\\ Studio Campagnola : Storico : Rassegna stampa (inverti l'ordine)

Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.

Di Eduardo (del 08/04/2008 @ 10:56:01, in Rassegna stampa, linkato 350 volte)

Beni strumentali posseduti per una parte dell'anno - Ragguaglio ai giorni di effettivo possesso - Novità delle istruzioni ai Modelli di dichiarazione DI BONGI

Riguardo alle novità contenute nelle istruzioni relative al Modello UNICO 2008, si segnala che, qualunque sia il prospetto dati da compilare contenuto nel nuovo Modello di dichiarazione (società di comodo, parametri, studi di settore, indicatori di normalità), il criterio di computo del valore dei beni strumentali sarà identico e consisterà nella somma tra: - il "valore pieno" dei beni strumentali posseduti per l'intero esercizio; - il "valore ragguagliato" in giorni per i beni strumentali acquistati o ceduti nel corso dell'esercizio. Alla luce delle nuove istruzioni ministeriali, un bene strumentale acquistato l'1.12.2007 dovrà essere valutato indicando i 31/365 del suo valore, mentre un bene strumentale ceduto il 30.9.2007 sarà valutato indicando i 273/365 del suo costo storico.

Fonte: italiaoggi del 8 aprile 2008, p. 38

 
Di Eduardo (del 07/04/2008 @ 16:53:54, in Rassegna stampa, linkato 912 volte)

Novità del DL 248/2007 - Direttiva Equitalia DI NOCERA 

Con la direttiva 27.3.2008 prot. 2008/2070, Equitalia ha fornito alcune indicazioni operative relative alla dilazione delle somme iscritte a ruolo. L'art. 19 del DPR 602/73 (così come modificato dal DL 248/2007, conv. L. 31/2008) prevede che la rateazione delle somme iscritte a ruolo possa avvenire in un massimo di settantadue rate mensili, e che la richiesta debba essere inoltrata all'Agente della Riscossione. In primo luogo, Equitalia rileva che: - non sono differibili le somme per le quali il ruolo costituisce lo strumento ordinario di pagamento; - per i crediti contributivi, resta ferma la possibilità di avvalersi della dilazione, in un massimo di sessanta rate mensili, prevista dall'art. 3 co. 3-bis, della L. 178/2002. La rateazione delle somme può essere concessa solo in presenza di situazioni di temporanea obiettiva difficoltà, ravvisabili in ipotesi di: - stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio; - contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie; - precaria situazione reddituale. Per la richiesta di dilazione delle somme di importo superiore a 50.000,00 euro, è necessaria la prestazione di idonea garanzia mediante: - polizza fideiussoria; - fideiussione; - ipoteca di cui all'art. 77 del DPR 602/73; - ipoteca volontaria (la prestazione di tale garanzia deve essere autorizzata dall'Ente creditore). Si evidenzia che le somme da garantire non sono costituite dal solo debito con l'Ente impositore, ma dall'intero debito, comprensivo quindi di: - interessi di mora; - interessi di dilazione; - aggi di riscossione; - spese di esecuzione; - spese di notifica.

Fonte: ilsole24ore del 7 aprile 2008, p. 35

 
Di Eduardo (del 07/04/2008 @ 16:52:13, in Rassegna stampa, linkato 361 volte)

Soppressione delle deduzioni extracontabili - Affrancamento dei disallineamenti e del vincolo fiscale sulle riserve DI MENEGHETTI

La gestione dei disallineamenti tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi sui quali sono state effettuate, negli esercizi sino al 2007, deduzioni extracontabili può avvenire in tre modi distinti: - attendendo il riassorbimento naturale dei disallineamenti, senza quindi alcun onere fiscale ma continuando a compilare il quadro EC dei prossimi periodi d'imposta sino all'annullamento delle differenze di valori; - annullando il vincolo fiscale sulle riserve, a mezzo dell'imposta sostitutiva dell'1%, opzione che però mantiene le differenze tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi; - annullando le differenze tra valori civili e fiscali attraverso l'imposta sostitutiva del 12% (o del 14% o del 16%, a seconda dell'entità delle differenze da riallineare). Il riassorbimento naturale delle differenze determina alcune problematiche di coordinamento con la disciplina dell'IRAP (art. 1 co. 51 della L. 244/2007), la quale prevede il riallineamento obbligatorio con ripresa a tassazione delle suddette eccedenze in sei rate di importo costante (la prima delle quali a carico dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007). La circ. Assonime 31.3.2008 n. 22 ha messo in luce il difficile rapporto tra i due adempimenti (posto, infatti, che le riprese in aumento ai fini IRPEF/IRES e IRAP sono di importo non coincidente), con il rischio, inoltre, che l'ammontare delle riserve vincolate sia differente a seconda dell'ambito impositivo, in quanto, a stretto rigore di legge, ai fini IRAP lo svincolo di tali riserve avviene in corrispondenza del recupero dei "sesti".

