Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Modelli UNICO 2008, 770/2008 Semplificato e 730/2008 - Proroga dei termini di presentazione (comunicato Min. Economia e Finanze 29.5.2008) DI CRISCIONE
Nel corso di un incontro con il presidente del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Claudio Siciliotti, il sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Daniele Molgora, ha comunicato la volontà del Governo di stabilire una proroga degli adempimenti fiscali di prossima scadenza. In particolare, è stata ufficializzata la proroga: - al 10.7.2008 del termine per la trasmissione telematica (diretta o tramite intermediario) del Modello 770/2008 Semplificato (termine originariamente fissato al 3.6.2008) e per la trasmissione telematica dei Modellli 730/2008 da parte dei CAF e degli altri intermediari abilitati (termine originariamente fissato al 25.6.2008); - al 30.9.2008 dei termini di presentazione del Modello UNICO 2008 originariamente in scadenza al 31.7.2008. Inoltre, nel corso dell'incontro è emersa la volontà di intervenire sulla normativa a regime al fine di definire "un quadro di scadenze che sia coerente rispetto alle tempistiche che intercorrono tra il rilascio della modulistica e dei software e i termini di effettuazione degli adempimenti".
Fonte: ilsole24ore del 30 maggio 2008, p. 29
Diritto camerale relativo al 2008 - Modalità e termini di versamento DI DE STEFANI
Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese determinano la base imponibile sulla quale calcolare il diritto annuale per il 2008 facendo riferimento al fatturato realizzato nell'esercizio precedente (2007) ed applicando ad ogni scaglione di fatturato le aliquote stabilite dall'art. 3 del DM 1.2.2008. Il fatturato va calcolato sulla base dei valori indicati nel quadro IQ relativo all'IRAP del Modello UNICO 2008. Secondo quanto precisato dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 29.4.2008 n. 3317, occorre considerare la somma dei valori della colonna 1 "Valori contabili" contraddistinti ai righi: - IQ17 e IQ19, per gli enti creditizi e finanziari; - IQ33 e IQ34, per le imprese di assicurazione; - IQ1, IQ5 e IQ17, per le società che esercitano in via prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (se l'attività è svolta da una società di persone, occorre considerare i righi IQ1, IQ5, IQ6 del modello IRAP 2008 - Società di persone); - IQ1 e IQ5, per i soggetti diversi dai precedenti (imprese e società industriali, mercantili e di servizi). I righi indicati sono quelli di riferimento anche per i soggetti in regime di contabilità semplificata, i quali, tuttavia, devono considerare i valori riportati nella colonna 4 "Valori IRAP" del quadro IQ del Modello IRAP 2008, in quanto tali soggetti non compilano la colonna 1 "Valori contabili". I contribuenti che compilano più sezioni del quadro IQ o più quadri IQ del Modello IRAP devono procedere alla somma dei diversi valori riportati nelle diverse sezioni o nei diversi quadri IQ. Si ricorda che, in generale, il termine per il versamento del diritto annuale scade: - il 16.6.2008, senza alcuna maggiorazione; - il 16.7.2008, applicando una maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Fonte: ilsole24ore del 30 maggio 2008, p. 31
Risposte dell'Agenzia delle Entrate alla teleconferenza di Italia Oggi DI LIBURDI
L'Agenzia delle Entrate, in occasione della teleconferenza di Italia Oggi, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle società non operative e allo scioglimento agevolato delle stesse. Con riferimento alle società di persone, si osserva innanzitutto che, per la corretta applicazione del richiamo effettuato dall'art. 1 co. 113 della L. 296/2006 (poi riproposto dalla L. 244/2007) all'art. 47 co. 7 del TUIR (che prevede la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante e di liquidazione), le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati ad imposta sostitutiva, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. L'Agenzia delle Entrate chiarisce poi che detti importi non costituiscono reddito per i soci e che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Pertanto, anche nel caso delle società di persone, occorrerà confrontare il valore normale o catastale del bene assegnato al socio e la base imponibile assoggettata a tassazione da parte della società al netto dell'imposta sostitutiva. Successivamente, il risultato dovrà essere confrontato con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e, nel caso in cui emerga un'eccedenza, la stessa dovrà essere tassata come reddito da partecipazione. L'Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che il fatto che la società partecipata non proceda alla distribuzione di dividendi al semplice fine di non dover ricorrere a finanziamenti che potrebbero dare luogo ad interessi passivi indeducibili, non avendo, invece, in prospettiva dei piani di investimento che giustifichino la mancata distribuzione, non costituisce elemento sufficiente a giustificare l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione.
