Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Emendamenti al Ddl Finanziaria 2008 di Rogari
Sono stati presentati i primi emendamenti al Ddl Finanziaria 2008, tra i quali si segnalano: - l'estensione dell'ulteriore detrazione ICI (pari all'1,33 per mille del valore catastale dell'immobile, fino ad un importo massimo di 200,00 euro) anche ai titolari di redditi individuali superiori a 50.000,00 euro; - la proroga al 2008 della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF ad ONLUS, APS e associazioni riconosciute; - alcune modifiche al nuovo regime contabile per i contribuenti minimi.
Fonte: Sole24ore, pag. 2 del 19.10.07
Canoni di leasing - Novità del Ddl Finanziaria 2008 (circ. Consorzio Studi e Ricerche Fiscali Intesa Sanpaolo n. 6/2007) di Bongi
L'art. 3 co. 1 lett. h) del Ddl Finanziaria 2008 modifica l'attuale disciplina degli interessi passivi per tutti i soggetti IRES. La soglia di deducibilità si calcolerà tenendo presente che: - gli interessi passivi diversi da quelli capitalizzati sono deducibili fino a concorrenza con gli interessi attivi; - l'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo sommato agli ammortamenti delle immobilizzazioni (ROL). Il consorzio studi e ricerche fiscali del gruppo Intesa Sanpaolo nella circolare informativa n. 6 osserva come il ROL dovrebbe essere incrementato anche dei canoni di leasing imputati nella voce B.8, in modo da non penalizzare l'acquisizione di beni tramite contratti di locazione finanziaria. Infatti, il nuovo regime di deducibilità degli interessi, unito alla mancata inclusione nel plafond del ROL dei canoni di leasing, rischia di duplicare la tassazione sulle operazioni di locazione finanziaria. Inoltre, il consorzio rileva che gli investimenti saranno svantaggiati dal punto di vista fiscale anche dalla revisione dell'art. 102 del TUIR che elimina la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati e sopprime le deduzioni extracontabili nel quadro EC.
Fonte: Italia Oggi, pag. 31 del 19.10.07
Coordinamento con le novità del Ddl Finanziaria 2008 di Stefani
L'introduzione dell'imposta sostitutiva del 18% per affrancare i maggiori valori attribuiti ai beni nelle operazioni di scissione, fusione e conferimento neutrale, prevista dal Ddl Finanziaria 2008, non dovrebbe influenzare l'applicazione del bonus per le aggregazioni aziendali di cui alla L. 296/2006 e in vigore fino al 31.12.2008. Nel caso in cui le nuove regole della manovra Finanziaria vengano approvate nella versione attuale, ai conferimenti di azienda potranno essere applicate tre modalità di tassazione: - conferimento neutrale: la conferitaria iscrive in bilancio i beni al valore fiscale riconosciuto dalla conferente; - conferimento neutrale e imposta sostitutiva: è possibile l'opzione per l'imposta sostitutiva del 18% per iscrivere nel bilancio della conferitaria un maggior valore agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta; - conferimento aggregativo: l'affrancamento dei maggiori valori iscritti in bilancio a titolo di avviamento o assegnati ai beni strumentali materiali e immateriali è gratuito. In relazione all'ultima ipotesi, l'agevolazione spetta solo a patto che siano rispettate le regole stabilite dall'art. 1 co. 242 e ss. della L. 296/2006. Secondo l'Agenzia delle Entrate, possono comportare la decadenza dall'agevolazione anche ulteriori operazioni poste in essere dai soci, come la cessione delle quote della società fusa tra i due soci, che prima dell'operazione straordinaria erano soci unici delle due società. La cessione a terzi delle quote delle società conferenti e delle società fuse può avvenire prima dell'aggregazione, a condizione che rimanga soddisfatto il requisito dell'indipendenza delle imprese che partecipano (ris. Agenzia Entrate 5.10.2007 n. 282).
Fonte: Sole24ore, pag.31 del 22.10.2007
MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI IVA - SUBAPPALTI NELL'EDILIZIA - REVERSE CHARGE - FRANCHISING DI SERVIZIF (ris. Agenzia Entrate 25.10.2007 n. 303) di Romano
Con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il meccanismo del "reverse charge" (di cui all'art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72) si applica anche ai contratti di franchising di servizi, regolati dalla L. 129/2004, aventi per oggetto l'esecuzione di prestazioni nel settore edile. L'inversione contabile, in particolare, si applica alle prestazioni rese dal franchisee se: - le stesse sono riconducibili a quelle di cui alla Sezione F (Costruzioni) della Tabella ATECOFIN 2004; - l'obbligo assunto dal franchisee nei confronti di uno o più committenti (tra i quali rientra anche il franchisor), consistente nella realizzazione di un'opera o di un servizio con responsabilità di risultato, è riconducibile allo schema dell'appalto (o del subappalto, nell'ipotesi in cui il committente sia - a sua volta - l'appaltatore).
