Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Adempimenti dei sostituti di imposta e dei CAF dipendenti - Controlli relativi ai familiari a carico (circ. Agenzia Entrate 9.4.2008 n. 36) DI DE VICO
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 9.4.2008 n. 36, chiarisce che il CAF e il professionista abilitato devono verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi (730/2008) con quelli risultanti dalla documentazione esibita dal contribuente. Il contribuente, peraltro, non è tenuto ad esibire la documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (es. certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati), né quella relativa alle detrazioni soggettive d'imposta. Le detrazioni per carichi di famiglia non possono essere ripartite liberamente tra i genitori, i quali ne beneficiano nella misura del 50% ciascuno (si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate 4.4.2008 n. 34). Tale criterio può essere derogato su accordo dei genitori stessi nel senso di attribuire l'intera detrazione a quello dei due che ha il reddito più elevato o se il coniuge è a carico. In caso di separazione legale ed effettiva, o annullamento del matrimonio, la detrazione spetta: - per intero al genitore affidatario; - ovvero nella misura del 50% ciascuno, in caso di affidamento congiunto. Il soggetto che presta assistenza fiscale (CAF o professionista abilitato) deve: - non applicare le detrazioni per figli a carico qualora nel campo "percentuale" sia indicato un valore diverso dal 50% o 100%; - verificare, in caso di dichiarazione congiunta, se il coniuge che ha chiesto la detrazione al 100% abbia un reddito maggiore all'altro; in caso contrario, provvederà alla correzione della dichiarazione. I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico, residenti all'estero e privi di codice fiscale, devono compilare l'apposita casella "Coniuge e familiari a carico" ed essere in possesso di documentazione attestante lo stato di familiare che deve essere costituita, in alternativa, da: - documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio; - documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5.10.61; - documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel Paese d'origine.
Fonte: ilsole24ore del 11 aprile 2008, p. 29
Rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Istituzione del codice tributo (ris. Agenzia Entrate 10.4.2008 n. 144) DI DE STEFANI
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 10.4.2008 n. 144 istituisce i codici tributo per il pagamento, tramite Modello F24, delle imposte sostitutive relative alla rideterminazione (prevista dall'art. 1 co. 91 della L. 244/2007) dei valori d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all'1.1.2008, non in regime d'impresa. I nuovi codici tributo previsti dalla risoluzione in argomento sono i seguenti: - "8055", denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati"; - "8056", denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola". Tali codici tributo devono essere esposti nella "sezione Erario" del Modello F24, mentre l'anno di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione deve essere indicato nel campo "Anno di riferimento", espresso nella forma "AAA". Il pagamento delle suddette imposte sostitutive può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30.6.2008. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versare con lo stesso codice tributo.
Fonte: ilsole24ore del 11 aprile 2008, p. 33
Soggetti incaricati del controllo contabile - Orientamenti della Commissione centrale DI DE ANGELIS
Dal combinato disposto degli artt. 39 e 40 del DPR 99/98 è possibile desumere che la Commissione centrale non è chiamata a giudicare componenti di collegi sindacali delegati ad effettuare esclusivamente controlli amministrativi, anche se iscritti nel registro dei revisori contabili. Il giudizio della Commissione, infatti, può intervenire esclusivamente con riguardo ai sindaci iscritti che esercitano concretamente la funzione di revisione contabile. Diversamente ragionando, sarebbero assoggettati ad un diverso controllo e ad un diverso regime sanzionatorio i membri di un collegio sindacale incaricato dei soli controlli amministrativi e composto da soggetti in genere iscritti nel registro dei revisori (dottori commercialisti ed esperti contabili) e soggetti generalmente non iscritti nel registro stesso (avvocati e consulenti del lavoro).
Fonte: italia oggi del 11 aprile 2008, p. 35
Certificazione dei corrispettivi - Mancata emissione dello scontrino - Annotazione degli importi fatturati sul Registro delle fatture - Inadempimento dell'obbligo di certificazione (Cass. 4.4.2008 n. 8756) DI ALBERICI
Le sanzioni amministrative derivanti dalla mancata emissione dello scontrino fiscale devono essere irrogate nonostante il contribuente abbia annotato gli importi sul libro delle fatture nella colonna degli acquisti giornalieri. In particolare, la Corte di Cassazione ha specificato che, in difetto della prova documentale di cui agli artt. 1 e 2 della L. 18/83, relativa all'adempimento dell'obbligo di emissione degli scontrini fiscali, l'atto di irrogazione delle sanzioni è da ritenersi legittimo.
