Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Prestazioni professionali rese anteriormente alla dichiarazione di fallimento (ris. Agenzia Entrate 3.4.2008 n. 127) DI DE STEFANI
Con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se l'importo liquidato dal giudice fallimentare risulta inferiore all'ammontare complessivo del credito professionale, comprensivo dell'IVA, il professionista ammesso al passivo fallimentare, al momento di emissione della fattura, deve ridurre proporzionalmente la base imponibile e la relativa imposta; in pratica, la fattura deve essere emessa per l'importo ricevuto dal curatore fallimentare, dal quale va scorporata la relativa imposta. Non è, pertanto, corretto emettere la fattura per la prestazione professionale indicando, quale base imponibile, l'intero importo ricevuto dal curatore sul quale calcolare poi l'IVA dovuta e, contestualmente, recuperare, tramite la procedura di variazione, l'imposta di fatto non incassata.
Fonte: ilsole24ore del 4 aprile 2008, p. 30
Prestazioni rese da sub-agenti assicurativi ad altri agenti di assicurazione - Esenzione da IVA (Corte di Giustizia CE causa C-124/07) DI ROMANO
La sentenza della Corte di Giustizia CE causa C-124/07 stabilisce che le prestazioni rese dal sub-agente assicurativo sono esenti da IVA, anche nel caso in cui siano rese ad un altro agente d'assicurazione e non, invece, direttamente ad assicuratori o ad assicurati. Il caso preso in esame dalla Corte di Giustizia CE riguarda un sub-agente di una società di diritto olandese che prestava servizi di mediatore d'assicurazioni. Il sub-agente percepiva un compenso pari all'80% della provvigione versata alla società per la conclusione dei contratti e non assoggettava ad IVA tali compensi, considerandoli esenti per effetto dell'art. 13 parte B lett. a) della sesta direttiva (corrispondente a quanto stabilito dall'art. 10 n. 2 e n. 9 del DPR 633/72). L'Amministrazione finanziaria aveva contestato tale esenzione ritenendo che la stessa potesse valere solo nel caso di rapporti diretti tra il mediatore e un assicuratore o un assicurato. La Corte di Giustizia ha, invece, ritenuto che la norma contenuta nella sesta direttiva consenta l'esenzione nel caso di tutti i rapporti di intermediazione, anche quelli indiretti di sub-agenzia assunti con riguardo ad un contratto principale.
Fonte: ilsole24ore del 4 aprile 2008, p. 30
Obiettiva incertezza della norma tributaria - Ambito applicativo (Cass. 21.3.2008 n. 7765) DI STRAZZULLA
L'obiettiva condizione di incertezza della norma tributaria consiste in una difficoltà oggettiva (non relativa a singole posizioni soggettive) di pervenire ad una interpretazione univoca della norma ovvero nell'impossibilità di stipulare una convenzione interpretativa della norma, con la conseguente necessità dell'intervento autoritativo del giudice. Essa non trova fondamento in una situazione di ignoranza, che in caso di incertezza interpretativa è già superata, ma nel principio del "diritto mite", che impone di attribuire rilevanza a situazioni di irresponsabilità oggettiva (cagionate, ad esempio, da orientamenti giurisprudenziali o ministeriali contrastanti). La Suprema Corte, peraltro, confermando quanto statuito nella sentenza n. 24670/2007, ha affermato che la rilevazione dell'incertezza normativa è appannaggio esclusivo dei giudici (di merito o di legittimità). Ciò nonostante l'art. 10 co. 3 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) stabilisca che le sanzioni non sono comunque "irrogate" quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria; e l'irrogazione delle sanzioni, si ricorda, avviene ad opera degli uffici.
Fonte: ilsole24ore del 7 aprile 2008, p. 36
Soppressione delle deduzioni extracontabili - Affrancamento dei disallineamenti e del vincolo fiscale sulle riserve DI MENEGHETTI
La gestione dei disallineamenti tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi sui quali sono state effettuate, negli esercizi sino al 2007, deduzioni extracontabili può avvenire in tre modi distinti: - attendendo il riassorbimento naturale dei disallineamenti, senza quindi alcun onere fiscale ma continuando a compilare il quadro EC dei prossimi periodi d'imposta sino all'annullamento delle differenze di valori; - annullando il vincolo fiscale sulle riserve, a mezzo dell'imposta sostitutiva dell'1%, opzione che però mantiene le differenze tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi; - annullando le differenze tra valori civili e fiscali attraverso l'imposta sostitutiva del 12% (o del 14% o del 16%, a seconda dell'entità delle differenze da riallineare). Il riassorbimento naturale delle differenze determina alcune problematiche di coordinamento con la disciplina dell'IRAP (art. 1 co. 51 della L. 244/2007), la quale prevede il riallineamento obbligatorio con ripresa a tassazione delle suddette eccedenze in sei rate di importo costante (la prima delle quali a carico dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007). La circ. Assonime 31.3.2008 n. 22 ha messo in luce il difficile rapporto tra i due adempimenti (posto, infatti, che le riprese in aumento ai fini IRPEF/IRES e IRAP sono di importo non coincidente), con il rischio, inoltre, che l'ammontare delle riserve vincolate sia differente a seconda dell'ambito impositivo, in quanto, a stretto rigore di legge, ai fini IRAP lo svincolo di tali riserve avviene in corrispondenza del recupero dei "sesti".
