Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Cfc: chiarimenti su utili e costi da Paesi black list, esimenti e modalità di presentazione dell’istanza di disapplicazione
Con la circolare n.51/E, diffusa il 6 ottobre, l’Agenzia delle Entrate fa luce sulla “nuova” disciplina delle Cfc, modificata dal D.L. n.78/09 (convertito nella L. n.102/09) e in vigore dal 1° luglio 2009, soffermandosi, in particolare, sulla disciplina dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata e sulle regole che si applicano ai costi da black list. Il documento di prassi illustra altresì le due esimenti ai fini della disapplicazione della disciplina Cfc: il principio del radicamento (lett.a, co.5, art.167, del Tuir), in base al quale il socio residente nel territorio dello Stato deve provare il radicamento della propria partecipata nel Paese o territorio estero di insediamento, oltre alla disponibilità in loco, da parte della stessa, di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento; e il principio del tax rate (lett.a, co.5, art.167, del Tuir), secondo il quale l’imposizione effettiva complessivamente gravante sull’utile ante imposte della Cfc deve essere in linea con l’imposizione italiana, a prescindere dal luogo in cui il reddito si considera prodotto e dallo Stato (o dagli Stati) in cui avviene detta tassazione. Infine, in merito alle modalità di presentazione dell’istanza di disapplicazione, si precisa che l’istanza va inoltrata all’Agenzia delle Entrate preventivamente, cioè in tempo utile per ottenere la risposta prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Scudo fiscale al test di “verifica”: i controlli sui requisiti per l’emersione
È pronto il vademecum per gli uffici fiscali che in sede di controllo si vedono opporre gli effetti preclusivi dello Scudo fiscale. La dichiarazione riservata di emersione delle attività detenute all’estero deve essere, infatti, mostrata all’Agenzia delle Entrate all’inizio di accessi, ispezioni e verifiche. Oppure presentata nei trenta giorni successivi alla notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, di un atto di contestazione, o dalla formale conoscenza di inviti, questionari e richieste. Affinché la procedura di emersione esplichi i suoi effetti preclusivi ed estintivi è tuttavia necessario che siano rispettati i parametri richiesti. Ad esempio, è fondamentale che il contribuente che oppone la procedura di emersione dimostri il possesso della relativa attività oltre che la stessa non sia il frutto di un reato per il quale non era prevista “copertura” (emissione di fatture per operazioni inesistenti, appropriazione indebita, reati contro la P.A., etc.). Proprio a questo fine, la circolare 52/E fornisce le direttive operative quando nel corso dei controlli viene riscontrato il versamento dell’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali che sono state oggetto di rimpatrio o regolarizzazione (D.L. n.78/09).
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