Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Bonus straordinario per le famiglie - Novità del DL 185/2008 (messaggio INPS 19.1.2009 n. 1291) DI REDAZ.
L'INPS, con il messaggio 19.1.2009 n. 1291, fornisce le prime istruzioni sul bonus straordinario per famiglie e pensionati non economicamente autosufficienti, previsto dal DL 185/2008 (attualmente in fase di conversione in legge). In particolare, nel messaggio in commento, l'Istituto: - riepiloga i requisiti necessari per fruire del bonus, il quale è parametrato alla situazione reddituale e al numero dei componenti del nucleo familiare e va da un minimo di 200,00 euro (per i pensionati unici componenti del nucleo familiare con un reddito fino a 15.000,00 euro) ad un massimo di 1.000,00 euro (per i nuclei familiari con componenti portatori di handicap e reddito fino a 35.000,00 euro); - ricorda che, in virtù delle modifiche introdotte dalla Camera al testo originario del DL 185/2008, il termine per la presentazione ai sostituti d'imposta della richiesta di erogazione del beneficio, sulla base della situazione familiare e del reddito complessivo familiare dell'anno 2007, è stato prorogato dal 31.1.2009 al 28.2.2009.
Fonte: ilsole24ore del 21 gennaio 2009, p. 26
Spese di rappresentanza - Nuovi criteri di deducibilità (DM 19.11.2008) DI SANTACROCE - GAIANI - GIORGETTI - RIZZARDI
L'art. 1 co. 2 del DM 19.11.2008 individua il parametro idoneo a misurare la congruità delle spese di rappresentanza, atto a determinarne la relativa deducibilità dal reddito d'impresa. In particolare, le spese di rappresentanza sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le stesse sono sostenute, in misura pari: - all'1,3% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10.000.000,00; - allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10.000.000,00 e fino a 50.000.000,00 di euro; - allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50.000.000,00. A titolo esemplificativo, si supponga che nel 2008 siano conseguiti ricavi per un ammontare pari a 55.000.000,00 di euro. Il plafond di deducibilità relativo al medesimo esercizio è pari a euro 335.000,00, ottenuto dalla somma tra: - 0,013 x 10.000.000,00 = 130.000,00; - 0,005 x 39.999.999,99 (50.000.000,00 - 10.000.000,01) = 200.000,00; - 0,001 x 4.999.999,99 (55.000.000,00 - 50.000.000,01) = 5.000,00. La deduzione delle spese di rappresentanza sostenute nel 2008 è dunque ammessa fino a un massimo di 335.000,00 euro (130.000,00 + 200.000,00 + 5.000,00); l'eventuale eccedenza è comunque definitivamente indeducibile. Per le imprese individuali e le società neocostituite, è previsto che le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile (art. 1 co. 3 del DM 19.11.2008).
Fonte: ilsole24ore del 21 gennaio 2009, Le Guide del Professionista, pp. 3 - 8
Movimentazioni dei conti correnti degli amministratori - Effetti sulla società - Accertamento d'ufficio (Cass. 21.1.2009 n. 1452) DI ALBERICI
Le indagini bancarie sono da ritenersi legittime anche se estese a soggetti diversi dal contribuente "accertato" quali, ad esempio, i congiunti del contribuente stesso o gli amministratori della società. Quanto esposto non soffre deroga nell'ipotesi di accertamento d'ufficio (ovvero di rettifica eseguita nei confronti di un soggetto che ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi), quindi è legittima la determinazione dell'imponibile basata sulle movimentazioni bancarie derivanti dai conti correnti intestati all'amministratore della società.