Fonte: Il sole24ore, pag.36
Divisione dei crediti (Cass. SS.UU. 28.11.2007 n. 24657) di Negri
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 28.11.2007 n. 24657, hanno chiarito che il principio di ripartizione automatica tra coeredi è stabilito, dall'art. 753 c.c., solo per i debiti, mentre per i crediti ereditari opera una disciplina differente. Pertanto, in seguito all'apertura della successione, i crediti che appartenevano al defunto vengono a far parte della comunione ereditaria, sicché i singoli coeredi non possono pretendere il pagamento della propria quota, posto che non sono titolari del relativo diritto. In base alle norme che disciplinano la comunione ereditaria, infatti, ogni coerede può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti. Per questo, il coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito e la pronuncia su tale domanda esplicherà effetti nei riguardi di tutte la parti interessate. Ogni questione relativa ai rapporti patrimoniali interni tra coeredi, invece, sarà definita in sede di divisione.
Fonte: Il Sole24ore, p.30 del 30/11/2007
Acconti IRPEF, IRES e IRAP relativi al 2007 - Ravvedimento operoso - Modalità e termini di Morina
In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP, si applicano: - la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo; - l'interesse previsto dall'art. 20 del DPR 602/73 (2,75% annuo per i ruoli resi esecutivi dall'1.7.2003). È peraltro possibile avvalersi della disciplina del ravvedimento operoso, in modo tale da: - ridurre la sanzione ad un ottavo del minimo (3,75%), se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza (quindi, nell'ipotesi di carente versamento della seconda o unica rata dei suddetti acconti, entro il 31.12.2007, posto che il 30 dicembre cade di domenica); - la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo (6%), se la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2007 (modello UNICO 2008). Inoltre, sono dovuti gli interessi legali (2,5%), con maturazione giorno per giorno. Si ricorda infine che l'istituto del ravvedimento operoso risulta nuovamente applicabile in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'acconto IRAP. Infatti, l'inasprimento del regime sanzionatorio, attuato dapprima con il DL 17.6.2005 n. 106 (conv. L. 31.7.2005 n. 156) e poi con il DL 7.6.2006 n. 206 (conv. L. 17.7.2006 n. 234), ha esplicato la sua efficacia fino alle violazioni inerenti al pagamento del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta 2006.
Fonte: Il Sole24ore - pg. 30 del 03/12/2007
DEDUCIBILITA'
In tema di compensi erogati agli amministratori di società, una casistica che richiede particolare attenzione è la deducibilità dei componenti negativi di reddito relativi all'utilizzo delle autovetture in regime d'impresa. In particolare, nel caso di amministratore con uso promiscuo dell'auto aziendale, è importante rammentare che: - la fattispecie non è assimilabile all'uso promiscuo del dipendente, eccetto i casi in cui venga rivestita la doppia qualifica; - sino a concorrenza dei benefit i costi sono deducibili come spese per lavoro; - per la quota eccedente si applicano le normali regole sui mezzi aziendali (deduzione in misura pari al 40% dal 2007). Ai sensi dell'art. 95 co. 5 del TUIR, il compenso può essere erogato anche sotto forma di partecipazione all'utile. In tal caso il compenso: - rimane deducibile per cassa; - costituisce un'eccezione al principio di derivazione, nel senso che la sua deducibilità prescinde dalla previa imputazione a conto economico. Con la sentenza 31.10.2005 n. 21155, la Corte di Cassazione, discostandosi da quanto sostenuto con precedenti pronunce, ha statuito che all'Amministrazione finanziaria non è attribuito un generale potere di sindacato sulla congruità del compenso, sicchè è illegittimo un accertamento basato, di per sé, sulla presunta inadeguatezza del compenso stesso. Inoltre, di particolare interesse si profilano gli aspetti relativi: - al compenso erogato in assenza di delibera. Sul punto, con la sentenza 36/31/06 del 31.3.2006, la C.T. Reg. Lombardia ha statuito che l'assenza di delibera è aspetto che non attiene alle vicende fiscali del costo, poiché la certezza del costo dipende dall'iscrizione dello stesso in bilancio e dalla successiva approvazione di quest'ultimo; - ai compensi erogati all'amministratore unico di società di capitali. In relazione a ciò, con la sentenza 24188/2006, la Cassazione ha sancito l'indeducibilità del costo sulla base dell'equiparazione di quest'ultimo alla remunerazione dell'imprenditore (indeducibile ai sensi dell'art. 60 del TUIR); - ai compensi reversibili, sui quali si è espressa recentemente l'ACD con la Norma di comportamento n. 169/2007. Con riferimento a questi ultimi, è dubbio se la deducibilità del compenso debba avvenire per cassa o per competenza.
