\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 08/03/2010 @ 11:39:06, in Rassegna stampa, linkato 711 volte)

Immobili d'interesse storico e artistico - Criteri di tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP (Cass. 29.1.2009 n. 2332 e 16.12.2009 n. 26343) DI GAVELLI - BUSANI

Relativamente alla tassazione degli immobili con vincolo storico-artistico, l'art. 11 co. 2 della L. 413/91 ha sancito che "in ogni caso" il reddito degli immobili vincolati va determinato con la minore delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni nella stessa zona censuaria ove sono ubicati. Tra gli altri chiarimenti che sono intervenuti nel corso degli anni sulla questione, la ris. Agenzia delle Entrate n. 99/2006 ha sostenuto che l'art. 11 in esame trova applicazione, qualora l'unità immobiliare sia posseduta nell'ambito di una impresa, esclusivamente nel caso degli immobili cosiddetti "patrimoniali" (che seguono le regole dei redditi fondiari ai sensi dell'art. 90 co. 1 del TUIR) e non anche relativamente ai c.d. ""immobili-merce" o a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa. Peraltro, la sentenza della Corte di Cassazione n. 26343/2009 ha affermato che i "canoni prodotti dalla locazione di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della L. n. 1089 del 1939, e successive modificazioni, che siano oggetto dell'impresa, ne rappresentano i ricavi che concorrono alla determinazione del reddito d'impresa secondo le norme che lo disciplinano, senza che sia applicabile la regola di cui alla L. n. 413 del 1991, comma 2". Sempre la Cassazione, con la sentenza n. 2332/2009, ha stabilito che l'agevolazione prevista dalla L. 413/91 non esplica effetti in ambito IRAP.

Fonte: ilsole24ore del 8 marzo 2010, p. 6

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Di Dr E. D Amico (del 08/03/2010 @ 11:36:31, in Rassegna stampa, linkato 575 volte)

Principali novità DI MENEGHETTI - RANOCCHI

Tra le principali novità presenti nel modello UNICO 2010 SP, si segnalano le seguenti: - con riferimento alla "Tremonti-ter" (art. 5 co. 1-3-bis del DL 78/2009, conv. L. 102/2009), è stato introdotto il rigo RS23, dove indicare l'ammontare degli investimenti agevolati e l'ammontare della detassazione, mentre la variazione in diminuzione trova collocazione al rigo RF47 (RG22 nel caso di contabilità semplificata); - il "bonus capitalizzazioni" di cui all'art. 5 co. 3-ter del DL 78/2009 deve essere indicato nel rigo RS41, colonna 1; - la possibilità di utilizzare in compensazione, tramite Modello F24, il credito IRPEF derivante dall'ammontare delle ritenute residue restituite dai soci o associati alla società o associazione deve essere indicata negli appositi prospetti contenuti nel quadro RK e nel quadro RX; - per le società di persone che hanno eseguito nel 2008 la rivalutazione degli immobili ex art. 15 co. 16 ss del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), nel quadro RV del Modello UNICO 2010, dedicato alle divergenze tra valori civilistici e fiscali, dovrà essere indicato, mediante i nuovi "codici causa", il motivo del disallineamento; - nel caso di trasformazione da società di capitali a società di persone, nel rigo RN10 devono essere indicate le riserve ante trasformazione attribuite ai soci in caso di passaggio al regime di contabilità semplificata.

Fonte: ilsole24ore del 8 marzo 2010 p. 2 - 3

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Di Dr E. D Amico (del 08/03/2010 @ 11:35:01, in Rassegna stampa, linkato 550 volte)

Termine di approvazione del bilancio - Rinvio del termine di approvazione a 180 giorni - Cause ed effetti del rinvio DI DE ANGELIS

Ai fini dell'approvazione del bilancio, l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo Statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nello Statuto è possibile prevedere un termine maggiore, non superiore a 180 giorni (art. 2364 co. 2 c.c.). In merito, si osserva che: - il rinvio deve essere giustificato da particolari necessità connesse alla struttura e all'oggetto della società, o, secondo parte della dottrina, anche da esigenze contingenti (ad esempio, in caso di dimissione degli amministratori in prossimità dell'approvazione del bilancio); - il consiglio di amministrazione deve riunirsi per deliberare e motivare il rinvio. Le suddette motivazioni devono essere avallate dai sindaci (se presenti) e riportate nella futura relazione sulla gestione (in caso di bilancio redatto in forma abbreviata o di società con organo amministrativo monocratico, è opportuno inserire le motivazioni del rinvio nella Nota integrativa); - la mancata motivazione del rinvio della convocazione incide sulla responsabilità degli amministratori, qualora sia fonte di danno per la società o per i soci.

