Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA IN FATTURA DAL CEDENTE O PRESTATORE - INDETRAIBILITA' DA PARTE DEL CEDENTE O PRESTATORE (Cass. 25.1.2008 n. 1607) di Strazzulla
La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha escluso che il cessionario/committente possa detrarre l'IVA erroneamente addebitata in fattura dal cedente/prestatore. È stato così confermato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in passato non unanime per effetto della sentenza n. 1348/98. Resta da comprendere se il cessionario/committente possa agire, ai fini del recupero dell'imposta corrisposta, in via di rivalsa, al cedente/prestatore, nei confronti di quest'ultimo o dell'Erario. La posizione espressa sul punto dalla Suprema Corte (favorevole alla prima soluzione) è stata rovesciata dalla recente sentenza n. 2808/2007, alla luce dell'orientamento della Corte di Giustizia UE (sentenza n. 15.3.2007 causa C-35/05).
Fonte: Il Sole - 24 Ore del 18/02/, p. 34
SALDO IVA RELATIVO AL 2007 - MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO di Delladio
Entro il 17.3.2008 (in quanto il 16.3.2008 è festivo) dovrà essere versato il saldo IVA relativo al 2007, salvo il differimento, per i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA in forma unificata, entro i termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base a UNICO 2008; in quest'ultimo caso, si applica la maggiorazione dello 0,4%, a titolo di interesse, per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2008. Successivamente al differimento sarà comunque possibile il versamento rateale applicando, oltre all'interesse dello 0,4% mensile, anche quello dello 0,5% mensile a decorrere dalla seconda rata. Il versamento dovrà essere effettuato con il modello F24, indicando nella sezione "Erario" il codice tributo 6099 e, quale anno di riferimento, il 2007. Il versamento non è dovuto se di importo inferiore a 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Fonte: Il Sole 2/4 Ore del 18/02/2008, p. 3 - 5
OMISSIONE DEI GIUDIZI DI PRESENZA DEI PRESUPPOSTI - REGIME SANZIONATORIO - NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2008 di Cavalluzzo - Montinari
L'art. 1 co. 92 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha sostituito il comma quinto dell'art. 9 del DLgs. 471/97, stabilendo, al primo periodo, che nei confronti dei soggetti tenuti alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi di cui all'art. 2409-ter co. 3 c.c. si applica una sanzione pari al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore rispetto all'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente. Per il perfezionamento della nuova fattispecie è richiesta la conseguente infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP. Occorre, peraltro, osservare che i sindaci/revisori sono già soggetti a responsabilità civile. Queste due responsabilità si differenziano per il fatto che:
- nel caso di responsabilità civile, l'Amministrazione finanziaria deve fornire la prova dell'esistenza di un danno (ad esempio, minori imposte riscosse) e di un nesso di causalità tra il danno e la condotta non professionale del sindaco/revisore;
- nel caso di responsabilità amministrativa, invece, l'onere di fornire le prove risulta superato da una presunzione di responsabilità correlata all'omissione dei giudizi di cui all'art. 2409-ter co. 3 c.c. a fronte di una dichiarazione infedele.
Fonte: Il Sole - 24 Ore del 19/02/2008, p. 39
COMUNICAZIONE UNICA PER L'AVVIO DELL'IMPRESA EX ART. 9 DEL DL 7/2007 - DECORRENZA DAL 19.2.2008 - PROVINCE INTERESSATE di Pirazzini - Rengheteanu
Dal 19.2.2008, si avvia la fase sperimentale di sei mesi della "comunicazione unica" prevista dall'art. 9 della L. 40/2007. Basterà una sola domanda di iscrizione al Registro delle Imprese per mettersi in regola con gli adempimenti previsti dagli altri enti: Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL. L'Amministrazione finanziaria metterà subito a disposizione del richiedente codice fiscale e partita IVA, mentre i dati definitivi di INPS e INAIL giungeranno entro una settimana. Tuttavia, in questa prima fase di sperimentazione, la semplificazione riguarderà solo l'inizio attività; poi si passerà alle operazioni di variazione e cessazione delle imprese. Inoltre, dall'1.6.2008 per ottenere un certificato di iscrizione al Registro delle Imprese non sarà più necessario recarsi allo sportello fisico della Camera di Commercio. Il certificato sarà rilasciato per via telematica, direttamente come "file" con firma digitale del conservatore del Registro Imprese. Il certificato è rappresentato da un unico file informatico che comprende il frontespizio in formato PDF/A e come tale non modificabile. La firma digitale del conservatore del Registro viene apposta con procedura automatica, a cui si aggiunge una marca che ne attesta il momento del rilascio.