Fonte: italiaoggi del 9 aprile 2008, p. 36
Novità della Finanziaria 2008 DI DEOTTO - TOSONI
Per effetto della nuova lett. c) dell'art. 19-bis1 del DPR 633/72, l'IVA assolta sull'acquisto di autovetture utilizzate eslcusivamente nell'esercizio d'impresa o di arte o professione può essere detratta in misura integrale. Posto che la novità in oggetto ha effetto dal 28.6.2007, la detrazione inzialmente operata può essere rettificata ai sensi dell'art. 19-bis2 co. 3 del DPR 633/72, in relazione al mutato regime di detrazione, avuto riguardo al periodo quinquennale di "tutela fiscale" previsto per i beni ammortizzabili diversi dai fabbricati e dalle aree fabbricabili. Di conseguenza, per gli acquisti effettuati a partire dal 2003, per i quali l'IVA sia stata recuperata nella misura del 40%, la rettifica della detrazione consente al soggetto passivo di recuperare una quota-parte d'imposta pagata "a monte" (quella riferita agli anni decorrenti dal 2007, in quanto il mutamento di regime ha effetto da tale anno), mentre la quota-parte riferita agli anni anteriori al 2007 resta perduta. Il quinto d'imposta relativo al 2007 va però dimezzato tenuto conto che il nuovo regime ha effetto dal 28.6.2007.
Fonte: ilsole24ore del 9 aprile 2008, p. 32
Cessione di immobile acquistato da non più di 5 anni da soggetti non residenti - Imponibilità della plusvalenza (ris. Agenzia Entrate 8.4.2008 n. 136) DI TROVATO
Con la risoluzione 8.4.2008 n. 136, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la cessione a titolo oneroso di un immobile sito in Italia, se effettuata da un soggetto residente all'estero, configura una plusvalenza imponibile. Per le cessioni immobiliari infraquinquennali operate al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni, infatti, l'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR annovera tra le esimenti alla configurabilità del reddito la circostanza che l'immobile, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la successiva cessione, sia adibito ad abitazione principale, vale a dire, secondo la nozione valida ai fini dell'IRPEF, a dimora abituale del contribuente che possiede l'immobile o di un suo familiare (intendendosi per tale il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado). In assenza della prova di tale destinazione, la circostanza che il possessore dell'immobile risieda all'estero induce ad escludere che l'immobile posseduto in Italia configuri un'abitazione principale, con la conseguenza che la sua cessione, se effettuata prima che siano decorsi cinque anni dalla data di acquisto, genera una plusvalenza imponibile. Peraltro, ai fini delle imposte indirette, nel caso in cui l'immobile sia stato acquistato con i benefici "prima casa", la cessione infraquinquennale comporta anche la decadenza dal regime agevolato, salvo che non si proceda all'acquisto di un'altra abitazione in Italia entro l'anno successivo.
Fonte: ilsole24ore del 9 aprile 2008, p. 33
Società di persone commerciali e imprenditori individuali - Modello per la determinazione della base imponibile sulla base del bilancio - Convenienza rispetto al metodo semplificato DI GAIANI
Entro il 30.5.2008, le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali, in contabilità ordinaria, che già dal periodo d'imposta 2008 intendono esercitare l'opzione per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole proprie delle società di capitali, devono valutare quale possa essere il risparmio fiscale derivante da tale scelta. Tale analisi andrà compiuta con riferimento all'intero triennio 2008-2010, dal momento che, per detto periodo, l'opzione è irrevocabile. Ad esempio, occorre tenere presente che, per le società di capitali: - i costi soggetti a limiti di deducibilità ai fini IRES (es. spese di telefonia, costi relativi agli autoveicoli aziendali) sono deducibili per l'intero importo stanziato a Conto Economico (in assenza di opzione, tali oneri sono invece deducibili nell'ammontare fissato dal TUIR); - le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali concorrono alla determinazione della base imponibile se classificate, rispettivamente, nelle voci A.5 o B.14 del Conto Economico (in assenza di opzione, tali componenti sono invece irrilevanti, in quanto non inclusi tra quelli elencati dall'art. 5-bis del DLgs. 446/97); - le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni patrimoniali concorrono in ogni caso alla determinazione della base imponibile (in assenza di opzione, tali componenti sono invece irrilevanti, in quanto non inclusi tra quelli elencati dall'art. 5-bis del DLgs. 446/97); - le sopravvenienze attive e passive sono imponibili e deducibili, a condizione che non siano correlate a componenti reddituali irrilevanti (in assenza di opzione, tali componenti sono invece irrilevanti, in quanto non inclusi tra quelli elencati dall'art. 5-bis del DLgs. 446/97).
