Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Finanziaria 2011-2012 - Misure allo studio del Governo DI PESOLE - MOBILI
Nel corso del Consiglio dei Ministri programmato per la giornata odierna (25.5.2010), saranno decisi gli interventi volti alla riduzione della spesa pubblica che saranno disposti nella prossima manovra economica. Stando alle prime anticipazioni, in materia fiscale, le principali misure potrebbero riguardare: - il conferimento di una "delega" all'Agenzia delle Entrate per la rinnovazione del redditometro; - l'intensificazione delle misure di contrasto all'evasione fiscale; - la possibilità per le Regioni del Mezzogiorno di istituire un tributo sostitutivo dell'IRAP con riferimento alle imprese avviate dopo la pubblicazione della manovra; - l'introduzione della fattura telematica per i pagamenti oltre i 3.000,00 euro; - la previsione di un limite di 5.000,00 euro (rispetto agli attuali 12.500,00 euro) per i pagamenti in contanti ai professionisti, con l'obiettivo dichiarato di eliminare il flusso "in nero"; - un aumento della tassazione delle stock option, con un'aliquota addizionale del 10%; - la previsione di una "razionalizzazione catastale", attraverso cui sarà possibile regolarizzare eventuali cambiamenti catastali se dichiarati entro il 31.12.2010; Ulteriori modifiche potrebbero poi riguardare le pensioni di anzianità dei dipendenti pubblici e le pensioni di vecchiaia, entrambe ridotte a una sola finestra. Quanto alla Pubblica Amministrazione, viene ventilata l'ipotesi di un "congelamento" degli stipendi dei dipendenti pubblici ai livelli del 2009, il riordino degli enti pubblici e la previsione di un tetto massimo per le spese per le consulenze nella Pubblica Amministrazione.
Fonte: ilsole24ore del 25 maggio 2010 p. 2 - 5
Tracciabilità e limiti all'utilizzo del contante - Novità della manovra correttiva DI DEOTTO - MOBILI
Diversamente da quanto indicato nella prima bozza della manovra correttiva (che parlava di 7.000,00 euro) il limite relativo all'uso del denaro contante, nonché degli assegni e titoli al portatore (di cui all'art. 49 del DLgs. 231/2007), sarà fissato a 5.000,00 euro. Ne consegue che: - sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro (e non più a 12.500,00 euro); - gli assegni bancari e postali dovranno recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità se emessi per importi pari o superiori a 5.000,00 euro (e non più a 12.500,00 euro); - il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza clausola di non trasferibilità potrà essere richiesto, per iscritto, se di importo inferiore a 5.000,00 euro (e non più a 12.500,00 euro).
Fonte: ilsole24ore del 27 maggio 2010, p. 12
Novità della manovra correttiva DI CISSELLO
La bozza di DL approvata dal Consiglio dei Ministri riforma l'art. 38 del DPR 600/73, apportando rilevanti novità in tema di accertamento sintetico, sia in relazione al c.d. "redditometro" sia in relazione alla c.d. "spesa patrimoniale". Le novità che caratterizzano l'istituto possono essere in tal modo schematizzate: - ai fini della legittimità dell'accertamento sintetico, il reddito accertato dall'ufficio deve discostarsi, anche per un solo periodo d'imposta, del 20% da quello dichiarato dal contribuente (attualmente, lo scostamento deve essere del 25% rispetto al reddito netto dichiarato dal contribuente, e deve protrarsi per almeno due periodi d'imposta); - dal reddito accertato dall'ufficio possono essere dedotti gli oneri di cui all'art. 10 del TUIR, e competono, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni d'imposta (nella versione attuale, dal reddito accertato sinteticamente non possono essere dedotti i menzionati oneri); - prima di emanare l'accertamento, l'ufficio ha l'obbligo di previa instaurazione del contraddittorio; - nell'accertamento basato sul c.d. "redditometro", un decreto ministeriale individuerà i c.d. "fatti - indice" di capacità contributiva, tenendo nella dovuta considerazione il nucleo familiare del contribuente nonché la sua localizzazione territoriale; - viene espunta, in merito all'accertamento basato sulla spesa patrimoniale, la presunzione di formazione del reddito (che si presume sia stato posseduto per il sostenimento della spesa) per quote costanti nell'anno in cui la spesa è stata sostenuta e nei quattro precedenti; - viene eliminata la possibilità, per l'ufficio, di procedere ad accertamento sintetico ove il contribuente non abbia ottemperato agli inviti di cui all'art. 32 co. 1 n. 2), 3) e 4) del DPR 600/73.