Fonte: italia oggi del 27 maggio 2008, p. 35
Termine di presentazione - Proroga al 10.7.2008 - Intervento del Sottosegretario Molgora DI MARRO - MORINA
Il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Daniele Molgora, ha annunciato la proroga al 10.7.2008: - del termine per la trasmissione telematica (diretta o tramite intermediario) del Modello 770/2008 Semplificato (termine attualmente fissato al 3.6.2008); - del termine per la trasmissione telematica dei Modellli 730/2008 da parte dei CAF e degli altri intermediari abilitati (termine attualmente fissato al 25.6.2008). L'eventuale proroga di cui al secondo punto potrebbe rendere necessario altresì il differimento del termine per comunicare al sostituto d'imposta il risultato contabile del Modello 730-4. Resterebbe invece fissata al 3.6.2008 la scadenza per la consegna del 730/2008 ai CAF o agli altri intermediari abilitati da parte dei contribuenti interessati. Si ribadisce che si tratta unicamente di anticipazioni, non ancora ufficializzate.
Fonte: ilsole24ore del 27 maggio 2008, p. 31
Prova - Estratto di ruolo - Insufficienza (C.T. Prov. Bari 48/15/08) DI CARNIMEO
La prova della notificazione della cartella non può essere fornita mediante l'esibizione in giudizio del c.d. "estratto di ruolo". Nella fattispecie in oggetto, il contribuente ha impugnato un avviso di pagamento (presumibilmente emanato ai sensi dell'art. 50 del DPR 602/73) sulla base della mancata notifica dell'atto "presupposto", costituito dalla cartella di pagamento. In giudizio, l'Agente della Riscossione ha sostenuto di avere notificato correttamente quest'ultimo atto e, a tal fine, ha prodotto il c.d. "estratto di ruolo", ovvero un riepilogo dei dati relativi a una determinata iscrizione a ruolo, ove sono indicati l'Ente impositore, la sua causale, il numero della cartella e la data di notifica. A confutazione di ciò, i giudici hanno affermato che la prova della notifica deve essere assolta tramite l'esibizione: - dell'avviso di ricevimento, in ipotesi di notifica eseguita a mezzo posta; - della relata, nelle altre tipologie di notifica.
Fonte: ilsole24ore del 26 maggio 2008, p. 5
Requisiti di fallibilità - Novità del DLgs. 169/2007 DI NARDECCHIA
L'art. 1 del RD 267/42 disegna l'area degli imprenditori commerciali assoggettabili a fallimento. Su tale norma è intervenuto dapprima il DLgs. 5/2006, determinando una notevole contrazione dell'area della fallibilità, e, successivamente, il DLgs. 169/2007, che ha potenzialmente ampliato tale area e ha fatto ricadere sul debitore l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti di non fallibilità. Quest'ultima disciplina si applica ai procedimenti prefallimentari introdotti dopo l'1.1.2008 ed a quelli pendenti alla medesima data, ma non ancora definiti. I dati relativi ai primi mesi di applicazione della nuova disciplina rivelano: - l'aumento delle dichiarazioni di fallimento rispetto al 2007; - la riduzione delle istanze di fallimento depositate. Questo dato contrastante potrebbe essere la conseguenza: - della difficoltà, da parte del mercato, di percepire la portata del secondo intervento legislativo di riforma (DLgs. 169/2007), peraltro non accompagnato da una risonanza mediatica pari al primo intervento di riforma (DLgs. 5/2006); - della mancanza di prassi giurisprudenziali in grado di rendere evidente come al creditore spetti esclusivamente l'onere di provare l'insolvenza del debitore ed il fatto che esso sia un imprenditore commerciale.
Fonte: ilsole24ore del 26 maggio 2008, p. 1
Deduzioni per assicurare la riduzione del cuneo fiscale - Indicazione nel Modello UNICO 2008 DI SACRESTANO
I quadri IQ del Modello UNICO 2008 contengono una sezione che deve essere utilizzata per la determinazione dell'ammontare effettivamente fruibile delle deduzioni (sia "nuove" che previgenti) spettanti a fronte dell'impiego di personale dipendente. Detta sezione è comune a tutti i Modelli di dichiarazione (persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti commerciali, enti non commerciali). La compilazione del prospetto è finalizzata a consentire la verifica del rispetto della condizione posta dall'art. 11 co. 4-septies del DLgs. 446/97, in base al quale, per ogni dipendente, l'ammontare deducibile non può eccedere la somma della retribuzione e degli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro. Ai fini del calcolo del limite in oggetto, non si tiene conto delle maggiorazioni della deduzione per incrementi occupazionali previste dai commi 4-quinquies (aree svantaggiate) e 4-sexies (lavoratrici svantaggiate) dell'art. 11 del DLgs. 446/97.
