Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Mancato adeguamento al valore proposto - Effetti - Dichiarazioni funzionali all'esclusione della responsabilità dei professionisti di Ranocchi - Valcarenghi
Le recenti novità apportate in materia di studi di settore determineranno l'incremento dei soggetti non congrui e, quindi, nelle condizioni di dover decidere se adeguarsi o meno al valore proposto. Se la scelta dovesse essere negativa, si rischierà l'accertamento con le relative conseguenze. A fronte di simili evenienze, i consulenti tendono a richiedere, al fine di evitare successive discussioni, opportune dichiarazioni, predisposte a futura memoria, nelle quali i contribuenti si dichiarano a conoscenza dei risultati che scaturiscono dall'applicazione degli studi, nonché pienamente consapevoli della scelta fatta e delle possibili conseguenze. Si ricorda, inoltre, che due ulteriori profili di rischio riguardano: - l'IRAP in capo ai professionisti privi di autonoma organizzazione; - l'omessa redazione delle distinte inventariali, non sempre messe a disposizione del professionista che assiste l'impresa, cui viene semplicemente comunicato il dato complessivo. Fonte: ilsole24ore del 11 giugno 2007, p. 33
Indici di normalità economica - Effetti ai fini della congruità di Pesole
Il viceministro e il sottosegretario al Ministero dell'Economia hanno organizzato una conferenza stampa al fine di replicare alle critiche mosse nei confronti degli studi di settore. Secondo il Governo, gli studi non hanno alcun intento persecutorio, bensì costituiscono un indice di civiltà fiscale in quanto rappresentano una garanzia per il contribuente. Il viceministro, richiamando il Protocollo d'Intesa siglato con le categorie il 14.12.2006, precisa che, per i contribuenti i cui studi "sono asseverati", qualora venga effettuato un accertamento con successivo ricorso in Commissione, vi sarà l'obbligo di versare il 25% (e non più il 50%) delle somme iscritte a ruolo a titolo provvisorio. Un altro aspetto critico concerne la retroattività degli studi di settore. Infatti, gli indici di normalità sono noti a partire dai mesi di aprile e maggio del periodo d'imposta successivo a quello di applicazione, mentre dovrebbero essere disponibili sin dai primi mesi dell'anno di competenza, in modo da consentire al contribuente di verificare in corso d'opera la correttezza del comportamento aziendale rispetto agli obiettivi posti dagli studi.
Fonte: ilsole24ore del 20 giugno 2007, p. 3
Deducibilità dei costi - Misure allo studio del Governo di Criscione
Il ripristino della deducibilità dei costi relativi ai veicoli avverrà a mezzo di un apposito emendamento al Ddl in materia fiscale attualmente all'esame del Senato. In base alle prime anticipazioni, il nuovo regime non si discosterà in modo significativo da quello in vigore antecedentemente alle modifiche recate alla materia da parte del DL 262/2006 (conv. L. 286/2006), essendo previsti: - la deducibilità del 90% dei costi relativi a veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti; - la deducibilità del 40% dei costi dei veicoli utilizzati da esercenti arti e professioni e dei veicoli aziendali non utilizzati esclusivamente quali beni strumentali nell'esercizio dell'impresa; - il ripristino del fringe benefit del dipendente nella misura del 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata attraverso le tariffe ACI. Obiettivo dichiarato dell'Esecutivo è quello di consentire ai contribuenti una deduzione pressochè analoga a quanto previsto nel vecchio regime, tenuto conto della detrazione IVA del 40% già approvata in sede comunitaria. Fonte: ilsole24ore, del 26 giugno 2007, p. 32
Aumento della percentuale di costi deducibili per il 2006 - Emendamento al Ddl 1485 di Gaiani