Fonte: ilsole24ore del 7 aprile 2008, p. 34

 
Di Eduardo (del 07/04/2008 @ 16:49:50, in Rassegna stampa, linkato 372 volte)

Obiettiva incertezza della norma tributaria - Ambito applicativo (Cass. 21.3.2008 n. 7765) DI STRAZZULLA

L'obiettiva condizione di incertezza della norma tributaria consiste in una difficoltà oggettiva (non relativa a singole posizioni soggettive) di pervenire ad una interpretazione univoca della norma ovvero nell'impossibilità di stipulare una convenzione interpretativa della norma, con la conseguente necessità dell'intervento autoritativo del giudice. Essa non trova fondamento in una situazione di ignoranza, che in caso di incertezza interpretativa è già superata, ma nel principio del "diritto mite", che impone di attribuire rilevanza a situazioni di irresponsabilità oggettiva (cagionate, ad esempio, da orientamenti giurisprudenziali o ministeriali contrastanti). La Suprema Corte, peraltro, confermando quanto statuito nella sentenza n. 24670/2007, ha affermato che la rilevazione dell'incertezza normativa è appannaggio esclusivo dei giudici (di merito o di legittimità). Ciò nonostante l'art. 10 co. 3 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) stabilisca che le sanzioni non sono comunque "irrogate" quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria; e l'irrogazione delle sanzioni, si ricorda, avviene ad opera degli uffici.

Fonte: ilsole24ore del 7 aprile 2008, p. 36

 
Di Eduardo (del 04/04/2008 @ 19:57:31, in Rassegna stampa, linkato 370 volte)

Prestazioni rese da sub-agenti assicurativi ad altri agenti di assicurazione - Esenzione da IVA (Corte di Giustizia CE causa C-124/07) DI ROMANO 

La sentenza della Corte di Giustizia CE causa C-124/07 stabilisce che le prestazioni rese dal sub-agente assicurativo sono esenti da IVA, anche nel caso in cui siano rese ad un altro agente d'assicurazione e non, invece, direttamente ad assicuratori o ad assicurati. Il caso preso in esame dalla Corte di Giustizia CE riguarda un sub-agente di una società di diritto olandese che prestava servizi di mediatore d'assicurazioni. Il sub-agente percepiva un compenso pari all'80% della provvigione versata alla società per la conclusione dei contratti e non assoggettava ad IVA tali compensi, considerandoli esenti per effetto dell'art. 13 parte B lett. a) della sesta direttiva (corrispondente a quanto stabilito dall'art. 10 n. 2 e n. 9 del DPR 633/72). L'Amministrazione finanziaria aveva contestato tale esenzione ritenendo che la stessa potesse valere solo nel caso di rapporti diretti tra il mediatore e un assicuratore o un assicurato. La Corte di Giustizia ha, invece, ritenuto che la norma contenuta nella sesta direttiva consenta l'esenzione nel caso di tutti i rapporti di intermediazione, anche quelli indiretti di sub-agenzia assunti con riguardo ad un contratto principale.

Fonte: ilsole24ore del 4 aprile 2008, p. 30

 

Prestazioni professionali rese anteriormente alla dichiarazione di fallimento (ris. Agenzia Entrate 3.4.2008 n. 127) DI DE STEFANI 

Con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se l'importo liquidato dal giudice fallimentare risulta inferiore all'ammontare complessivo del credito professionale, comprensivo dell'IVA, il professionista ammesso al passivo fallimentare, al momento di emissione della fattura, deve ridurre proporzionalmente la base imponibile e la relativa imposta; in pratica, la fattura deve essere emessa per l'importo ricevuto dal curatore fallimentare, dal quale va scorporata la relativa imposta. Non è, pertanto, corretto emettere la fattura per la prestazione professionale indicando, quale base imponibile, l'intero importo ricevuto dal curatore sul quale calcolare poi l'IVA dovuta e, contestualmente, recuperare, tramite la procedura di variazione, l'imposta di fatto non incassata.

Fonte: ilsole24ore del 4 aprile 2008, p. 30

 
Di Eduardo (del 04/04/2008 @ 19:53:16, in Rassegna stampa, linkato 326 volte)

Crediti d'imposta derivanti da norme agevolative - Limite annuale massimo per le compensazioni pari a 250.000,00 euro - Modalità di computo (ris. Dipartimento politiche fiscali 3.4.2008 n. 9) DI MORINA 

La risoluzione in commento chiarisce il disposto dell'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 secondo cui i crediti d'imposta originati da agevolazioni concesse alle imprese da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000,00 euro. Il Ministero precisa che le nuove norme lasciano immutato il principio secondo cui il limite generale di compensazione di 516.456, 90 euro annui non riguarda i crediti originati dall'applicazione di norme agevolative sovvenzionali, consistenti nell'erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari (o contributivi). Di conseguenza, riguardo ai primi tre anni di applicazione delle nuove regole (2008-2010), il contribuente, fermo restando il rispetto del limite specifico di 250.000,00 euro, potrà comunque effettuare compensazioni di tipo orizzontale per ulteriori 516.456,90 euro e, pertanto, per un importo complessivo pari a 766.456,90 euro. Inoltre, la risoluzione del Dipartimento politiche fiscali 3.4.2008 n. 9 prosegue affermando che il limite di 250.000,00 euro opera non già come limite interno su ciascun singolo credito d'imposta, ma come limite complessivo sulla massa dei crediti d'imposta della specie che il contribuente potrebbe utilizzare in compensazione in ciascun anno solare.

