Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Soggetti non tenuti alla fatturazione - Trasmissione telematica dei corrispettivi - Farmacie di Marcello Taramusi
L'art. 1 co. 327 della L. 296/2006 stabilisce che l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, introdotto dall'art. 37 del DL 223/2006, sarà differenziato e graduale, nel senso che decorrerà dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro l'1.6.2008. Ad oggi, l'obbligo di certificazione dei corrispettivi, mediante scontrino o ricevuta fiscale, non si applica alle imprese della grande distribuzione che si siano avvalse della facoltà di trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, i corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 633/72), così come previsto dall'art. 1 co. 429 della L. 311/2004. In ogni caso, in base all'art. 2 co. 30 del DL 262/2006, chi provvede alla suddetta trasmissione telematica, fatta eccezione per il settore della grande distribuzione commerciale, non è esonerato dal rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale; tale obbligo probabilmente cesserà quando saranno disciplinate le modalità di emissione di uno scontrino senza valenza fiscale, in relazione alla trasmissione obbligatoria. Il quadro normativo così delineato pone alcuni problemi di coordinamento con riferimento alla documentazione fiscale richiesta per l'acquisto di farmaci, al fine di fruire delle detrazioni previste ai fini IRPEF. L'art. 1 co. 28 della L. 296/2006 ha infatti previsto che la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Ora, se l'ipermercato ha optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, consentita - come detto - ai soggetti della grande distribuzione, i c.d. "corner" farmaceutici collocati al suo interno non potranno emettere lo scontrino fiscale, ma al più utilizzare un registratore di cassa "defiscalizzato", non idoneo alla documentazione dell'acquisto ai fini fiscali. In tale ipotesi, l'unico documento valido ai fini fiscali rimane la fattura. Analogo problema si porrà per le farmacie, allorché anch'esse saranno obbligate alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
Fonte: ilsole24ore - giovedì 01 marzo 2007, p. 28
Revisione del regime fiscale delle cessioni e locazioni di fabbricati (circ. Agenzia Entrate 1.3.2007 n. 12)
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di Tosoni, Busani (Sole24ore), Ricca (Italia Oggi)
Con la circolare in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte dall'art. 35 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), riguardanti il riordino del regime applicabile, ai fini delle imposte indirette, alle cessioni e locazioni immobiliari. Con particolare riferimento alle modalità della rettifica della detrazione, nel passaggio dal regime di imponibilità a quello di esenzione, viene chiarito che la rettifica va eseguita: - in base all'art. 19-bis2 co. 4 del DPR 633/72, ossia in relazione all'impiego del bene nell'effettuazione di operazioni esenti; - ovvero, per i soggetti passivi che applicano il pro rata di cui all'art. 19 co. 5, in caso di variazione della percentuale di detrazione di oltre dieci punti. Posto che il c.d. "periodo di osservanza fiscale" è pari, per i fabbricati, a dieci anni, va escluso che possano assumersi, quale termine di decorrenza del decennio, momenti diversi dall'acquisto o dall'ultimazione dell'immobile, quali - per esempio - il compimento del quadriennio o la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Riguardo, inoltre, all'esonero "transitorio" dall'obbligo di rettifica, è stato precisato che il medesimo: - si applica limitatamente alle operazioni per le quali il regime di esenzione discenda dalle modifiche introdotte dal DL 223/2006 (e non anche qualora l'immobile doveva ritenersi destinato all'effettuazione di operazioni esenti già in base alla disciplina vigente anteriormente al 4.7.2006); - per i fabbricati strumentali utilizzati ai fini dell'effettuazione di operazioni imponibili in base ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del DL 223/2006, implica che la rettifica va eseguita solo qualora, per i "nuovi" contratti, non si sia optato per l'imponibilità. Tra gli altri chiarimenti, si ricorda anche quello relativo alla fatturazione di acconti con applicazione dell'IVA: il passaggio dal regime di imponibilità a quello di esenzione, nel periodo intercorrente tra il pagamento dell'acconto e la corresponsione del prezzo residuo, non legittima l'adozione della procedura di variazione in diminuzione (di cui all'art. 26 del DPR 633/72); per evitare una duplicazione d'imposta in sede di rogito, l'imposta proporzionale di registro deve essere applicata su una base imponibile calcolata al netto degli acconti già assoggettati a IVA. Analogo scomputo va operato nell'ipotesi in cui, nei quattro anni successivi all'ultimazione del fabbricato, sia stato pagato un acconto con IVA e, successivamente, sia stato versato il prezzo residuo in regime di esenzione.