Fonte: Il Sole - 24 Ore del 19/02/2008, p. 35
COLLEGIO SINDACALE - PROFILI DI INCOMPATIBILITA' - DOCUMENTO CONSOB di Cavalluzzo - Montinari
La CONSOB ha predisposto un documento (attualmente sottoposto a procedura di pubblica consultazione) in materia di cause di incompatibilità per la nomina a componente degli organi di controllo degli emittenti ex art. 148 co. 3 lett. c) del DLgs. 58/98.
Il documento si sofferma, in particolare, sulla nozione di "altri rapporti di natura professionale" intercorrenti tra i membri degli organi di controllo e gli altri soggetti indicati nell'art. 148 co. 3 lett. c) del DLgs. 58/98 (in particolare, gli amministratori), precisando che vi rientrano i rapporti di tipo cooperativo che, in campo professionale, assumono solitamente la forma della associazione. Vengono, quindi, individuate quattro ipotesi in cui si configura una stabile e continuativa relazione professionale ed una compromissione dell'indipendenza. Esse sono:
- l'associazione che prevede l'affidamento degli incarichi professionali non a singoli, ma ad un'entità collettiva, con ripartizione interna del lavoro secondo criteri prestabiliti (ipotesi estranea al caso delle professioni che richiedono la natura individuale dell'incarico);
- l'associazione con spendita di un nome collettivo, fermo restando il fatto che gli specifici incarichi vengono conferiti ai singoli professionisti. Caso che solleva problemi in presenza di una organizzazione interna con trattazione comune degli incarichi (ad esempio, per materia);
- la strutturazione dell'associazione sulla base di un rapporto gerarchico tra amministratore e membro dell'organo di controllo;
- il rapporto associativo con condivisione degli utili provenienti dall'attività professionale di ciascuno degli associati, in forza del quale il corrispettivo di ciascuno va a remunerare anche gli altri.
Fonte: Il Sole - 24 Ore del 19/02/2008, p. 39
PRESUNZIONE DI RESIDENZA - AMBITO APPLICATIVO di Rolle
Alla luce degli interventi legislativi che si sono registrati negli ultimi anni, assume sempre maggiore importanza il tema della residenza fiscale del contribuente.
I criteri di determinazione della residenza, con riferimento alle persone fisiche, sono stabiliti dall'art. 2 co. 2 del TUIR, che è incentrato sull'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente. In seguito, ad opera dell'art. 10 della L. 448/98, è stato introdotto il co. 2-bis (recentemente riformulato dalla L. 244/2007) che prevede la nozione di "presunzione di residenza" in Italia per i cittadini italiani emigrati in determinati Stati o territori, aventi regime fiscale privilegiato.
Riguardo ai soggetti IRES, ai sensi dell'art. 73 co. 3 del TUIR, si considerano residenti in Italia le società che per la maggior parte del periodo d'imposta abbiano nel territorio dello Stato "la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale". Per tali soggetti, infatti, assume un'importanza decisiva la localizzazione delle sede dell'amministrazione, ossia il luogo dove sono assunte le decisioni chiave per la gestione degli affari della società.
Fonte: Il Sole - 24 Ore del 19/02/2008, p. 37
SOCIETA' NON OPERATIVE - CAUSE DI ESCLUSIONE - SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE di Gavelli - Giorgetti
L'art. 1 co. 1 lett. a) del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.2.2008 esclude in modo automatico dalla disciplina delle società non operative le società in liquidazione che si impegnano, attraverso apposita opzione da esercitarsi nel modello UNICO 2008, alla cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta successivo (31.7.2009). Per poter fruire di tale agevolazione è necessario che la società: - risulti non operativa e in liquidazione nell'esercizio in corso al 31.12.2007; - non possa beneficiare della riapertura dei termini per lo scioglimento agevolato prevista dalla L. 244/2007. Per le società in liquidazione che hanno deliberato lo scioglimento prima del 4.7.2006 (che non hanno potuto fruire dello scioglimento agevolato) la nuova causa di esclusione dovrebbe valere senza condizioni, sempre che le stesse risultino non operative e in liquidazione.
