituite dai soci o associati alla società o associazione deve essere indicata negli appositi prospetti contenuti nel quadro RK e nel quadro RX; - per le società di persone che hanno eseguito nel 2008 la rivalutazione degli immobili ex art. 15 co. 16 ss del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), nel quadro RV del Modello UNICO 2010, dedicato alle divergenze tra valori civilistici e fiscali, dovrà essere indicato, mediante i nuovi "codici causa", il motivo del disallineamento; - nel caso di trasformazione da società di capitali a società di persone, nel rigo RN10 devono essere indicate le riserve ante trasformazione attribuite ai soci in caso di passaggio al regime di contabilità semplificata.

Fonte: ilsole24ore del 8 marzo 2010 p. 2 - 3

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 08/03/2010 @ 11:35:01, in Rassegna stampa, linkato 544 volte)

Termine di approvazione del bilancio - Rinvio del termine di approvazione a 180 giorni - Cause ed effetti del rinvio DI DE ANGELIS

Ai fini dell'approvazione del bilancio, l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo Statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nello Statuto è possibile prevedere un termine maggiore, non superiore a 180 giorni (art. 2364 co. 2 c.c.). In merito, si osserva che: - il rinvio deve essere giustificato da particolari necessità connesse alla struttura e all'oggetto della società, o, secondo parte della dottrina, anche da esigenze contingenti (ad esempio, in caso di dimissione degli amministratori in prossimità dell'approvazione del bilancio); - il consiglio di amministrazione deve riunirsi per deliberare e motivare il rinvio. Le suddette motivazioni devono essere avallate dai sindaci (se presenti) e riportate nella futura relazione sulla gestione (in caso di bilancio redatto in forma abbreviata o di società con organo amministrativo monocratico, è opportuno inserire le motivazioni del rinvio nella Nota integrativa); - la mancata motivazione del rinvio della convocazione incide sulla responsabilità degli amministratori, qualora sia fonte di danno per la società o per i soci.

Fonte: italiaoggi del 8 marzo 2010 p. 14 - 15

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 08/03/2010 @ 09:50:25, in Rassegna stampa, linkato 307 volte)

Abuso del diritto - Rassegna della giurisprudenza della Cassazione DI DEOTTO 

Il ricorso al c.d. "abuso del diritto" sta diventando sempre più frequente, sia nella prassi accertativa dell'Amministrazione finanziaria, sia nella giurisprudenza di merito e di legittimità. Il menzionato concetto trae fondamento da alcune pronunce della Corte di Giustizia, che, limitatamente al campo fiscale, sono riferibili a tributi armonizzati, quali l'imposta sul valore aggiunto. In ambito nazionale, gli accertamenti antielusivi sono circoscritti alle fattispecie elencate dall'art. 37-bis del DPR 600/73, ove, tra l'altro, la legittimità dell'accertamento è subordinata al rispetto di parecchie garanzie procedurali. Ad avviso dell'Autore, per le ragioni sopra esposte, l'utilizzo del c.d. "abuso del diritto" è censurabile, ove riferito a tributi non armonizzati e a fattispecie diverse da quelle di cui all'art. 37-bis del DPR 600/73.

Fonte: ilsole24ore del 6 marzo 2010 p. 25

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 08/03/2010 @ 09:49:01, in Rassegna stampa, linkato 458 volte)

Assemblea - Esercizio del diritto di voto - Convocazione - Novità del DLgs. 27/2010 DI BUSANI

E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale 5.3.2010 n. 53, il DLgs. 27.1.2010 n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Tra le principali novità si segnalano le seguenti: - legittimazione alla partecipazione all'assemblea in capo a coloro che risultano essere soci al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione (c.d. record date); - possibilità, previa specifica indicazione statutaria, di esprimere il voto con strumenti elettronici; - riconoscimento del diritto dei soci di iscrivere argomenti all'ordine del giorno, a condizione che ciascuna richiesta sia accompagnata da motivazione e proposta di delibera; - possibilità, tramite indicazione statutaria in tal senso, di riconoscere un dividendo maggiorato fino al 10% per i titoli di cui l'azionista mantenga la proprietà per almeno un anno. La nuova disciplina trova applicazione a partire dalle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31.10.2010.