Fonti: Sole24ore, Italia Oggi
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Novità del DL 223/2006 e della L. 296/2006
Tra le novità introdotte dal DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), dal DL 262/2006 (conv. L. 286/2006) e dalla L. 296/2006, delle quali occorre tenere conto in sede di predisposizione del bilancio dell'esercizio 2006 (ai fini dello stanziamento della fiscalità corrente e differita), si segnalano: - le limitazioni alla deducibilità dal reddito di impresa degli ammortamenti e dei canoni di leasing relativi a fabbricati strumentali; - la riduzione della quota massima deducibile nell'esercizio degli ammortamenti dei marchi, che passa a 1/18 del costo, rispetto alla misura predentemente applicata di 1/10 del costo stesso; - l'aumento della quota massima deducibile nell'esercizio degli ammortamenti dei brevetti e degli altri diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, che passa da un terzo del costo al 50% del costo stesso; - le nuove regole in materia di riporto delle perdite fiscali; - i nuovi limiti alla deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli.
Fonte: ilsole24ore 5 marzo 2007
Privacy - Misure di sicurezza
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Utilizzo della posta elettronica e di internet nei rapporto di lavoro - Linee guida del Garante
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di Cherchi, Toffoletto (Sole24ore) e Ciccia (Italia Oggi)
Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato, in data 1.3.2007, le linee guida relative all'utilizzo della posta elettronica e della rete Internet sul posto di lavoro. In esse si precisa, tra l'altro, che: - il datore di lavoro deve informare i dipendenti di eventuali restrizioni sull'uso di Internet e delle modalità di uso privato della posta elettronica, specificando i tempi di conservazione dei dati e le conseguenze previste in caso di utilizzo scorretto; - sono vietati i controlli a distanza (tramite sistemi in grado di leggere i contenuti della posta elettronica o di tracciare la navigazione su Internet); - sono possibili ispezioni non mirate, ma realizzate, ad esempio, per verificare lo stato di sicurezza del sistema aziendale; - in caso di assenza improvvisa e prolungata dal lavoro di un dipendente, l'azienda può attivare un sistema di risposta automatica di irreperibilità. Il dipendente, peraltro, può incaricare un proprio collega di leggere la posta girando all'azienda quella fondamentale per il lavoro.
Fonti: Sole24ore, Italia Oggi
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Accertamento - Accertamento e controlli - Studi di settore - Comunicazione dei dati rilevanti
Soggetti Obbligati
Nell'art. 1 co. 19 primo periodo della L. 296/2006 è stabilito che, nei confronti dei soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalità economica idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati o rapporti di lavoro irregolari. A tali fini sono stati predisposti appositi modelli riguardanti i contribuenti che: - hanno iniziato l'attività nel 2006; - hanno un periodo d'imposta diverso dai 12 mesi; - esercitano un'attività per la quale non risultano applicabili né studi di settore né parametri; - esercitano un'attività per la quale si applicano i parametri, ma si trovano in un periodo di non normale svolgimento della stessa. Fonte: Italia Oggi ''Studi di settore senza eccezioni'' - Liburdi
Modifiche al regime di deducibilità dei costi di Giovanni Bosco
Per effetto delle modifiche recate all'art. 164 del TUIR da parte del DL 262/2006 (convertito nella L. 286/2006), il regime dei costi dei veicoli utilizzati da imprese e professionisti è stato reso notevolmente più restrittivo, riducendo la percentuale di deducibilità di alcune fattispecie e prevedendo, per talune altre, un regime di completa indeducibilità. Più precisamente, già dal 2006: - continuano a non subire limitazioni alla relativa deducibilità i costi dei veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e dei veicoli adibiti ad uso pubblico; - continuano ad essere deducibili nella misura dell'80%, con i preesistenti limiti di costo ammortizzabile, i costi dei veicoli di agenti e rappresentanti; - si riduce dal 50% al 25% la percentuale dei costi deducibili dei veicoli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, sempre con i preesistenti limiti di costo ammortizzabile; - i costi dei veicoli concessi in uso ai dipendenti sono deducibili nel limite dell'ammontare che concorre a formare il reddito in natura dei dipendenti medesimi; - i costi dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali, dei veicoli adibiti ad uso pubblico e dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti non sono deducibili, neanche in parte. Per la quantificazione del reddito in natura in capo ai dipendenti, si ricorda che l'incremento dal 30% al 50% delle percorrenze convenzionali risultanti in base alle tariffe ACI decorre dal 2007, mentre risulta già applicabile all'impresa per il 2006 la quantificazione dei costi deducibili per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti in base al fringe benefit dei medesimi (calcolato, quindi, ancora per tale annualità in base al 30% delle percorrenze convenzionali).
