\\ Studio Campagnola : Storico : Rassegna stampa (inverti l'ordine)

Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.

Di Dr E. D Amico (del 20/03/2009 @ 12:24:31, in Rassegna stampa, linkato 1697 volte)

Deducibilità in base al ROL - Norma transitoria - Applicazione della franchigia di 10.000 euro per il 2008 DI LIBURDI

Con riferimento all'applicazione del meccanismo del ROL dell'art. 96 del TUIR per determinare l'importo di interessi deducibile, l'art. 1 co. 34 della L. 244/2007 prevede che per il primo (2008 per i soggetti "solari") e il secondo periodo d'imposta (2009 per i soggetti "solari") di applicazione della disciplina, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro. Secondo l'Autore, la norma transitoria citata deve essere intesa nel senso di garantire la deducibilità di un ammontare di interessi passivi almeno pari a 10.000 euro nel 2008 (e, quindi, almeno pari a 5.000 euro nel 2009) a prescindere dal fatto che il risultato operativo lordo si presenti negativo. In tal senso, peraltro, sembrerebbero esprimersi le istruzioni al Modello UNICO 2009 SC ai fini della compilazione del prospetto per la determinazione degli interessi deducibili di cui ai righi RF118 - RF121.

Fonte: italiaoggi del 20 marzo 2009, p. 31

 
Di Dr E. D Amico (del 20/03/2009 @ 12:26:11, in Rassegna stampa, linkato 777 volte)

IVA per cassa - Ambito soggettivo - Volume d'affari non superiore a 200.000 euro DI CRISCIONE - PORTALE

Il 17.3.2009, il Consiglio UE ha autorizzato l'esigibilità differita dell'IVA prevista dall'art. 7 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009). È ora in fase di approvazione il DM che stabilisce il volume d'affari che i soggetti passivi, in qualità di cedenti/prestatori, devono possedere per usufruire dell'agevolazione. Esso è stato fissato nella misura di 200.000,00 euro, sicché l'IVA esposta in fattura può essere versata una volta ottenuto il pagamento del corrispettivo a condizione che il cedente/prestatore, che abbia indicato, nel documento emesso, di volersi avvalere di tale beneficio, non abbia un volume d'affari superiore alla suddetta soglia. L'imposta deve essere, in ogni caso, versata entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile, salvo il caso in cui il cessionario/committente, prima di avere pagato il corrispettivo, sia sottoposto ad una procedura concorsuale o esecutiva. Si ricorda, inoltre, che l'esigibilità differita in esame presuppone che il cessionario/committente sia un soggetto passivo, mentre restano escluse dall'agevolazione sia le operazioni poste in essere da soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'IVA, sia quelle effettuate nei confronti di cessionari/committenti che applicano il "reverse charge".

Fonte: ilsole24ore del 20 marzo 2009, p. 33

 
Di Dr E. D Amico (del 01/04/2009 @ 09:50:25, in Rassegna stampa, linkato 699 volte)

Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande - Deducibilità al 75% - IVA non detratta - Indeducibilità (ris. Agenzia Entrate 31.3.2009 n. 84) DI SANTACROCE

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31.3.2009 n. 84 fornisce chiarimenti sul trattamento, ai fini IRES e IRAP, dell'IVA non detratta relativa a prestazioni alberghiere ed a somministrazioni di alimenti e bevande. In particolare, secondo l'Agenzia, l'IVA non detratta e compresa nel costo sostenuto per le prestazioni alberghiere e di ristorazione non può essere dedotta dalla base imponibile IRES e IRAP: - sia nel caso in cui il contribuente disponga della fattura relativa al bene o servizio ricevuto e scelga di non detrarre l'imposta; - sia nel caso in cui il contribuente abbia deciso di non richiedere all'albergatore o al ristoratore l'emissione della fattura non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (come previsto dall'art. 22 co. 1 n. 2 del DPR 633/72) e riceva, quindi, dal prestatore del servizio un documento diverso dalla fattura, non recante specifica indicazione dell'IVA gravante sul corrispettivo pagato per la prestazione medesima.