Fonte: ilsole24ore del 26 maggio 2008, p. 3
Società non operative - Determinazione della base imponibile minima IRAP - Inclusione del valore delle partecipazioni (ris. Agenzia Entrate 20.5.2008 n. 206) DI GIORGETTI
Le partecipazioni non possono essere escluse dalla base di calcolo per la determinazione della base imponibile minima IRAP delle società non operative, anche qualora i dividendi non rientrino, in via ordinaria, nella base imponibile IRAP della società (nel caso di specie, una holding industriale). Infatti, l'art. 30 co. 3-bis della L. 724/94 prevede uno specifico criterio di determinazione del valore minimo della produzione IRAP comunque indipendente da quello analitico previsto dal DLgs. 446/97. In altri termini, ogniqualvolta si è in presenza di uno specifico criterio di determinazione ordinaria della base imponibile, lo stesso non può assumere rilevanza nella determinazione del valore della produzione minimo IRAP, considerato che il calcolo di detto valore è basato su regole indipendenti rispetto a quelle utilizzate per la determinazione ordinaria del valore della produzione. Peraltro, Assonime (circolare 25.7.2007 n. 43) aveva precisato che la base imponibile minima IRAP avrebbe dovuto essere ridotta di un ammontare pari a quello ottenuto applicando il coefficiente dell'1,5% alle partecipazioni societarie in misura pari al 100% dei dividendi percepiti nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione (posizione invece disattesa dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione in commento).
Fonte: ilsole24ore del 21 maggio 2008, p. 33
Disposizioni in materia di riporto delle perdite - Effetti ai fini della compilazione del Modello DI GAIANI
Il DL 223/2006 (conv. L. 4.8.2006, n. 248) ha eliminato la possibilità per il socio in regime di trasparenza fiscale di abbattere il reddito attribuito dalla partecipata con proprie perdite pregresse. Il provvedimento citato ha, infatti, stabilito che, a partire dai redditi delle società trasparenti relativi all'esercizio iniziato successivamente al 4.7.2006, i risultati negativi maturati dai soci prima dell'avvio del regime di trasparenza sono compensabili soltanto per il reddito complessivo che eccede quello assegnato dalla partecipata. Come accennato, la disposizione riguarda solo le perdite maturate prima dell'avvio del regime. Restano, invece, interamente compensabili, anche con redditi da trasparenza, quelle conseguite successivamente. In materia di perdite, le istruzioni a UNICO (quadro GN) recepiscono, inoltre, il contenuto della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 160/2007 che ha previsto il divieto, nel consolidato fiscale, di utilizzare perdite anteriori all'accesso al regime per compensare la quota imponibile (5%) dei dividendi intercompany che viene detassata all'interno della dichiarazione di gruppo. Si ricorda che tale fattispecie perderà efficacia, in futuro, a seguito dell'abrogazione ad opera della L. 244/2007 della descritta rettifica di consolidamento.
Fonte: ilsole24ore del 21 maggio 2008, p. 35
Spese di rappresentanza - Nuovi criteri di deducibilità (DM 30.4.2008) DI CEPPELLINI - LUGANO
Secondo quanto emerge dalla bozza del DM attuativo dell'art. 108 co. 2 del TUIR, le spese di rappresentanza sono deducibili: - nei limiti del 2% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa; - in ogni caso, non oltre l'importo massimo di 200.000,00 euro. L'art. 108 citato stabilisce che con il DM attuativo dovevano essere precisati i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza anche in funzione "dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa". Nonostante ciò, i predetti limiti di deducibilità operano per tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, determinando, così, una penalizzazione per le imprese che svolgono l'attività a livello internazionale. Rispetto alle spese di rappresentanza la cui deducibilità è limitata, sono integralmente deducibili: - le spese di pubblicità e propaganda: sono tali le spese di viaggio, vitto e alloggio per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere o visite a stabilimenti; - le spese per omaggi, qualora il valore dei beni non superi i 50,00 euro.
Fonte: ilsole24ore del 20 maggio 2008, p. 33
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