Fonte: ilsole24ore del 4 aprile 2008, p. 30

 
Di Eduardo (del 03/04/2008 @ 10:27:35, in Rassegna stampa, linkato 333 volte)

Veicoli assegnati ai dipendenti - Misura della detrazione spettante DI DEOTTO - TOSONI 

La risoluzione del Dipartimento per le Politiche Fiscali 20.2.2008 n. 6 ha precisato che la detrazione IVA spetta in misura integrale per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti a fronte di un corrispettivo assoggettato ad imposta in misura non inferiore all'importo che costituisce fringe benefit ai fini IRPEF. Specularmente, se la detrazione è stata inizialmente operata in misura integrale, la messa a disposizione gratuita del veicolo a favore del dipendente deve essere assoggettata ad IVA in misura pari al predetto fringe benefit, che corrisponde, ai sensi dell'art. 14 co. 6 del DPR 633/72, al "valore normale" della prestazione. Lo stesso principio si applica ai veicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori.

Fonte: ilsole24ore del 3 aprile 2008, p. 34

 

Modelli per la comunicazione - Approvazione definitiva DI DEOTTO 

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18.3.2008, pubblicato in data 2.4.2008 sul sito Internet dell'Agenzia stessa, sono stati approvati i Modelli per i 206 studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2007. Una delle novità dei nuovi Modelli è rappresentata dagli indicatori di coerenza previsti dall'art. 1 co. 13 della L. 244/2007 che si applicano agli studi di settore oggetto di revisione (68) per il periodo d'imposta 2007. Pertanto, ci saranno studi per i quali trovano applicazione gli indici di normalità economica e altri con i nuovi indicatori di coerenza. Ai fini dell'adeguamento, tale circostanza comporta che: - per gli studi che tengono conto degli indicatori di normalità economica, si applicano le disposizioni del DM 4.7.2007, secondo cui l'adeguamento può essere effettuato al maggiore valore tra quello "puntuale" (vale a dire, senza i valori degli indicatori) e quello minimo (che tiene conto degli indici); - per gli studi cui si applicano i nuovi indici di coerenza, l'adeguamento deve essere fatto al valore "puntuale". Rispetto allo scorso anno, sono confermate le medesime cause di esclusione. La causa di esclusione relativa ai soggetti che hanno un periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi riguarda solo i soggetti per i quali si applicano i parametri in quanto, per effetto della L. 296/2006, tale causa non opera più, dal periodo d'imposta 2007, relativamente agli studi di settore. Un'altra rilevante novità attiene all'abrogazione dello studio "sperimentale" e la riduzione del numero degli studi "monitorati" (limitati a 4).

Fonte: ilsole24ore del 3 aprile 2008, p. 34

 
Di Eduardo (del 03/04/2008 @ 10:16:48, in Rassegna stampa, linkato 456 volte)

Semplificazione degli obblighi (circ. Agenzia Entrate 1.4.2008 n. 31) DI DEOTTO

L'art. 10 co. 4-bis della L. 8.5.98 n. 146 preclude la possibilità di effettuare rettifiche basate su presunzioni semplici nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità risultante dall'applicazione degli studi di settore, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, entro un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. Il DM 11.2.2008 stabilisce l'inapplicabilità di tale disposizione nei confronti dei soggetti che esercitano più attività non rientranti nel medesimo studio di settore (c.d. "imprese multiattività") con ricavi derivanti dalle attività non prevalenti superiori al 30% dei ricavi totali (a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008) e superiori al 20% (per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2007). Ai fini dell'utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento, il predetto DM dispone, inoltre, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007, l'abrogazione della causa di inapplicabilità connessa all'esercizio dell'attività d'impresa mediante più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione. Pertanto, per tali imprese trovano applicazione le ordinarie regole sugli studi di settore. Tale causa di inapplicabilità è, tuttavia, ancora in vigore, per il periodo d'imposta 2007, per lo studio di settore SM47U (Commercio al dettaglio di natanti e accessori). Per effetto delle predette disposizioni, lo studio sarà applicabile anche ai contribuenti che esercitano l'attività d'impresa mediante più punti di vendita, senza tener conto di tale circostanza.

Fonte: ilsole24ore del 3 aprile 2008, p. 34

 
«Ho dei gusti semplicissimi. Mi accontento sempre del meglio.»

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