Fonte: ilsole24ore del 1 aprile 2009, p. 29

 
Di Dr E. D Amico (del 01/04/2009 @ 09:52:25, in Rassegna stampa, linkato 740 volte)

Fattispecie di riciclaggio - "Provenienza" da delitto non colposo di denaro, beni o altre utilità DI CERQUA

L'art. 648-bis c.p. punisce con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032,00 a 15.493,00 euro chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Oggetto materiale del reato possono essere, quindi, denaro, beni o altre utilità. Essi, inoltre, devono essere "provenienti" da un qualsiasi delitto, purché non colposo. In ordine alla effettiva individuazione dei c.d. "delitti presupposto" della fattispecie di riciclaggio sussistono talune incertezze. Secondo una prima ricostruzione, l'espressione utilizzata dal legislatore sarebbe così ampia da comprendere non solo i delitti funzionalmente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad esempio, corruzione e appropriazione indebita), ma anche i delitti privi di tali caratteristiche, come le fattispecie penali tributarie. Secondo una differente ricostruzione, invece, le fattispecie penali tributarie sarebbero idonee a costituire "delitto presupposto" del riciclaggio soltanto quando determinano effettivamente un afflusso di denaro (attraverso, ad esempio, indebiti rimborsi o corrispettivi per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti), ma non quando garantiscono semplicemente un "risparmio" d'imposta.

Fonte: ilsole24ore del 1 aprile 2009, p. 35

 
Di Dr E. D Amico (del 02/04/2009 @ 12:56:59, in Rassegna stampa, linkato 923 volte)

Percentuale massima di incentivo attribuibile - Classe dimensionale di appartenenza dell'impresa - Momento di individuazione (ris. Agenzia Entrate 1.4.2009 n. 88) DI SACRESTANO

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 1.4.2009 n. 88, ha chiarito che il momento in cui debbano essere verificate le condizioni per individuare, ai fini dell'agevolazione "Visco Sud" (art. 8 della L. 388/2000), la classe dimensionale cui appartiene l'impresa è quello in cui vengono realizzati gli investimenti. La risoluzione precisa inoltre che, qualora gli investimenti agevolabili vengano realizzati in più esercizi, occorre verificare il possesso dei requisiti alla data in cui, secondo le regole di competenza previste dall'art. 109 del TUIR, si considerano effettuate le operazioni di investimento. In particolare, nel caso di specie, ove sussistano i requisiti PMI (secondo quanto stabilito dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE) al momento di effettuazione dell'investimento, è possibile applicare la percentuale massima prevista (42,5%); viceversa, laddove alla data in cui l'investimento è effettuato non sussistano i suddetti requisiti, si applicano le percentuali previste in misura inferiore. L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che l'operazione di affitto d'azienda non comporta la rideterminazione del credito d'imposta in relazione ai beni agevolati trasferiti.

Fonte: ilsole24ore del 2 aprile 2009, p. 28

 
Di Dr E. D Amico (del 16/04/2009 @ 10:52:28, in Rassegna stampa, linkato 1090 volte)

Studi di settore - Errore dell'Ufficio - Definitività dell'accertamento - Illegittimità del diniego di autotutela (C.T. Prov. Savona 20.1.2009 n. 4) DI TROVATO