Fonte: italiaoggi del 8 marzo 2010 p. 14 - 15

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Di Dr E. D Amico (del 08/03/2010 @ 09:50:25, in Rassegna stampa, linkato 312 volte)

Abuso del diritto - Rassegna della giurisprudenza della Cassazione DI DEOTTO 

Il ricorso al c.d. "abuso del diritto" sta diventando sempre più frequente, sia nella prassi accertativa dell'Amministrazione finanziaria, sia nella giurisprudenza di merito e di legittimità. Il menzionato concetto trae fondamento da alcune pronunce della Corte di Giustizia, che, limitatamente al campo fiscale, sono riferibili a tributi armonizzati, quali l'imposta sul valore aggiunto. In ambito nazionale, gli accertamenti antielusivi sono circoscritti alle fattispecie elencate dall'art. 37-bis del DPR 600/73, ove, tra l'altro, la legittimità dell'accertamento è subordinata al rispetto di parecchie garanzie procedurali. Ad avviso dell'Autore, per le ragioni sopra esposte, l'utilizzo del c.d. "abuso del diritto" è censurabile, ove riferito a tributi non armonizzati e a fattispecie diverse da quelle di cui all'art. 37-bis del DPR 600/73.

Fonte: ilsole24ore del 6 marzo 2010 p. 25

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Di Dr E. D Amico (del 08/03/2010 @ 09:49:01, in Rassegna stampa, linkato 462 volte)

Assemblea - Esercizio del diritto di voto - Convocazione - Novità del DLgs. 27/2010 DI BUSANI

E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale 5.3.2010 n. 53, il DLgs. 27.1.2010 n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Tra le principali novità si segnalano le seguenti: - legittimazione alla partecipazione all'assemblea in capo a coloro che risultano essere soci al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione (c.d. record date); - possibilità, previa specifica indicazione statutaria, di esprimere il voto con strumenti elettronici; - riconoscimento del diritto dei soci di iscrivere argomenti all'ordine del giorno, a condizione che ciascuna richiesta sia accompagnata da motivazione e proposta di delibera; - possibilità, tramite indicazione statutaria in tal senso, di riconoscere un dividendo maggiorato fino al 10% per i titoli di cui l'azionista mantenga la proprietà per almeno un anno. La nuova disciplina trova applicazione a partire dalle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31.10.2010.

Fonte: ilsole24ore del 6 marzo 2010 p. 31

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Di Dr E. D Amico (del 03/03/2010 @ 11:58:12, in Rassegna stampa, linkato 381 volte)

Quadri RE e RF - Principali novità DI RANOCCHI

Il Modello UNICO 2010 SP contiene alcune novità rispetto al modello dello scorso anno. In particolare, per quanto concerne il quadro RE deve essere indicato: - l'adeguamento agli studi di settore ai fini IVA (rigo RE5, colonna 1); - un dettaglio informativo relativo alla voce di costi sostenuti per la partecipazione a convegni, congressi, corsi di formazione e simili (rigo RE17, colonne 1 e 2). Relativamente al quadro RF, invece, le novità normative per la determinazione del reddito d'impresa per il periodo d'imposta 2009 pongono alcuni dubbi che derivano dalle recenti interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate. Si segnala che devono essere indicati: - nel rigo RF15, gli interessi passivi per la parte di essi indeducibile, come nel caso degli interessi moratori non pagati (deducibili per cassa) o quelli derivanti da liquidazione trimestrale dell'IVA (comunque indeducibili); - nei righi RF 22 e RF36 rispettivamente le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione delle spese per vitto e alloggio sostenute dalla società di persone nel 2009, che, si ricorda, sono deducibili al 75%; - nel rigo R22, colonna 1, le spese di rappresentanza imputate a Conto Economico per poi determinare la quota deducibile di esse tramite indicazione tra le variazioni in diminuzione al rigo RF36; - nel rigo RF42 l'importo della variazione in diminuzione pari al 50,28% della plusvalenza nel caso in cui una società di persone abbia ceduto nel 2009 una partecipazione PEX che è stata imputata interamente a Conto Economico.