Un apposito emendamento al Ddl in materia fiscale (AS 1485) all'esame del Senato prevede il ripristino di una deduzione ridotta dei costi dei veicoli aziendali per il periodo d'imposta 2006. La deduzione non interesserebbe la dichiarazione da presentare per il 2006, ma potrebbe essere esercitata nel modello UNICO 2008, tenendo però già conto dei relativi effetti nella determinazione del secondo acconto in scadenza al 30.11.2007. In base al testo dell'emendamento, sarebbero deducibili: - il 20% dei costi sostenuti per i veicoli non costituenti beni esclusivamente strumentali nell'esercizio dell'impresa, tenendo conto dei limiti di costo previsti a seconda della tipologia di veicolo contenuti nell'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR; - il 65% dei costi sostenuti per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, indipendentemente dall'entità del fringe benefit del dipendente. Le modifiche interesserebbero anche gli esercenti arti e professioni, per i quali la percentuale di deducibilità dei costi per il 2006 passerebbe dal 25% al 30%. Fonte: ilsole24ore del 5 luglio 2007, p. 27
AREE SULLE QUALI INSISTONO FABBRICATI STRUMENTALI - SCORPORO DEL VALORE DEL TERRENO - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO E CANONI LEASING DEI TERRENI - ABROGAZIONE DELLO SCORPORO - EMENDAMENTO AL Ddl 1485 di Tosoni
Un apposito emendamento al Ddl in materia fiscale AS 1485 prevede l'abrogazione delle disposizioni in materia di scorporo del valore dei terreni pertinenziali dei fabbricati strumentali contenute nell'art. 36 co. 7, 7-bis e 8 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006). Qualora la modifica venisse confermata in sede di approvazione definitiva del disegno di legge, i versamenti effettuati per il 2006 dovrebbero considerarsi in eccesso, con la possibilità di evidenziare nei modelli UNICO 2007 un credito da riportare a nuovo o da utilizzare in compensazione. Fonte: ilsole24ore, del 5 luglio 2007, p. 27
IMPOSTE DIRETTE E IRAP - CONTRIBUENTI SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE - PROROGA DEI TERMINI AL 09.07.2007 - PUBBLICAZIONE IN G.U. DEL DPCM 14.06.2007 DI DEOTTO
Sulla G.U. 5.7.2007 n. 154 è stato pubblicato il DPCM 14.6.2007, in base al quale vengono differiti i termini di versamento delle imposte risultanti dal modello UNICO 2007, in scadenza il 18.6.2007, per i contribuenti che: - esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, - e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione. La proroga interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i requisiti di cui ai due punti precedenti. Per i citati soggetti, i predetti versamenti sono eseguiti entro: - il 9.7.2007, senza alcuna maggiorazione; - dal 10.7.2007 all'8.8.2007, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Peraltro, i termini di cui sopra potrebbero essere ulteriormente prorogati, dal momento che le modifiche alla normativa sugli studi settore, concordate con i rappresentanti delle categorie imprenditoriali e professionali, non saranno approvate prima del 9.7.2007. Fonte: ilsole24ore, del 6 luglio 2007, p. 25
PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DI UNICO 2007 AL 01.10.2007 (di Morina)
Il DPCM 10.7.2007 (pubblicato sulla G.U. 8.9.2007 n. 209) recepisce normativamente l'ulteriore proroga dei termini di presentazione e trasmissione telematica dei modelli UNICO, annunciata dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate dell'1.8.2007. In particolare, vengono unificati all'1.10.2007 i termini per la trasmissione telematica delle seguenti dichiarazioni: - modelli UNICO 2007 SC ed ENC dei soggetti IRES per i quali il termine "ordinario" di presentazione scade tra l'1.5.2007 e il 30.9.2007; - modelli UNICO 2007 SP delle società di persone e soggetti equiparati, per i quali il termine "ordinario" di presentazione scade entro il 30.9.2007; - modelli UNICO 2007 PF dei professionisti, degli imprenditori individuali, dei titolari di redditi da partecipazione (in società di persone, in associazioni professionali e in srl "trasparenti", ai sensi degli artt. 5 e 116 del TUIR) e dei produttori agricoli titolari di reddito agrario.