Fonte: italiaoggi del 23 gennaio 2009, p. 33
Mancato versamento dell'acconto - Ravvedimento nei trenta giorni - Termine del 28.1.2009 DI MORINA
Entro il 28.1.2009 sarà possibile regolarizzare l'omesso versamento dell'acconto IVA con il pagamento della sanzione ridotta pari, dopo le modifiche apportate dal DL 185/2008, ad 1/12 del minimo, corrispondente al 2,5% dell'importo non versato. Entro il 31.7.2009, invece, coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2008, la violazione in esame può essere regolarizzata con l'applicazione della sanzione ridotta pari ad 1/10 del minimo, corrispondente al 3% dell'importo non versato. In entrambi i casi, il ravvedimento presuppone il versamento, oltre che delle suddette sanzioni, dell'importo non versato e degli interessi, nella misura del 3%.
Fonte: ilsole24ore del 23 gennaio 2009, p. 24
Monitoraggio dei crediti d'imposta - Novità del DL 185/2008 DI SACRESTANO
Il DL 185/2008 prevede, all'art. 29, l'estensione della procedura per monitorare la fruizione dei crediti d'imposta di cui all'art. 5 del DL 138/2002 anche ai crediti d'imposta di più recente istituzione, tra cui a quello per la ricerca e sviluppo. Con tale procedura si intende delimitare l'utilizzo delle agevolazioni fiscali entro predeterminati limiti finanziari, facendo venir meno il meccanismo della fruizione automatica. Infatti, coloro che ritengono di poter accedere all'agevolazione fiscale dovranno, in via preventiva, trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate un'apposita istanza. Si potrà beneficiare dell'agevolazione solo previo assenso dell'Agenzia delle Entrate medesima. Attraverso detta procedura, inoltre, l'Agenzia delle Entrate verificherà, nel corso del 2009, l'esistenza di risorse impegnate nei predetti crediti d'imposta non utilizzate o non utilizzabili e provvederà a versare gli importi accertati su capitoli di spesa differenti del bilancio dello Stato.
Fonte: ilsole24ore del 26 gennaio 2009, p. 6
Criterio del fair value - Effetti sulla redazione dei bilanci DI RINALDI - VIGANO' - LAI
L'attuale condizione di crisi dei mercati internazionali ha ridotto la fiducia nelle valutazioni di bilancio basate sul criterio del fair value. Tale criterio, infatti, attua una sostanziale dipendenza del bilancio dalla quotazione dei titoli, con la conseguenza che acute crisi di mercato producono profonde svalutazioni patrimoniali. Ciò è tanto più vero per le imprese finanziarie e creditizie, il cui patrimonio è in gran parte composto da strumenti finanziari. Inoltre, con riferimento alle banche, l'accordo di Basilea 2 comporta condizioni più restrittive per l'erogazione del credito in situazione di svalutazione degli asset di bilancio, acuendo la carenza di liquidità e la crisi stessa del sistema. Secondo Viganò, tali imprese dovrebbero fornire una informativa di carattere volontario in modo da alimentare la fiducia del sistema nella loro posizione patrimoniale e reddituale.
Fonte: ilsole24ore del 26 gennaio 2009, p. 4
Assunzioni in aree svantaggiate - Assunzioni effettuate nel 2008 - Approvazione del modello di comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate DI MORINA
Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato, con provvedimento del 26.1.2009, il modello di comunicazione relativa al credito d'imposta per nuove assunzioni in aree svantaggiate (Modello C/IAL), unitamente alle relative istruzioni, da presentare ai sensi dell'art. 6 co. 4 del DM 12.3.2008. Il modello: - deve essere utilizzato dai datori di lavoro che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza (Modello IAL) di attribuzione del credito d'imposta, previsto dall'art. 2 co. 539-547 della L. 244/2007, per comunicare i dati relativi alla verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale; - deve essere presentato, in via telematica, dalle ore 10:00 del 2.2.2009 alle ore 24:00 del 31.3.2009, utilizzando il prodotto di gestione denominato "COMUNICAZIONE IAL" reso disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 29.1.2009. La comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito, già prenotata, relativa all'anno nel quale la stessa deve essere presentata; il suo mancato invio comporta i medesimi effetti del mancato mantenimento del livello occupazionale e, dunque, la decadenza dal beneficio a partire dall'anno in cui la comunicazione deve essere presentata.