Fonte: ilsole24ore del 1 marzo 2010 p. 3

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Di Dr E. D Amico (del 03/03/2010 @ 11:53:59, in Rassegna stampa, linkato 398 volte)

Criteri di valutazione civilistici e fiscali DI GAIANI

Nella chiusura dei bilanci al 31.12.2009, occorre prestare particolare attenzione, stante l'attuale crisi economico-finanziaria, alla quantificazione delle rimanenze di magazzino. Gli aspetti maggiormente problematici attengono: - all'imputazione delle spese generali di produzione; - alla svalutazione delle rimanenze. Quanto al primo punto, secondo il documento OIC n. 13 (§ D.III.g), le spese generali di produzione sono generalmente distribuite sui prodotti usando percentuali prefissate basate su un volume previsto di spese in relazione ad un livello normale di produzione. A tal fine, va tenuta presente la capacità produttiva normale degli impianti, cioè la potenzialità dell'impianto a produrre con ragionevoli livelli di efficienza, anche qualora, a causa di crisi di settore o interventi di ristrutturazione, i livelli di attività siano inferiori a quelli normali. Devono, quindi, essere esclusi tutti quei costi anomali, come quelli relativi a impianti e macchinari inattivi, scioperi, ecc. (documento OIC n. 13, § D.III.g). In merito al secondo punto, ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 9) c.c., le rimanenze di magazzino sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore desumibile dall'andamento del mercato. Pertanto, qualora, come è probabile nell'attuale contesto di mercato, il valore di mercato sia inferiore al costo di acquisto/produzione, occorre procedere ad una svalutazione. Tale svalutazione assume rilevanza fiscale solo nei limiti del valore normale rilevato nell'ultimo mese dell'esercizio ex art. 92 del TUIR.

Fonte: ilsole24ore del 2 marzo 2010 p. 37

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Di Dr E. D Amico (del 03/03/2010 @ 11:52:35, in Rassegna stampa, linkato 472 volte)

Società di persone e associazioni professionali - Utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti dell'associazione o della società - Indicazione nel modello UNICO DI LIBURDI

Il principio di compensazione, in capo all'ente collettivo, delle ritenute IRPEF riattribuite dai soci (circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2009 n. 56) opera mediante la doppia indicazione dei relativi importi nei quadri RX, nell'introdotto rigo RX19, e RK del modello di dichiarazione UNICO SP 2010. Resta ancora da chiarire se la libertà di scelta riconosciuta al socio circa l'ammontare di ritenute da restituire al soggetto partecipato comporti anche la possibilità, per il socio stesso, di restituzione integrale di quanto attribuito con conseguente versamento personale del debito d'imposta, nel caso in cui il singolo associato abbia subito anche ritenute a titolo personale.

Fonte: italiaoggi del 3 marzo 2010 p. 35

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IVA
Di Dr E. D Amico (del 03/03/2010 @ 11:50:36, in Rassegna stampa, linkato 340 volte)

Noleggio e leasing di mezzi di trasporto - Novità del DLgs. 18/2010 DI RICCA

Dal 20.2.2010, per effetto dell'entrata in vigore del DLgs. 18/2010, l'individuazione della territorialità dei noleggi e leasing di mezzi di trasporto dipende dal luogo di utilizzo del mezzo in due casi: - indipendentemente dallo status del committente (soggetto passivo o meno), se il contratto è "a breve termine", cioè di durata non superiore a 30 giorni, elevati a 90 per i natanti; - se il committente è un privato e il contratto non è "a breve termine". Nello specifico: - in base all'art. 7-quater co. 1 lett. e) del DPR 633/72, le prestazioni in oggetto, se "a breve termine", si considerano rilevanti, ai fini IVA, in Italia se il mezzo è messo a disposizione in Italia, salvo che sia utilizzato fuori dalla UE, ovvero se il mezzo è messo a disposizione fuori dalla UE, ma è utilizzato in Italia; - in base all'art. 7-sexies co. 1 lett. e) del DPR 633/72, le prestazioni in oggetto, se "a lungo termine" ed il committente è un privato, si considerano rilevanti, ai fini IVA, in Italia se il prestatore è stabilito in Italia, salvo che il mezzo sia utilizzato fuori dalla UE, ovvero se il prestatore è extracomunitario, ma il mezzo è utilizzato in Italia; - in base all'art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72, le prestazioni in oggetto, se "a lungo termine" ed il committente è un soggetto passivo, si considerano rilevanti, ai fini IVA, in Italia se il committente è stabilito in Italia, indipendentemente dal luogo di utilizzo del mezzo.

Fonte: italiaoggi del 3 marzo 2010 p. 25

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