Fonte: ilsole24ore del 7 aprile 2008, p. 34
Novità del DL 248/2007 - Direttiva Equitalia DI NOCERA
Con la direttiva 27.3.2008 prot. 2008/2070, Equitalia ha fornito alcune indicazioni operative relative alla dilazione delle somme iscritte a ruolo. L'art. 19 del DPR 602/73 (così come modificato dal DL 248/2007, conv. L. 31/2008) prevede che la rateazione delle somme iscritte a ruolo possa avvenire in un massimo di settantadue rate mensili, e che la richiesta debba essere inoltrata all'Agente della Riscossione. In primo luogo, Equitalia rileva che: - non sono differibili le somme per le quali il ruolo costituisce lo strumento ordinario di pagamento; - per i crediti contributivi, resta ferma la possibilità di avvalersi della dilazione, in un massimo di sessanta rate mensili, prevista dall'art. 3 co. 3-bis, della L. 178/2002. La rateazione delle somme può essere concessa solo in presenza di situazioni di temporanea obiettiva difficoltà, ravvisabili in ipotesi di: - stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio; - contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie; - precaria situazione reddituale. Per la richiesta di dilazione delle somme di importo superiore a 50.000,00 euro, è necessaria la prestazione di idonea garanzia mediante: - polizza fideiussoria; - fideiussione; - ipoteca di cui all'art. 77 del DPR 602/73; - ipoteca volontaria (la prestazione di tale garanzia deve essere autorizzata dall'Ente creditore). Si evidenzia che le somme da garantire non sono costituite dal solo debito con l'Ente impositore, ma dall'intero debito, comprensivo quindi di: - interessi di mora; - interessi di dilazione; - aggi di riscossione; - spese di esecuzione; - spese di notifica.
Fonte: ilsole24ore del 7 aprile 2008, p. 35
Beni strumentali posseduti per una parte dell'anno - Ragguaglio ai giorni di effettivo possesso - Novità delle istruzioni ai Modelli di dichiarazione DI BONGI
Riguardo alle novità contenute nelle istruzioni relative al Modello UNICO 2008, si segnala che, qualunque sia il prospetto dati da compilare contenuto nel nuovo Modello di dichiarazione (società di comodo, parametri, studi di settore, indicatori di normalità), il criterio di computo del valore dei beni strumentali sarà identico e consisterà nella somma tra: - il "valore pieno" dei beni strumentali posseduti per l'intero esercizio; - il "valore ragguagliato" in giorni per i beni strumentali acquistati o ceduti nel corso dell'esercizio. Alla luce delle nuove istruzioni ministeriali, un bene strumentale acquistato l'1.12.2007 dovrà essere valutato indicando i 31/365 del suo valore, mentre un bene strumentale ceduto il 30.9.2007 sarà valutato indicando i 273/365 del suo costo storico.
Fonte: italiaoggi del 8 aprile 2008, p. 38
ONLUS, APS, associazioni riconosciute - Destinazione del 5 per mille dell'IRPEF - Elenchi provvisori dei destinatari per il 2008 DI SACCARO
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet gli elenchi provvisori dei soggetti ai quali è possibile destinare il 5 per mille dell'IRPEF 2008, relativo ai redditi del 2007. I contribuenti potranno destinare una parte dell'imposta ai soggetti beneficiari compilando l'apposito riquadro del Modello 730/2008 o del Modello UNICO 2008. Coloro che non presentano la dichiarazione dei redditi potranno effettuare la scelta tramite la compilazione dell'apposita scheda allegata al CUD. Gli elenchi provvisori sono 4. Il primo indica gli enti del settore no profit, quali le ONLUS, le associazioni di promozione sociale (APS), le associazioni riconosciute in possesso di determinati requisiti e le fondazioni nazionali di carattere culturale. L'elenco è stato predisposto in base alle comunicazioni pervenute direttamente all'Agenzia delle Entrate. Qualora si riscontrassero errori, è possibile correggerli rivolgendosi direttamente alla DRE competente entro il 14.4.2008. I legali rappresentanti di tali enti devono, inoltre, spedire, entro il 30.6.2008, a pena di decadenza dal beneficio, una raccomandata che conferma la persistenza dei requisiti indicati per l'ammissione all'elenco. Il secondo elenco, redatto dal Ministero dell'Università, indica gli enti della ricerca scientifica e dell'università. Il terzo riguarda gli enti della ricerca sanitaria individuati dal Ministero della Sanità. Il quarto elenco indica le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, i cui nominativi sono stati trasmessi all'Agenzia delle Entrate dal CONI.