Fonte: ilsole24ore del 27 gennaio 2009, p. 26
Abolizione del libro soci - Conseguenze sulla disciplina del trasferimento delle quote - Novità del DL 185/2008 convertito DI BUSANI
L'art. 16 co. 12-septies del DL 185/2008, inserito in sede di conversione in L. 28.1.2009 n. 2, elimina il libro soci dal novero dei libri sociali obbligatori (a decorrere dal 29.3.2009). L'abrogazione del libro soci nelle srl determina una serie di rilevanti conseguenze, in particolare, in materia di trasferimento delle quote. Esso, infatti, avrà efficacia nei confronti della società non più, chiaramente, dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, ma dal deposito (protocollazione) dell'atto al Registro delle Imprese. Ciò desta talune perplessità, in quanto la semplice protocollazione non rende l'atto visibile a chi esegue una visura camerale e perché potrebbe anche accadere che l'atto depositato (e protocollato) non sia successivamente iscritto. Si consideri, inoltre, che, nella disciplina ancora vigente, gli amministratori, in quanto tenuti ad iscrivere l'atto di trasferimento nel libro soci, possono opporsi nel caso di cessione di partecipazioni in violazione di clausole statutarie. Con l'eliminazione del libro soci, ciò non sarà più possibile, determinando la necessità di interrogarsi: - su come valutare l'atto iscritto abusivamente; - sulle contromisure da adottare per prevenire o eliminare un'iscrizione abusiva; - sulla responsabilità del professionista che deposita gli atti in violazione delle disposizioni statutarie.
Fonte: ilsole24ore del 29 gennaio 2009, p. 25
Deducibilità dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES in misura pari al 10% - Novità del DL 185/2008 convertito - Risposte dell'Agenzia delle Entrate ai quesiti di Telefisco 2009 DI TOSONI
Relativamente alla parziale deducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte dirette, nelle risposte fornite nel corso di Telefisco 2009, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che: - la deduzione compete in ogni caso nella misura forfetaria del 10%, indipendentemente dalla quota di IRAP riferibile agli interessi passivi e alle spese del personale dipendente; - in ogni caso, il beneficio non spetta se non vengono sostenuti interessi passivi e/o costi relativi al personale; - relativamente ai rimborsi, il 10% dell'IRAP rappresenta il massimo importo deducibile dalle imposte sui redditi e non il massimo importo rimborsabile. Con riferimento alle società che applicano il regime del consolidato fiscale (artt. 117 e ss. del TUIR), è stato chiarito che la deduzione va applicata comunque dalla singola società che ne matura i presupposti, concorrendo in tal modo alla determinazione dell'imponibile di gruppo. Per quanto concerne i rimborsi, la società consolidante presenta la relativa istanza tenendo conto degli imponibili IRES determinati dalle singole società; per i periodi precedenti l'opzione, l'istanza va presentata dalle singole società. In relazione alle società "trasparenti", l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'istanza di rimborso deve essere presentata dai soci, sulla base dell'imponibile IRPEF/IRES rideterminato tenendo conto del reddito attribuito per trasparenza dalla singola società "trasparente" (e ricalcolato da quest'ultima tenendo conto della deduzione).
Fonte: ilsole24ore del 29 gennaio 2009, p. 5
Incongruenze tra i costi e i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche dell'attività svolta - Legittimità dell'accertamento (Cass. 19.1.2009 n. 1136) DI PARENTE
L'avviso di accertamento è legittimo qualora i ricavi dichiarati dal contribuente "accertato" siano scarsamente attendibili. In particolare, la Corte di Cassazione rileva che: - ove l'Ufficio motivi sufficientemente l'accertamento, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ai ricavi e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, la rettifica può ritenersi legittima; - non è necessario che la rettifica sia preceduta dal riscontro analitico della congruenza e della verosomiglianza dei singoli cespiti di reddito dichiarati dal contribuente.
Fonte: ilsole24ore del 9 febbraio 2009, p. 4
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