Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Ambito applicativo (circ. Agenzia Entrate 27.10.2009 n. 44) DI TOSONI
Con riferimento alla detassazione per il 50% relativa all'acquisto di macchinari nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007 (c.d. Tremonti-ter, ex art. 5 del DL 78/2009 convertito), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che: - l'acquisto di un bene complesso non individuato nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, ma costituito in parte con beni inclusi, usufruisce dell'agevolazione limitatamente al costo dei beni compresi nella tabella; - in presenza di beni complessi costruiti in economia, è possibile beneficiare dell'agevolazione se per la loro costruzione sono impiegati beni usati (appartenenti sempre alla divisione 28), purché il costo dei beni usati non sia di prevalente entità rispetto al costo complessivamente sostenuto; - è possibile applicare la detassazione sia per gli investimenti effettuati tramite acquisto diretto, sia mediante leasing (anche per le operazioni di lease back). Non sono, invece, agevolabili i contratti di leasing operativo; - ai fini dell'agevolazione non rileva la circostanza che il bene sia stato prodotto da imprese italiane o estere; - in ordine alla destinazione del bene, lo stesso può essere impiegato anche in strutture produttive situate nello Spazio Economico Europeo. Si osserva, infine, che, in ipotesi di risultati negativi, l'effetto dell'agevolazione sarà quello di determinare una perdita fiscale riportabile nel tempo secondo le regole ordinarie previste dal TUIR.
Fonte: ilsole24ore del 28 ottobre 2009, p. 31
Deducibilità del 10% dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES - Istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione - Modifica dei criteri di erogazione dei rimborsi - Proposte allo studio dell'Agenzia delle Entrate DI BELLINAZZO
L'Agenzia delle Entrate sta predisponendo il provvedimento con il quale saranno definiti: - la data di attivazione della procedura telematica (in precedenza fissata al 14.9.2009) per la presentazione dell'istanza di rimborso della maggiore IRES/IRPEF versata in seguito alla mancata deduzione del 10% dell'IRAP (art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009); - i nuovi criteri di erogazione dei rimborsi. Con specifico riferimento al secondo punto, attualmente sembrerebbero due le ipotesi più accreditate: - in base alla prima, con riferimento ai rimborsi relativi al 2006 e al 2007, sarebbero privilegiate le istanze maggiormente tempestive su base regionale, "congelando" quelle più tardive in attesa che il Governo rifinanzi l'intervento; - in base alla seconda, sarebbe privilegiato un criterio di ripartizione meramente proporzionale. In ogni caso, pare accertato che i fondi attualmente stanziati dovrebbero assicurare in misura integrale il rimborso per i periodi d'imposta 2004 e 2005.
Fonte: ilsole24ore del 28 ottobre 2009, p. 31
Con l’emanazione della bozza di circolare del 15 settembre 2009 e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2009, di approvazione del modello di dichiarazione riservata prende il via la terza edizione dello Scudo fiscale (c.d. Scudo-ter). Scarica il documento
Deducibilità dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES in misura pari al 10% - Istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione - Soggetti titolari di un'impresa familiare e propri collaboratori DI BALZANELLI - MENEGHETTI
Il rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell'IRAP (ex art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009) compete anche alle imprese familiari. In questo caso, a differenza di quanto avviene con riferimento alle società di persone, se nelle annualità oggetto di rimborso emerge una perdita o una maggiore perdita, questa è di spettanza del solo titolare dell'iimpresa, che pertanto è l'unico soggetto legittimato alla presentazione dell'istanza. Se la perdita non è stata utilizzata in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi a quello oggetto di istanza fino al periodo d'imposta anteriore a quello in corso al 31.12.2008 (si tratta dell'esercizio 2007, per i soggetti "solari"), essa deve essere evidenziata nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione dell'istanza di rimborso (UNICO 2010 o UNICO 2009 integrativo).
Fonte: ilsole24ore del 27 ottobre 2009, p. 33
Scudo fiscale-ter - Copertura penale DI IORIO
Dal punto di vista degli effetti penali, l'adesione allo scudo fiscale comporta la non punibilità per i reati indicati nell'art. 8 co. 6 lett. c) della L. 27.12.2002 n. 289, ossia l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del DLgs. 74/2000, nonché per i reati previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 c. p., nonché dagli artt. 2621 e 2622 c.c., quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria [è confermata l'abrogazione dell'art. 2623 c.c., cui rinvia l'art. 8 co. 6 lett. c) della L. 289/2002]. Dal punto di vista dei reati tributari, si evidenzia che restano esclusi dalla copertura penale assicurata dallo scudo le seguenti fattispecie: - emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti (art. 8 del DLgs. 74/2000); - sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del DLgs. 74/2000); - omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis del DLgs. 74/2000); - omesso versamento di IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000); - indebita compensazione (art. 10-quater del DLgs. 74/2000). Occorre, inoltre, tenere presente che, come chiarito dalla circ. Agenzia Entrate 10.10.2009 n. 43, § 10, costituisce causa ostativa alla produzione degli effetti di esclusione della punibilità dei predetti reati l'avvio del procedimento penale di cui l'interessato abbia avuto formale conoscenza alla data di presentazione della dichiarazione riservata.