L'atto impositivo affetto da un errore materiale deve essere annullato anche nell'ipotesi in cui l'accertamento sia rimasto inoppugnato, nella specie per negligenza del professionista. Nella fattispecie in oggetto, un contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento basato sugli studi di settore, affetto da errore materiale in quanto l'Ufficio ha utilizzato un codice attività erroneo. L'accertamento, per negligenza del professionista, non è stato impugnato, per cui la pretesa è divenuta definitiva (si rileva che il professionista era anche stato indagato per appropriazione indebita del denaro dei contribuenti). Il contribuente ha presentato istanza di sgravio delle somme successivamente iscritte a ruolo, adducendo, quale motivo dell'annullamento, la presenza dell'errore materiale. La "motivazione" del diniego si esauriva nella tautologica affermazione secondo cui, nella specie, sarebbero difettati i presupposti per l'autotutela di cui al DM 37/97. I giudici hanno specificato che "l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare in sede di istanza di autotutela se l'utilizzo del codice corrispondente all'attività avrebbe potuto dare risultati diversi, posto che se è compito dell'Amministrazione perseguire l'interesse pubblico, ciò non deve avvenire gravando il singolo di una pretesa che non abbia riscontro con la sua capacità contributiva ed in ogni caso avrebbe dovuto motivare sul punto il diniego dell'istanza proposta". In base a ciò, il diniego è stato annullato e l'Ufficio è stato obbligato al riesame dell'istanza.

Fonte: ilsole24ore del 16 aprile 2009, p. 33

 
Di Dr E. D Amico (del 17/04/2009 @ 12:19:16, in Rassegna stampa, linkato 853 volte)

Nomina obbligatoria del collegio sindacale nelle srl - Decadenza dell'obbligo - Decorrenza della cessazione del collegio sindacale (Documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del 15.4.2009) DI CAVALLUZZO - MONTINARI

Ai sensi dell'art. 2477 co. 3 c.c., la nomina del collegio sindacale nelle srl è obbligatoria anche nel caso in cui, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei limiti stabiliti dall'art. 2435-bis c.c. ai fini della redazione del bilancio in forma abbreviata (limiti recentemente elevati dal DLgs. 3.11.2008 n. 173, ma con effetti a partire dai bilanci relativi ad esercizi chiusi al 31.12.2009). Di contro, l'obbligo cessa quando, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non risultano superati. Non è chiaro, peraltro, se, in quest'ultima occasione (ed in assenza di clausole statutarie che, comunque, richiedano la nomina del collegio sindacale), la cessazione del collegio sindacale presenti efficacia immediata (al momento dell'approvazione del bilancio del secondo esercizio consecutivo in cui non sono superati i limiti di legge) o se, invece, sia necessario attendere la scadenza naturale (triennale) del mandato. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili propende per la soluzione che vede il collegio sindacale in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Soluzione non condivisa dagli Autori in commento che osservano come nelle srl - diversamente da quanto accade nelle spa, dove la presenza del collegio sindacale è sempre obbligatoria - sia prevista un'ulteriore causa di decadenza legata al venir meno dell'obbligo legale di nomina.

Fonte: ilsole24ore del 17 aprile 2009, p. 34

 
Di Dr E. D Amico (del 23/04/2009 @ 09:44:20, in Rassegna stampa, linkato 1279 volte)

Trattamento degli interessi passivi sugli immobili (circ. Agenzia Entrate 21.4.2009 n. 19) DI POGGIANI

Secondo la circolare in commento, restano esclusi dalle limitazioni dell'art. 96 del TUIR gli interessi passivi compresi nel costo degli immobili alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa (c.d. immobili-merce) sia se sono sostenuti per la loro costruzione, sia se sono sostenuti per la loro ristrutturazione. Per quanto concerne gli interessi passivi relativi all'acquisizione di immobili destinati alla successiva rivendita (non afferenti alla loro costruzione o ristrutturazione) o locazione, l'Agenzia, in assenza di un'esplicita disposizione, conferma l'applicazione della limitazione alla deducibilità, affermando che, per quanto concerne gli immobili "patrimonio", l'eventuale capitalizzazione degli interessi non impatta sul trattamento tributario. Pertanto, tali interessi saranno deducibili secondo le limitazioni dell'art. 96 del TUIR solo se sono sostenuti per l'acquisizione dell'immobile. In presenza di contratti per la realizzazione di lavori su "commessa", invece, occorre operare una distinzione: se gli interessi sono imputati in aumento al valore delle rimanenze, gli stessi restano esclusi dall'applicazione dell'art. 96 del TUIR, mentre, al contrario, la deduzione sarà oggetto delle limitazioni previste dalla norma.