Fonte: il quotidiano del commercialista del 28 maggio 2010
Modelli INTRASTAT - Modalità e termini di presentazione (circ. Assonime 27.5.2010 n. 18) DI ROSATI
Con la circolare in oggetto, Assonime illustra la nuova disciplina dei Modelli INTRASTAT, riformulata al fine di recepire le novità introdotte dalle Direttive n. 2008/8/CE e 2008/117CE. L'associazione osserva che: - diversamente dalle cessioni, che vanno riepilogate, all'interno di ciascun elenco, in un unico rigo se la controparte è la medesima, le prestazioni rese e ricevute devono, invece, essere indicate singolarmente, cioè in più righi, all'interno di ciascun elenco; - la natura dei servizi resi e ricevuti, da riportare nella colonna 8 degli elenchi, non è di facile individuazione, in quanto la tabella CPA 2008, disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, da un lato, è incompleta e, dall'altro, è eccessivamente dettagliata, con il conseguente rischio di errori in sede di compilazione dei modelli dovuti alle incertezze nella classificazione; - le colonne relative alle modalità di pagamento e al Paese in cui il pagamento è stato effettuato non sono di facile compilazione. Nel caso, in particolare, in cui il pagamento non sia stato ancora eseguito, Assonime suggerisce di indicare il codice "X", previsto per le modalità di pagamento diverse dall'accredito in conto corrente bancario o dal bonifico bancario; in caso, poi, di pagamento tramite banca, non è chiaro se il codice ISO del Paese in cui il pagamento è stato eseguito sia quello della banca incaricata del pagamento o quello verso il quale è diretto il trasferimento del denaro; - in base all'art. 3 co. 2 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), sarebbe stato auspicabile estendere la non punibilità per l'omessa presentazione degli elenchi di gennaio 2010, prevista dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/2010, anche agli elenchi mensili di febbraio e marzo 2010 e a quelli del primo trimestre 2010.
Fonte: italiaoggi del 28 maggio 2010 p. 29
Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti - Novità del DLgs. 39/2010 DI CAVALLUZZO
L'art. 13 del DLgs. 39/2010 affida all'assemblea il compito di conferire l'incarico di revisione legale dei conti e di determinare il corrispettivo allo stesso spettante, su proposta motivata dell'organo di controllo. Manca, peraltro, un'indicazione generale relativamente all'ipotesi in cui l'assemblea non provveda. L'art. 159 co. 1 del DLgs. 39/2010 (come sostituito dall'art. 40 co. 17 del DLgs. 58/98), infatti, impone alla società di informare tempestivamente la CONSOB, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico; si tratta, però, di una disposizione applicabile alle sole società emittenti titoli quotati. Quanto alla proposta motivata dell'organo di controllo appare opportuno procedere come segue: - l'organo amministrativo deve attivarsi richiedendo preventivi ad uno o più revisori e, successivamente, girare il tutto al collegio sindacale; - il collegio sindacale esamina la documentazione nel corso di una specifica seduta e predispone la proposta motivata (è possibile, per le aziende più articolate, utilizzare il fac-simile predisposto dal CNDCEC); - la proposta motivata è presentata all'assemblea, che avrà la possibilità di approvarla o di respingerla (in quest'ultimo caso si ritiene necessaria una specifica motivazione, nonché la convocazione di una nuova assemblea cui sottoporre una nuova proposta).
Fonte: ilsole24ore del 29 maggio 2010, p. 35
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