Fonte: ilsole24ore del 6 marzo 2010 p. 31

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 03/03/2010 @ 11:58:12, in Rassegna stampa, linkato 376 volte)

Quadri RE e RF - Principali novità DI RANOCCHI

Il Modello UNICO 2010 SP contiene alcune novità rispetto al modello dello scorso anno. In particolare, per quanto concerne il quadro RE deve essere indicato: - l'adeguamento agli studi di settore ai fini IVA (rigo RE5, colonna 1); - un dettaglio informativo relativo alla voce di costi sostenuti per la partecipazione a convegni, congressi, corsi di formazione e simili (rigo RE17, colonne 1 e 2). Relativamente al quadro RF, invece, le novità normative per la determinazione del reddito d'impresa per il periodo d'imposta 2009 pongono alcuni dubbi che derivano dalle recenti interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate. Si segnala che devono essere indicati: - nel rigo RF15, gli interessi passivi per la parte di essi indeducibile, come nel caso degli interessi moratori non pagati (deducibili per cassa) o quelli derivanti da liquidazione trimestrale dell'IVA (comunque indeducibili); - nei righi RF 22 e RF36 rispettivamente le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione delle spese per vitto e alloggio sostenute dalla società di persone nel 2009, che, si ricorda, sono deducibili al 75%; - nel rigo R22, colonna 1, le spese di rappresentanza imputate a Conto Economico per poi determinare la quota deducibile di esse tramite indicazione tra le variazioni in diminuzione al rigo RF36; - nel rigo RF42 l'importo della variazione in diminuzione pari al 50,28% della plusvalenza nel caso in cui una società di persone abbia ceduto nel 2009 una partecipazione PEX che è stata imputata interamente a Conto Economico.

Fonte: ilsole24ore del 1 marzo 2010 p. 3

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 03/03/2010 @ 11:53:59, in Rassegna stampa, linkato 393 volte)

Criteri di valutazione civilistici e fiscali DI GAIANI

Nella chiusura dei bilanci al 31.12.2009, occorre prestare particolare attenzione, stante l'attuale crisi economico-finanziaria, alla quantificazione delle rimanenze di magazzino. Gli aspetti maggiormente problematici attengono: - all'imputazione delle spese generali di produzione; - alla svalutazione delle rimanenze. Quanto al primo punto, secondo il documento OIC n. 13 (§ D.III.g), le spese generali di produzione sono generalmente distribuite sui prodotti usando percentuali prefissate basate su un volume previsto di spese in relazione ad un livello normale di produzione. A tal fine, va tenuta presente la capacità produttiva normale degli impianti, cioè la potenzialità dell'impianto a produrre con ragionevoli livelli di efficienza, anche qualora, a causa di crisi di settore o interventi di ristrutturazione, i livelli di attività siano inferiori a quelli normali. Devono, quindi, essere esclusi tutti quei costi anomali, come quelli relativi a impianti e macchinari inattivi, scioperi, ecc. (documento OIC n. 13, § D.III.g). In merito al secondo punto, ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 9) c.c., le rimanenze di magazzino sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore desumibile dall'andamento del mercato. Pertanto, qualora, come è probabile nell'attuale contesto di mercato, il valore di mercato sia inferiore al costo di acquisto/produzione, occorre procedere ad una svalutazione. Tale svalutazione assume rilevanza fiscale solo nei limiti del valore normale rilevato nell'ultimo mese dell'esercizio ex art. 92 del TUIR.