FONTE: ilsole24ore - 12 marzo 2007 - L'esperto risponde
Saldo IVA 2006 - Termine del 16.3.2007 di Tonino Morina
Il 16.3.2007 scadrà il termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2006, ferma restando la possibilità, per i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA nell'ambito del modello UNICO, di pagare il saldo IVA entro i termini previsti per i pagamenti di UNICO 2007, con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese (o frazione di mese) successivo al 16.3.2007. Il versamento dell'IVA a debito può essere rateizzato, al tasso fisso dello 0,50% mensile, in un numero di rate che va da un minimo di due ad un massimo di nove (dal 16.3.2007 al 16.11.2007). La rateizzazione può avvenire anche nel caso di differimento del pagamento entro il termine previsto per il versamento delle somme derivanti dal modello UNICO 2007, nel qual caso la prima rata scadrà entro tale termine e, conseguentemente, vi sarà una riduzione del numero massimo delle rate mensili con il quale è possibile frazionare il pagamento, poiché il versamento rateale deve sempre terminare a novembre.
Fonte: ilsole24ore del 15 marzo 2007 p. 34
Elenchi clienti e fornitori - Proroga dei termini di presentazione - Bozza di provvedimento (comunicato stampa Agenzia Entrate 16.3.2007) di Franco Ricca
L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 16.3.2006, ha reso noto che è stata rimandata al 15.10.2007 la prima scadenza per la trasmissione telematica dell'elenco clienti e fornitori, di cui all'art. 37 co. 8 e 9 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006). Infatti, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che deve, fra l'altro, indicare il termine per la prima trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori è attualmente all'esame del Garante per la protezione dei dati personali, sicchè non è stato possibile rendere operativo l'obbligo entro la data prevista dal DL 223/2006, che la fissava al 29.4.2007 (60 giorni dalla comunicazione dati IVA di febbraio). Il provvedimento attualmente all'esame del Garante prevede come prima scadenza la data del 15.10.2007, ma tale data dovrebbe riguardare i contribuenti che appartengono al regime ordinario di versamento dell'imposta, mentre il termine dovrebbe scadere il 15.11.2007 per i contribuenti con un volume di affari non superiore a 309.874,14 euro (prestazioni di servizi) o 516.456,90 euro (cessione di beni) che, su opzione, possono effettuare i versamenti IVA con periodicità trimestrale. In ogni caso - precisa il comunicato stampa - l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate avverrà nel rispetto dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), ovvero almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per la comunicazione telematica degli elenchi.
Fonte: Italia Oggi, del 17 marzo 2007, p. 42
Realizzazione degli investimenti - Proroga dei termini - Novità della legge di conversione del DL 300/2006 - Sospensione (comunicato stampa Agenzia Entrate 21.3.2007) di Amedeo Sacrestano
L'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa diffuso il 21.3.2007, ha disposto la sospensione degli effetti dell'art. 4-bis del DL 28.12.2006 n. 300, conv. L. 17/2007 (il c.d. decreto "milleproroghe"), con cui il Legislatore era intervenuto in materia di credito d'imposta per le aree svantaggiate (art. 8 della L. 23.12.2000 n. 388) concedendo una proroga del termine per il completamento dell'investimento programmato (rispettivamente al 31.12.2007 ed al 31.12.2008) a favore di coloro che avessero ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006. L'Agenzia delle Entrate ha probabilmente evitato, in tal modo, l'apertura di una procedura formale d'infrazione a carico dell'Italia per violazione dell'art. 88 del Trattato CE che, nel caso di proroga degli effetti di un regime di aiuto, richiede una preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i bonus maturati con riferimento a investimenti effettuati a partire dall'1.1.2007 non potranno essere spesi in compensazione fino a che la Commissione Europea non ne avrà stabilito la compatibilità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. Inoltre, poiché tra la data di entrata in vigore (27.2.2007) dell'art. 4-bis del DL 300/2006, conv. L. 17/2007 ed il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate sono trascorse alcune settimane, ci si può domandare cosa accada ai beneficiari del bonus che l'abbiano utilizzato in compensazione prima del comunicato ufficiale.
Fonte: ilsole24ore, del 22 marzo 2007, p. 28
Società non operative - Istanza per la disapplicazione della disciplina - Rapporti con la disciplina dello scioglimento agevolato di Deotto
La tempistica prevista per le risposte alle istanze di disapplicazione della disciplina delle società non operative (art. 30 co. 4-bis della L. 724/94) rischia di interferire con quanto previsto dall'art. 1 co. 111 e ss. della L. 296/2006 in materia di scioglimento agevolato delle medesime società. Le disposizioni sullo scioglimento agevolato, infatti, subordinano i benefici fiscali in tema di imposte dirette e indirette allo "status" di società non operativa per il periodo d'imposta 2006. Le società che hanno avanzato interpello e che ricevono risposta positiva successivamente al 31.5.2007 (ultima data utile per la delibera di scioglimento), se hanno precedentemente deliberato la liquidazione si ritroverebbero, quindi, a dovere subire la tassazione ordinaria. Per questo motivo, potrebbe essere ipotizzabile una proroga del termine attualmente previsto per le delibere di scioglimento, per esempio facendolo coincidere con quello per la presentazione dei modelli UNICO. Fonte: ilsole24ore, 29.03.2007, p. 27
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