Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Documento unico di regolarità contributiva (DURC) - Responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore (messaggio INPS n. 12091/2010) DI MACCARONE
Facendo seguito alla risposta ad interpello del Ministero del Lavoro 2.4.2010 n. 3, anche l'INPS, con il messaggio n. 12091/2010, fornisce chiarimenti in ordine alla possibilità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) ad un'azienda, pur in presenza di debiti in capo alla stessa, derivanti dall'applicazione del regime di responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, nonché tra appaltatore e subappaltatore, previsto dall'art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 e dall'art. 35 co. 28 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006). Con il citato interpello, il Ministero del Lavoro si è espresso in senso affermativo sulla questione, sostenendo che la posizione debitoria nei confronti degli Istituti accertata a carico di un soggetto non possa impedire il rilascio del DURC a favore di chi, con lo stesso soggetto, sia solidalmente responsabile. Il DURC si limita, infatti, a certificare la regolarità del rapporto contributivo instaurato tra l'impresa richiedente e gli Enti interessati. Per attestare la regolarità contributiva di detta impresa occorre, dunque, fare riferimento esclusivamente a tale rapporto e ai relativi adempimenti. Ora, con il messaggio in commento, l'INPS: - conferma che l'azienda che sia in regola con i versamenti contributivi relativi ai propri dipendenti ma risulti versare in una posizione debitoria nei confronti dell'Istituto, derivante dall'applicazione del regime di solidarietà previsto dalla legge in caso di appalto, ha diritto al rilascio del DURC; - precisa che, in tale ipotesi, l'Istituto specificherà nelle annotazioni che esiste un obbligo solidale con un'altra azienda, indicandone la denominazione sociale, il numero di posizione, l'importo dei contributi dovuti e le sanzioni civili maturate sino alla data di rilascio del Documento.
Fonte: ilsole24ore del 6 maggio 2010 p. 34
Società non operative - Compilazione di UNICO 2010 DI ODORIZZI
L'art. 30 della L. 724/94 definisce come non operative le società con un ammontare complessivo di ricavi, incrementi di rimanenze, proventi non straordinari inferiori all'importo che risulta applicando determinati coefficienti di redditività al valore delle immobilizzazioni, dei titoli e dei crediti. Ai fini della compilazione dell'apposito prospetto per la verifica dell'operatività, si ricorda che la voce "altre immobilizzazioni" (rigo RF79 di UNICO 2010 SC) comprende anche i costi pluriennali capitalizzati come, ad esempio, le spese di impianto e ampliamento. Riguardo alla voce crediti, da indicare al rigo RF75, si osserva che non vi rientrano né i crediti commerciali, né i depositi bancari; rilevano solo i crediti di finanziamento idonei a produrre interessi o comunque componenti positivi di reddito. Per gli immobili rivalutati ai sensi del DL 185/2008, coefficienti e valori di riferimento sono stati così delineati (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 19.3.2009 n. 11, § 6): - esercizi 2008-2012: coefficiente del 6% sul costo non rivalutato; - esercizi 2013, 2014 e 2015: coefficiente del 4% sul costo rivalutato; - esercizi dal 2016 in poi: coefficiente del 6% sul costo rivalutato.
Fonte: ilsole24ore del 6 maggio 2010 p. 32
Beni agevolabili - Novità degli emendamenti al DL 40/2010 DI ALBERTI
Nel corso dell'iter di conversione in legge del DL 40/2010, sono state introdotte numerose modifiche al testo dell'art. 4 del citato decreto, recanti ulteriori agevolazioni. In particolare, si segnalano le seguenti: - estensione della detassazione per il tessile anche alle attività di cui al codice 39.22.20, in relazione alla fabbricazione di bottoni, e alla divisione 15, denominata "Fabbricazione di articoli in pelle e simili", in cui sono comprese le attività di preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletterie, selleria, preparazione e tintura di pellicce, nonché la fabbricazione di calzature; - per gli anni 2010 e 2011, un fondo di euro 1.000.000 finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna e generata da pannelli solari, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano o biologico, con potenza elettrica non superiore a 30kw; - al fine di rinnovare la flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31.12.2010, nel rispetto del limite massimo di spesa pari a 700.000 euro per l'anno 2010.
Fonte: il quotidiano del commercialista del 4 maggio 2010
Modelli INTRASTAT - Presentazione degli elenchi di gennaio - Termine del 4.5.2010 senza applicazione di sanzioni DI PEIROLO
Il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi del mese di gennaio 2010 (20 o 25.2.2010) è decorso prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 22.2.2010, avvenuta il 5.3.2010. Di conseguenza, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/2010 ha chiarito che, in ottemperanza allo Statuto del contribuente, è possibile adempiere all'obbligo dichiarativo entro il 4.5.2010 (sessantesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto DM). Fino al 4.5.2010 non saranno, pertanto, irrogate sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi. Resta, inoltre, ferma la non punibilità per gli errori ed omissioni commessi in sede di compilazione degli elenchi dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2010 (per i soggetti mensili), nonché di quelli del primo trimestre 2010 (per i soggetti trimestrali). Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/2010, la non punibilità presuppone che i soggetti obbligati alla presentazione provvedano ad inviare, entro il 20.7.2010, gli elenchi "integrativi", redatti secondo le nuove modalità.
Fonte: il quotidiano del commercialista del 3 maggio 2010
Adeguata verifica della clientela - Linee guida del CNDCEC DI DE ANGELIS
Le linee guida CNDCEC per l'adeguata verifica della clientela, approvate nel novembre 2008, sono state aggiornate in esito alle modifiche apportate dal DLgs. 151/2009 (correttivo del DLgs. 231/2007). Esse, seppure emesse dal CNDCEC, possono essere utilizzate anche da altri professionisti economico/contabili (revisori contabili, consulenti del lavoro, ecc.). Tra le precisazioni recate si segnala la presa d'atto dell'espressa esclusione degli obblighi in questione (adeguata verifica) in relazione alle attività di redazione e/o trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali. Ciò conferma quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella nota 12.6.2008 prot. n. 65633. In essa, peraltro, si è anche affermato che i pagamenti degli F24 superiori a 15.000 euro, effettuati con modalità telematiche, sono soggetti a registrazione, sia che avvengano dal conto del cliente che da quello del professionista. Si tratta di una precisazione che non appare più giustificabile nel momento in cui è venuta esplicitamente meno l'obbligazione principale relativa alle dichiarazioni fiscali. Sul punto, peraltro, si ritiene opportuno rimettere la questione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di ottenere un chiarimento definitivo. Le Linee Guida precisano anche che l'esenzione per gli adempimenti tributari si rifletterebbe su tutte le attività elencate dall'art. 1 co. 4 lett. b) e c) del DLgs. 139/2005 (visti di conformità, asseverazioni, ecc.).
Fonte: italiaoggi del 3 maggio 2010 p. 6 - 7
|