Fonte: ilsole24ore del 2 marzo 2010 p. 37

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Dr E. D Amico (del 03/03/2010 @ 11:52:35, in Rassegna stampa, linkato 468 volte)

Società di persone e associazioni professionali - Utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti dell'associazione o della società - Indicazione nel modello UNICO DI LIBURDI

Il principio di compensazione, in capo all'ente collettivo, delle ritenute IRPEF riattribuite dai soci (circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2009 n. 56) opera mediante la doppia indicazione dei relativi importi nei quadri RX, nell'introdotto rigo RX19, e RK del modello di dichiarazione UNICO SP 2010. Resta ancora da chiarire se la libertà di scelta riconosciuta al socio circa l'ammontare di ritenute da restituire al soggetto partecipato comporti anche la possibilità, per il socio stesso, di restituzione integrale di quanto attribuito con conseguente versamento personale del debito d'imposta, nel caso in cui il singolo associato abbia subito anche ritenute a titolo personale.

Fonte: italiaoggi del 3 marzo 2010 p. 35

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
IVA
Di Dr E. D Amico (del 03/03/2010 @ 11:50:36, in Rassegna stampa, linkato 336 volte)

Noleggio e leasing di mezzi di trasporto - Novità del DLgs. 18/2010 DI RICCA

Dal 20.2.2010, per effetto dell'entrata in vigore del DLgs. 18/2010, l'individuazione della territorialità dei noleggi e leasing di mezzi di trasporto dipende dal luogo di utilizzo del mezzo in due casi: - indipendentemente dallo status del committente (soggetto passivo o meno), se il contratto è "a breve termine", cioè di durata non superiore a 30 giorni, elevati a 90 per i natanti; - se il committente è un privato e il contratto non è "a breve termine". Nello specifico: - in base all'art. 7-quater co. 1 lett. e) del DPR 633/72, le prestazioni in oggetto, se "a breve termine", si considerano rilevanti, ai fini IVA, in Italia se il mezzo è messo a disposizione in Italia, salvo che sia utilizzato fuori dalla UE, ovvero se il mezzo è messo a disposizione fuori dalla UE, ma è utilizzato in Italia; - in base all'art. 7-sexies co. 1 lett. e) del DPR 633/72, le prestazioni in oggetto, se "a lungo termine" ed il committente è un privato, si considerano rilevanti, ai fini IVA, in Italia se il prestatore è stabilito in Italia, salvo che il mezzo sia utilizzato fuori dalla UE, ovvero se il prestatore è extracomunitario, ma il mezzo è utilizzato in Italia; - in base all'art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72, le prestazioni in oggetto, se "a lungo termine" ed il committente è un soggetto passivo, si considerano rilevanti, ai fini IVA, in Italia se il committente è stabilito in Italia, indipendentemente dal luogo di utilizzo del mezzo.

Fonte: italiaoggi del 3 marzo 2010 p. 25

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Pagine: 1 2
«Ho dei gusti semplicissimi. Mi accontento sempre del meglio.»

Oscar Wilde

Calendario
< novembre 2024 >
L
M
M
G
V
S
D
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
             

Cerca
Cerca per parola chiave
 

Articoli
Attualitą (3)
Circolari CLIENTI STUDIO (2)
Circolari informative (13)
Economia (1)
Finanziaria (3)
Rassegna stampa (586)
Sito (1)

Catalogati per mese:
Novembre 2006
Dicembre 2006
Gennaio 2007
Febbraio 2007
Marzo 2007
Aprile 2007
Maggio 2007
Giugno 2007
Luglio 2007
Agosto 2007
Settembre 2007
Ottobre 2007
Novembre 2007
Dicembre 2007
Gennaio 2008
Febbraio 2008
Marzo 2008
Aprile 2008
Maggio 2008
Giugno 2008
Luglio 2008
Agosto 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Novembre 2008
Dicembre 2008
Gennaio 2009
Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014
Giugno 2014
Luglio 2014
Agosto 2014
Settembre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Luglio 2016
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Ottobre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024
Aprile 2024
Maggio 2024
Giugno 2024
Luglio 2024
Agosto 2024
Settembre 2024
Ottobre 2024

Gli interventi pił cliccati

Ultimi commenti:



Info server
05/11/2024 @ 13:26:43
script eseguito in 57 ms

Info
Ci sono 666 persone collegate

Varie