Fonte: italiaoggi del 23 aprile 2009, p. 33

 
Di Dr E. D Amico (del 24/04/2009 @ 10:43:26, in Rassegna stampa, linkato 951 volte)

Deposito degli atti di cessione di quote di srl - Semplificazione degli adempimenti - Novità del DL 112/2008 convertito - Obbligo di autentica da parte del notaio (Trib. Vicenza 17.4.2009) DI DE CESARI

L'art. 36 co. 1-bis del DL 112/2008, inserito in sede di conversione in legge, ha affiancato una nuova procedura per il trasferimento delle quote di srl a quella prevista dall'art. 2470 co. 2 c.c. Tale atto, infatti, può anche essere: - "sottoscritto digitalmente" nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici; - depositato presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31 co. 2-quater della L. 340/2000 (si tratta, in particolare, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili). A giudizio del Tribunale di Vicenza, di tale norma occorrerebbe fornire un'interpretazione restrittiva, in base alla quale le deroghe all'art. 2470 co. 2 c.c. riguarderebbero solo gli obblighi di deposito al Registro delle Imprese. Nessuna deroga interverrebbe, invece, sulla previsione normativa che richiede l'autentica notarile. Salvo ulteriore intervento legislativo, quindi, sarebbe iscrivibile il solo atto con firma digitale autenticata dal notaio. Ciò in quanto: - l'art. 2470 co. 2 c.c. continua a richiedere per l'iscrizione nel Registro delle Imprese l'autenticazione della firma di tutte le parti dell'atto di trasferimento di quote da parte dei notai; - la firma digitale cui farebbe riferimento la nuova disposizione sarebbe quella di cui all'art. 25 del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (c.d. "codice dell'amministrazione digitale"), vale a dire la firma digitale autenticata che comporta il controllo notarile di legalità, e non la firma digitale di cui ai precedenti artt. 21 e 24, che si presume riconducibile al titolare salvo prova contraria, non ritenendosi la locuzione "sottoscritto digitalmente" equivalente a "sottoscritto digitalmente con firma non autenticata"; - se il legislatore avesse voluto sottrarre la procedura semplificata all'autentica notarile della firma digitale avrebbe dovuto prevedere la formula "in deroga all'art. 2470, co. 2 c.c.".

Fonte: ilsole24ore del 24 aprile 2009, p. 35

 
Di Dr E. D Amico (del 04/05/2009 @ 19:15:17, in Rassegna stampa, linkato 597 volte)

Esigibilità dell'IVA per cassa - Novità del DL 185/2008 convertito (circ. Agenzia Entrate 30.4.2009 n. 20) DI MANTOVANI - SANTACROCE

La circolare in oggetto illustra la disciplina della c.d. "IVA per cassa", introdotta dall'art. 7 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), la cui operatività decorre dalle operazioni effettuate a partire dal 28.4.2009. I principali chiarimenti riguardano: - la detrazione da parte del cessionario/committente, esercitabile dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione anche se non è stato pagato il corrispettivo (salvo il caso in cui il cessionario/committente stesso sia stato assoggettato, entro tale termine, a procedura concorsuale o esecutiva); - il riferimento al provvedimento di apertura della procedura concorsuale (es. data della sentenza dichiarativa di fallimento) e all'atto di pignoramento ex art. 491 c.p.c., ai fini della sospensione "sine die" dell'esigibilità dell'imposta nel caso in cui il cessionario/committente sia stato assoggettato, entro un anno dall'effettuazione dell'operazione, a procedura concorsuale o esecutiva; - il calcolo del limite annuale in relazione alla data dell'operazione originaria anche in caso di emissione di note di variazione in aumento e di note in diminuzione di cui all'art. 26 co. 3 del DPR 633/72.

Fonte: ilsole24ore del 1 maggio 2009, p. 25

 
«Ho dei gusti semplicissimi. Mi accontento sempre del meglio.»

Oscar Wilde

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