Fonte: Il Sole - 24 Ore del 19/02/2008, p. 36
RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA IRES AL 27,5% - ADEGUAMENTO DELLA QUOTA IMPONIBILE DEI DIVIDENDI di De Vito
L'art. 1 co. 38 della L. 244/2007 prevede la possibilità di rideterminare, con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quota imponibile dei dividendi percepiti dai soggetti IRPEF, attualmente pari al 40%.
Tale adeguamento, tuttavia, dovrebbe tenere conto di alcune circostanze:
- in alcuni casi l'effetto di inviarianza della tassazione società-socio è già garantito dall'allargamento della base imponibile che è stata prevista quale "contropartita" della riduzione dell'aliquota IRES al 27,5%;
- l'incremento della quota imponibile dell'utile per il socio è suscettibile di minare le politiche di stabilizzazione dei dividendi utilizzate da molte realtà, anche non quotate. Una soluzione possibile alla problematica potrebbe essere individuata nell'inclusione del 50% dell'utile nella base imponibile del percipiente, come previsto dalla legislazione tedesca.
Fonte: Il Sole - 24 Ore del 19/02/2008, p. 36
CESSIONE PREORDINATA AD ELUDERE LA DISCIPLINA SUI LICENZIAMENTI EX ART.18 DELLA L. 300/70 - NULLITA'(Cass. 7.2.2008 n. 2874) di Negri
La Corte di Cassazione, con la sentenza 7.2.2008 n. 2874, ha affermato che un contratto di affitto o di cessione di azienda può essere dichiarato nullo quando sia stato concluso con l'obiettivo di aggirare la tutela contro i licenziamenti illegittimi, garantita, ai dipendenti delle aziende con più di 15 dipendenti, dall'art. 18 della L. 300/70 (c.d. Statuto dei lavoratori).
Nel caso di specie, alcune lavoratrici, impiegate preso un'azienda con oltre 60 dipendenti - rientrante, quindi, nel campo di applicazione della tutela "reale" di cui al citato art. 18 - erano state trasferite, attraverso la conclusione di un contratto di affitto di azienda, ad un'impresa con meno di 15 dipendenti.
La Suprema Corte ha ritenuto che, in tal modo, fosse stata posta in essere una frode alla legge, la quale, ai sensi dell'art. 1344 c.c., consiste nell'utilizzare un contratto in sé lecito per realizzare una finalità vietata da una disposizione imperativa di legge.
Nel trasferimento di azienda - precisa la sentenza in commento - non esiste un diritto del lavoratore a conservare la garanzia della tutela reale presso il nuovo datore di lavoro. Occorre, tuttavia, verificare che il contratto di affitto o di cessione di azienda non sia stato stipulato con l'intenzione di eludere una norma imperativa di legge e di abbassare il livello di garanzia dei dipendenti, rendendoli più facilmente licenziabili in virtù della mancata applicazione, nei confronti dell'affittuario o cessionario, dell'art. 18 della L. 300/70. In tal caso, infatti, il contratto non può che essere considerato nullo per frode alla legge.
Fonte: Il Sole - 24 Ore del 19/02/2008, p. 38
Nozione di fatture per operazioni inesistenti - Sovrafatturazione qualitativa (Cass. 15.1.2008 n. 1996) di Ceraccoli
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti deve ritenersi integrato nei casi di: - inesistenza oggettiva assoluta dell'operazione (mai posta in essere nella realtà); - inesistenza oggettiva relativa dell'operazione (posta in essere, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura); - "sovrafatturazione qualitativa" ovvero attestante la cessione di beni o la prestazione di servizi per un prezzo maggiore rispetto a quello reale (ad esempio, si consegnano di qualità "media", ma si fa figurare di aver venduto oggetti di qualità "superiore" aventi un costo maggiore).
Non può essere, invece, ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2 del DLgs. 74/2000 la fatturazione di beni a prezzi ritenuti "incongrui", in quanto superiori a quelli abitualmente praticati sui mercati.
Fonte: Il Sole24ore del 25.02.2008, pag. 37
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