Fonte: ilsole24ore del 26 ottobre 2009, p. 3
Scudo fiscale-ter - Rimpatrio di denaro e altre attività finanziarie - Trasporto al seguito DI SANTACROCE
L'operazione di rimpatrio può essere effettuata anche attraverso il trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie (cfr. art. 3 ss. del DLgs. 19.11.2008 n. 195). In tal caso, si prevede l'obbligo a carico del soggetto interessato di dichiarare all'Agenzia delle Dogane l'operazione di trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie di importo pari o superiore a euro 10.000,00. La dichiarazione può essere trasmessa in via telematica prima dell'attraversamento della frontiera ovvero consegnata in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi. Nel caso di trasporto al seguito del denaro e delle attività finanziarie detenute all'estero, l'intermediario riceve la dichiarazione riservata unitamente alla dichiarazione di trasporto al seguito resa secondo le predette modalità. Occorre, peraltro, tener presente che: - è opportuno che gli interessati a tale modalità di rimpatrio si procurino la prova della detenzione all'estero delle attività al 31.12.2008; - l'Amministrazione finanziaria può utilizzare le informazioni acquisite attraverso segnalazioni nominative delle dogane per svolgere accertamenti sui soggetti che hanno effettuato le operazioni di trasporto al seguito.
Fonte: ilsole24ore del 24 ottobre 2009, p. 25
Correzione di errori - Presentazione del modello integrativo entro il 26.10.2009 DI MAZZEI
Scade il 26.10.2009 il termine per la presentazione del Modello 730 Integrativo da parte di quei contribuenti che non hanno indicato tutti i dati necessari nel Modello 730 originario. La dichiarazione deve essere: - completa di tutte le sue parti, indicando il codice "1" nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio del Modello; - presentata ad un CAF o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto d'imposta. Il contribuente che presenta il 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria per il controllo della conformità dell'integrazione effettuata; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto d'imposta, occorre esibire tutta la documentazione.
Fonte: italiaoggi del 24 ottobre 2009, p. 35
Scudo fiscale-ter - Compatibilità con i principi comunitari - Risposta del sottosegretario all'Economia Molgora nel corso di un question time DI SANTACROCE
Ad avviso del Ministero delle Finanze, lo scudo fiscale-ter introdotto dall'art. 13-bis del DL 78/2009 convertito non è uno strumento equiparabile ad un condono e in quanto tale non risulta in contrasto con i principi imposti a livello comunitario. Il chiarimento in esame assume importanza soprattutto in merito agli effetti della sanatoria ai fini IVA. Infatti, la Corte di Cassazione (sentenza 18.9.2009 n. 20068), in virtù dei principi sanciti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 17.7.2008 causa C-132/06, ha affermato che i condoni e le sanatorie di cui alla L. 413/91, al pari di quelli introdotti dalla L. 289/2002, sono in contrasto con la normativa comunitaria in materia di IVA. Secondo il sottosegretario all'Economia, l'adesione allo scudo preclude ogni accertamento tributario limitatamente agli imponibili rappresentati dalle attività costituite all'estero e oggetto del rimpatrio. Pertanto, non si pone in essere una franchigia assoluta che inibisce automaticamente e in modo generalizzato gli accertamenti dell'Amministrazione Finanziaria.
Fonte: ilsole24ore del 22 ottobre 2009, p. 33
Deducibilità del 10% dell'IRAP dall'imponibile IRPEF/IRES - Istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione - Operazioni di conferimento di azienda DI BALZANETTI
La compilazione dell'istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell'IRAP (ex art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009) può comportare alcuni problemi applicativi nell'ipotesi di operazioni di conferimento d'azienda. In assenza di specifici chiarimenti nelle istruzioni al modello di istanza, pare ragionevole ritenere che il rimborso competa in ogni caso al soggetto conferente, anche se per effetto del conferimento si verifica la cessazione dell'unica azienda. Qualora, invece, per effetto del conferimento non si abbia cessazione dell'attività (es. conferimento attuato da parte di una società di capitali), la situazione si presenta analoga a quella della scissione parziale. In tale ipotesi, il conferente presenterà l'istanza di rimborso con riferimento ai periodi d'imposta precedenti la data di effetto dell'operazione.
Fonte: ilsole24ore del 22 ottobre 2009, p. 35
Scudo fiscale-ter - Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in corso di emanazione di PARENTE
Costituiscono causa ostativa all'accesso allo scudo fiscale-ter (art. 13-bis del DL 78/2009, conv. L. 102/2009) le lettere questionario inviate dall'Agenzia delle Entrate nell'ottobre 2009 circa eventuali disponibilità estere di attività e investimenti da parte dei contribuenti. Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate in occasione di un convegno tenutosi in data 20.10.2009, la sanatoria non può essere applicata da coloro che, avendo ricevuto la comunicazione, rientrano in uno dei cinque casi descritti dai questionari (trust, forme di previdenza, donazioni, contratti assicurativi, strumenti finanziari). Non vi sono preclusioni, invece, per l'adesione allo scudo fiscale da parte del contribuente che possiede beni estranei alle circostanze individuate, come ad esempio immobili e yacht.
Fonte: ilsole24ore del 21 ottobre 2009, p. 35
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