Fonte: il Sole24ore
SOSPENSIONE di Del Bo
In risposta ad un'interrogazione parlamentare formulata il 5.12.2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato l'impegno di abrogare l'art. 4 co. 4-bis del DL 28.12.2006 n. 300, conv. L. 17/2007 (c.d. decreto "milleproroghe"), con cui il Legislatore era intervenuto in materia di credito d'imposta per le aree svantaggiate (art. 8 della L. 23.12.2000 n. 388) concedendo una proroga del termine per il completamento dell'investimento programmato (rispettivamente al 31.12.2007 ed al 31.12.2008) a favore di coloro che avessero ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006. La misura, infatti, era stata oggetto di un procedimento di indagine formale da parte della Commissione UE, in quanto la proroga non trovava fondamento in nessuna delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 87 del Trattato CE.
Fonte: Il Sole24ore, pg 29 del 06/12/2007
Aiuti di Stato considerati illegittimi dalla Commissione europea - Dichiarazione delle imprese di non averli ricevuti o averli restituiti - Obbligo di presentazione - Ambito applicativo (ris. Agenzia Entrate 14.12.2007 n. 375) di Gaiani
L'Agenzia delle Entrate precisa l'ambito applicativo dell'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale certificare di non aver ricevuto o aver restituito aiuti di Stato considerati illegittimi dalla Commissione europea. Si ricorda che detto obbligo è stato introdotto dall'art. 1 co. 1223 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) in capo ai destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea (c.d. aiuti di Stato), i quali possono avvalersi di tali misure agevolative soltanto dopo aver reso la suddetta dichiarazione. In attuazione di tale disposto, sono poi stati emanati il DPCM 23.5.2007 e il provv. Agenzia Entrate 6.8.2007. Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, l'obbligo riguarda la generalità degli aiuti di Stato (automatici e non) riferiti ad agevolazioni fiscali. Considerato che tale dichiarazione sostitutiva rende noti atti pregressi, è sufficiente che la stessa venga presentata una tantum, senza necessità di inutili riproposizioni in occasione di successive fruizioni. Ad esempio, rientra tra gli aiuti di Stato automatici e, come tale, è soggetta all'obbligo di comunicazione la deduzione IRAP "maggiorata" per le assunzioni operate nelle c.d. "aree svantaggiate" (di cui all'art. 11 co. 4-quinquies del DLgs. 446/97). I soggetti che hanno beneficiato della predetta maggiorazione nel periodo d'imposta 2006 (versando il saldo IRAP nel 2007) devono presentare la suddetta dichiarazione sostitutiva entro il 31.12.2007 (valida, per quanto sopra, anche per gli eventuali esercizi successivi di fruizione dell'incentivo). La dichiarazione non va invece presentata per la deduzione "maggiorata" di 10.000,00 euro per i dipendenti impiegati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) n. 2) del DLgs. 446/97 (si tratta della deduzione introdotta dalla L. 296/2006 e finalizzata alla riduzione del c.d. "cuneo fiscale"). Infatti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie), con nota 11.12.2007 prot. n. 0010737, ha espresso l'avviso che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non vada presentata in relazione ad aiuti di Stato che, in base alle relative norme istitutive, possono essere fruiti nei limiti stabiliti dai regolamenti CE, disciplinanti i cd. regimi de minimis (come nel caso dell'incentivo da ultimo citato). Devono quindi intendersi superate le contrarie indicazioni fornite dalla circ. Agenzia Entrate 19.11.2007 n. 61.
Fonte: Sole24ore, p. 33 del 17/12/2007
INTERESSI CAPITALIZZATI - CRITERI DI DEDUCIBILITA' - NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2008 di Gaiani
Il "nuovo" art. 96 del TUIR, modificato dall'art. 1 co. 33 della L. 244/2007, introduce la soglia di deduzione per i soggetti IRES degli interessi passivi, al netto di quelli attivi, pari al 30% della differenza tra il valore e il costo della produzione al lordo di ammortamenti e canoni di leasing (ROL). Tra le eccezioni alle nuove norme relative agli interessi passivi, si segnalano:
- l'esclusione dai limiti dell'art. 96 per banche, assicurazioni, società di project financing e per società di esecuzione di appalti pubblici;
- l'introduzione della piena deducibilità per gli interessi compresi nel costo dei beni di cui all'art. 110 co. 1 lett. b) del TUIR, i quali prima erano soggetti alla thin capitalization;
- l'esclusione dal nuovo regime per gli interessi relativi alla costruzione o alla ristrutturazione di immobili costituenti beni merce; - l'ordinaria deducibilità introdotta dall'art. 1 co. 35 della L. 244/2007 per gli interessi sui finanziamenti relativi a fabbricati c.d. "patrimoniali".
Fonte: Ilsole24ore del 05/01/2008 pag. 21
|