Fonte: Sole24ore, 09.09.2007, pag. 21
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO (COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE 10.09.2007) di MORINA
L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 10.9.2007, ha annunciato la sospensione del termine, fissato al 25.9.2007 da un comunicato stampa del 30.4.2007, per il primo invio on line dei corrispettivi percepiti dai soggetti, non tenuti all'emissione della fattura, diversi dai contribuenti minimi in regime di franchigia (di cui all'art. 32-bis del DPR 633/72). La sospensione è stata disposta in attesa che venga definito il regolamento necessario per disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla loro trasmissione in via telematica. Resta, inoltre, ferma la possibilità, per le imprese della grande distribuzione, di avvalersi della facoltà di trasmettere telematicamente i corrisperttivi all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità indicate nel provvedimento dell'8.7.2005, attuativo dell'art. 1 co. 429-431 della L. 311/2004 (Finanziaria 2005
Fonte: ilsole24ore del giorno 11 settembre 2007, p. 31
Misure di contrasto alle frodi in materia di IVA - Reverse charge - Applicazione al settore edile (circ. Assonime 11.9.2007 n. 50)
Assonime, con la circolare in oggetto, commenta le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate 3.8.2007 n. 205 e 10.8.2007 n. 220, in tema di "reverse charge" nel settore edile. Ad avviso dell'Associazione: - in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione, è corretta l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui il sistema dell'inversione contabile, di cui all'art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72, presuppone che il prestatore, in caso di noleggio di attrezzature, non esegua il servizio in qualità di mero esecutore materiale delle direttive del committente (c.d. "nolo a freddo"), ma in virtù di un rapporto di subappalto, caratterizzato da un'obbligazione di risultato, dall'assenza del vincolo di subordinazione e dall'organizzazione in proprio con assunzione dei relativi rischi (c.d. "nolo a caldo"); - nell'ipotesi di fornitura con posa in opera di pareti e controsoffitti in cartongesso, occorre, come indicato dall'Agenzia delle Entrate, fare riferimento alla volontà contrattuale per stabilire la prevalenza dell'obbligazione di dare o quella di fare, posto che il reverse charge è precluso qualora il contratto sia qualificabile come cessione con posa in opera.
Fonte: Sole24ore, pag.35, del 13/09/2007
Istanza forfetaria di rimborso - Modalità di compilazione e termini di presentazione (circ. Assonime 13.9.2007 n. 51) di Gaiani
Assonime, con la circolare in oggetto, ha illustrato sia la procedura di rimborso forfetaria dell'IVA non detratta sulle autovetture aziendali e professionali, sia, per gli stessi beni, il nuovo regime di detrazione in vigore dal 27.6.2007 (data di pubblicazione nella GUCE della decisione del Consiglio UE 18.6.2007 che ha autorizzato l'Italia a predeterminare l'IVA detraibile nella misura del 40%). A proposito delle rivendite delle autovetture per le quali l'IVA "a monte" sia stata detratta nei limiti ridotti del 10% o del 15%, l'Associazione è dell'avviso che l'applicazione dell'IVA sull'intero prezzo di cessione, prevista dalle istruzioni del modello per la richiesta del rimborso, abbia una valenza limitata alle vendite effettuate fino al 13.9.2006; per quelle successive, invece, dovrebbero applicarsi i principi generali, sanciti anche dalla giurisprudenza comunitaria, che prevedono la riduzione della base imponibile in misura corrispondente alla detrazione operata all'atto dell'acquisto. In ordine, poi, al nuovo regime di detrazione, vigente dal 27.6.2007, l'Associazione ritiene che la detrazione ridotta del 40% non si applichi alle autovetture utilizzate esclusivamente nell'esercizio d'impresa o di arte o professione, la cui imposta dovrebbe, quindi, essere interamente recuperabile; analogo diritto dovrebbe valere anche per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti a fronte di un canone assoggettato ad IVA.
Fonte: Sole24ore, pag. 29, 14/09/2007
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