Fonte: ilsole24ore del 8 aprile 2008, p. 31
Imposta di bollo - Istanze di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo - Esclusione da imposta (ris. Agenzia Entrate 7.4.2008 n. 135) DI REDAZ
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 7.4.2008 n. 135 precisa che le istanze volte ad ottenere la rateazione delle somme iscritte a ruolo, di cui all'art. 19 del DPR 602/72, possono essere redatte senza l'applicazione dell'imposta di bollo. L'Agenzia delle Entrate sottolinea, infatti, come, l'applicazione dell'imposta di bollo sia prevista per "istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili" (art. 3 tariffa allegato A parte I del DPR 642/72). Poiché nè gli agenti della riscossione, nè i soggetti che svolgono funzioni pubbliche relative alla riscossione, cui sono rivolte le istanze volte ad ottenere la rateazione delle somme iscritte a ruolo, rientrano tra i soggetti sopra elencati, tali istanze possono essere redatte senza l'applicazione dell'imposta di bollo.
Fonte: ilsole24ore del 8 aprile 2008, p. 32
Stock option - Mantenimento di un investimento minimo nelle azioni oggetto di offerta - Determinazione (ris. Agenzia Entrate 7.4.2008 n. 133) DI SANTACROCE
Secondo la risoluzione, l'esclusione dal reddito del valore delle azioni assegnate nell'ambito dei piani di stock option [art. 51 co. 2 lett. g-bis) e co. 2-bis del TUIR], subordinata al mantenimento nel quinquennio di un investimento in titoli almeno pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto, è subordinata alle seguenti condizioni: - in primo luogo, il "valore" delle azioni al momento dell'assegnazione deve essere individuato nel valore normale determinato ai sensi dell'art. 9 co. 4 del TUIR; - in secondo luogo, nella determinazione di tale valore non si può tenere conto delle commissioni eventualmente dovute a intermediari. Ad avviso dell'Agenzia, inoltre, il dipendente può legittimamente provvedere a versamenti integrativi in denaro che incrementino il valore delle azioni, in modo da potere soddisfare con maggiore facilità la condizione relativa all'investimento minimo da detenere nei cinque anni successivi.
Stock option - Diritti di stock appreciation - Assoggettamento a tasssazione dell'incremento di valore delle azioni (DRE Lombardia) DI TOGNOLO
Secondo la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, non possono beneficiare dell'esclusione dal reddito ai sensi dell'art. 51 co. 2 lett. g-bis) del TUIR i piani di stock appreciation rights (SAR). Dal momento che tali piani prevedono l'assegnazione di azioni in misura pari al controvalore dell'incremento del prezzo delle azioni offerte, verrebbe meno la condizione qualificante dei piani di stock option "tradizionali". Il dipendente, infatti, diverrebbe automaticamente titolare di un numero di azioni corrispondente all'incremento di valore dei titoli stessi senza alcun esborso (c.d. cashless exercise) e verrebbe, così, meno l'obiettivo che si prefigura l'art. 51 co. 2 lett. g-bis) del TUIR, rappresentato dall'agevolazione della fidelizzazione dei dipendenti attraverso l'attribuzione del diritto ad acquistare i titoli.
Fonte: ilsole24ore del 8 aprile 2008, p. 32
ONLUS, APS, associazioni riconosciute - Destinazione del 5 per mille dell'IRPEF - Elenchi provvisori dei destinatari per il 2008 DI SACCARO
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet gli elenchi provvisori dei soggetti ai quali è possibile destinare il 5 per mille dell'IRPEF 2008, relativo ai redditi del 2007. I contribuenti potranno destinare una parte dell'imposta ai soggetti beneficiari compilando l'apposito riquadro del Modello 730/2008 o del Modello UNICO 2008. Coloro che non presentano la dichiarazione dei redditi potranno effettuare la scelta tramite la compilazione dell'apposita scheda allegata al CUD. Gli elenchi provvisori sono 4. Il primo indica gli enti del settore no profit, quali le ONLUS, le associazioni di promozione sociale (APS), le associazioni riconosciute in possesso di determinati requisiti e le fondazioni nazionali di carattere culturale. L'elenco è stato predisposto in base alle comunicazioni pervenute direttamente all'Agenzia delle Entrate. Qualora si riscontrassero errori, è possibile correggerli rivolgendosi direttamente alla DRE competente entro il 14.4.2008. I legali rappresentanti di tali enti devono, inoltre, spedire, entro il 30.6.2008, a pena di decadenza dal beneficio, una raccomandata che conferma la persistenza dei requisiti indicati per l'ammissione all'elenco. Il secondo elenco, redatto dal Ministero dell'Università, indica gli enti della ricerca scientifica e dell'università. Il terzo riguarda gli enti della ricerca sanitaria individuati dal Ministero della Sanità. Il quarto elenco indica le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, i cui nominativi sono stati trasmessi all'Agenzia delle Entrate dal CONI.
Fonte: ilsole24ore del 8 aprile 2008, p. 31
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