Fonte: ilsole24ore del 8 aprile 2008, p. 31
Stock option - Mantenimento di un investimento minimo nelle azioni oggetto di offerta - Determinazione (ris. Agenzia Entrate 7.4.2008 n. 133) DI SANTACROCE
Secondo la risoluzione, l'esclusione dal reddito del valore delle azioni assegnate nell'ambito dei piani di stock option [art. 51 co. 2 lett. g-bis) e co. 2-bis del TUIR], subordinata al mantenimento nel quinquennio di un investimento in titoli almeno pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto, è subordinata alle seguenti condizioni: - in primo luogo, il "valore" delle azioni al momento dell'assegnazione deve essere individuato nel valore normale determinato ai sensi dell'art. 9 co. 4 del TUIR; - in secondo luogo, nella determinazione di tale valore non si può tenere conto delle commissioni eventualmente dovute a intermediari. Ad avviso dell'Agenzia, inoltre, il dipendente può legittimamente provvedere a versamenti integrativi in denaro che incrementino il valore delle azioni, in modo da potere soddisfare con maggiore facilità la condizione relativa all'investimento minimo da detenere nei cinque anni successivi.
Stock option - Diritti di stock appreciation - Assoggettamento a tasssazione dell'incremento di valore delle azioni (DRE Lombardia) DI TOGNOLO
Secondo la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, non possono beneficiare dell'esclusione dal reddito ai sensi dell'art. 51 co. 2 lett. g-bis) del TUIR i piani di stock appreciation rights (SAR). Dal momento che tali piani prevedono l'assegnazione di azioni in misura pari al controvalore dell'incremento del prezzo delle azioni offerte, verrebbe meno la condizione qualificante dei piani di stock option "tradizionali". Il dipendente, infatti, diverrebbe automaticamente titolare di un numero di azioni corrispondente all'incremento di valore dei titoli stessi senza alcun esborso (c.d. cashless exercise) e verrebbe, così, meno l'obiettivo che si prefigura l'art. 51 co. 2 lett. g-bis) del TUIR, rappresentato dall'agevolazione della fidelizzazione dei dipendenti attraverso l'attribuzione del diritto ad acquistare i titoli.
Fonte: ilsole24ore del 8 aprile 2008, p. 32
Imposta di bollo - Istanze di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo - Esclusione da imposta (ris. Agenzia Entrate 7.4.2008 n. 135) DI REDAZ
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 7.4.2008 n. 135 precisa che le istanze volte ad ottenere la rateazione delle somme iscritte a ruolo, di cui all'art. 19 del DPR 602/72, possono essere redatte senza l'applicazione dell'imposta di bollo. L'Agenzia delle Entrate sottolinea, infatti, come, l'applicazione dell'imposta di bollo sia prevista per "istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili" (art. 3 tariffa allegato A parte I del DPR 642/72). Poiché nè gli agenti della riscossione, nè i soggetti che svolgono funzioni pubbliche relative alla riscossione, cui sono rivolte le istanze volte ad ottenere la rateazione delle somme iscritte a ruolo, rientrano tra i soggetti sopra elencati, tali istanze possono essere redatte senza l'applicazione dell'imposta di bollo.
Fonte: ilsole24ore del 8 aprile 2008, p. 32
Società di persone commerciali e imprenditori individuali - Modello per la determinazione della base imponibile sulla base del bilancio - Convenienza rispetto al metodo semplificato DI GAIANI
Entro il 30.5.2008, le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali, in contabilità ordinaria, che già dal periodo d'imposta 2008 intendono esercitare l'opzione per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole proprie delle società di capitali, devono valutare quale possa essere il risparmio fiscale derivante da tale scelta. Tale analisi andrà compiuta con riferimento all'intero triennio 2008-2010, dal momento che, per detto periodo, l'opzione è irrevocabile. Ad esempio, occorre tenere presente che, per le società di capitali: - i costi soggetti a limiti di deducibilità ai fini IRES (es. spese di telefonia, costi relativi agli autoveicoli aziendali) sono deducibili per l'intero importo stanziato a Conto Economico (in assenza di opzione, tali oneri sono invece deducibili nell'ammontare fissato dal TUIR); - le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali concorrono alla determinazione della base imponibile se classificate, rispettivamente, nelle voci A.5 o B.14 del Conto Economico (in assenza di opzione, tali componenti sono invece irrilevanti, in quanto non inclusi tra quelli elencati dall'art. 5-bis del DLgs. 446/97); - le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni patrimoniali concorrono in ogni caso alla determinazione della base imponibile (in assenza di opzione, tali componenti sono invece irrilevanti, in quanto non inclusi tra quelli elencati dall'art. 5-bis del DLgs. 446/97); - le sopravvenienze attive e passive sono imponibili e deducibili, a condizione che non siano correlate a componenti reddituali irrilevanti (in assenza di opzione, tali componenti sono invece irrilevanti, in quanto non inclusi tra quelli elencati dall'art. 5-bis del DLgs. 446/97).
Fonte: ilsole24ore del 8 aprile 2008, p. 31
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