Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Novità del DLgs. 231/2007 DI RAZZANTE
Il DLgs. 231/2007 trasforma l'obbligo di identificazione della clientela in obbligo di "adeguata verifica" della clientela. L'art. 18 del DLgs. 231/2007, in particolare, impone le seguenti attività: - identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; - identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; - ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale; - svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela devono essere assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, operazione o prestazione professionale di cui trattasi (art. 20 del DLgs. 231/2007). Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti acquisiti successivamente al 28.12.2007. Peraltro, previa valutazione del rischio presente, essi si estendono anche alla clientela precedentemente acquisita che prosegue nel rapporto con i professionisti obbligati (art. 22 del DLgs. 231/2007).
Fonte: ilsole24ore del 3 aprile 2008, p. 35 - 37
Credito d'imposta per le assunzioni effettuate nelle aree svantaggiate - Presentazione di apposita istanza al Centro Operativo di Pescara (DM 12.3.2008) DI MORINA
Con il DM 12.3.2008, il Ministero dell'Economia detta le disposizioni attuative dell'agevolazione introdotta dall'art. 2 co. da 539 a 547 della L. 244/2007 riservata ai datori di lavoro che effettuano assunzioni a tempo indeterminato in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Per beneficiare dell'agevolazione, occorre inviare un'istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate. I dati da inserire nell'istanza saranno determinati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in "Gazzetta Ufficiale", con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. L'istanza va presentata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali; entro 30 giorni dalla presentazione, i datori di lavoro riceveranno comunicazione in via telematica dell'accoglimento dell'istanza nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili per ciascun anno. Il bonus ricevuto deve essere usato in compensazione con i versamenti da effettuare con Modello F24 dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza. Il decreto di cui in argomento ricorda che il bonus rileva per quelle assunzioni effettuate dall'1.1.2008 al 31.12.2008 che costituiscono incrementi occupazionali rispetto al numero dei dipendenti occupati in media nel corso del 2007 e che tale bonus equivale a 333,00 euro al mese per ogni assunto in più rispetto alla media dei dipendenti nel 2007, ma è elevato a 416,00 euro se sono assunte lavoratrici donne che rientrano nella definizione di "lavoratore svantaggiato". I dipendenti con contratto a tempo parziale sono conteggiati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate. Il bonus spetta fino al 31.12.2010 se viene conservato l'incremento occupazionale raggiunto nel 2008.
Fonte: ilsole24ore del 3 aprile 2008, p. 33
Manutenzioni portuali (ris. Agenzia Entrate 31.3.2008 n. 118) DI PORTALE
Con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 9 n. 6) del DPR 633/72 può essere applicato solo quando le manutenzioni portuali sono rese: - dall'appaltatore principale nei confronti del committente; - ovvero, dal subappaltatore all'appaltante; - ovvero, in base ad un "contratto di risultato", anche se non riconducibile ai rapporti di appalto e subappalto. La non imponibilità è esclusa per i c.d. "noli a freddo", in quanto riconducibili al contratto di noleggio, nonché per i c.d. "noli a caldo", se il prestatore assume la qualifica di mero esecutore materiale della prestazione.
Fonte: ilsole24ore del 2 aprile 2008, p. 31
Artigiani, commercianti ed ex iscritti alla Gestione separata - Contributi volontari per il 2008 (circ. INPS 31.3.2008 n. 40) DI RODA'
L'INPS, con la circolare 31.3.2008 n. 40, ha comunicato l'importo dei contributi volontari dovuti, per l'anno 2008, alle Gestioni artigiani e commercianti e alla Gestione separata. In particolare, la citata circolare spiega che, anche dopo l'entrata in vigore del DLgs. 184/97, il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle Gestioni artigiani e commercianti viene determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 della L. 233/90, vale a dire applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla suddetta norma. Per quanto riguarda il contributo dovuto alla Gestione separata in caso di prosecuzione volontaria, esso deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del DLgs. 184/1997, ossia applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l'aliquota contributiva pensionistica vigente per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali e non titolari di pensione (24%). Per l'anno 2008, ai fini dell'accredito dei contributi versati, l'importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a: - 3.316,56 euro, su base annua; - 276,38 euro, su base mensile.
Fonte. ilsole24ore del 2 aprile 2008, p. 33
Istanza forfetaria di rimborso - Iscrizione in contabilità del credito verso l'Erario DI GAIANI
Nel bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2007 occorre contabilizzare il credito verso l'Erario per il rimborso forfetario dell'IVA non detratta sulle autovetture aziendali e professionali, richiesto con istanza presentata entro il 22.10.2007 (rigo AR43 del Modello di rimborso). La corrispondente sopravvenienza attiva, non essendo tassata, comporta una variazione in diminuzione in sede di determinazione del reddito imponibile relativo al 2007. Il calcolo dell'IRES e dell'IRAP dovrà tenere conto delle nuove percentuali di deducibilità dei costi delle autovetture introdotte dal DL 81/2007, mentre per: - le auto assegnate ai dipendenti si potrà recuperare la differenza tra il 65% dei costi sostenuti nel 2007 e il fringe benefit dedotto in sede di UNICO 2007; - gli altri veicoli, spetta una deduzione pari al 20% dei costi sostenuti nel 2006 (con un limite massimo di 18.076,00 euro). Riguardo, invece, alle plusvalenze derivanti dalla vendita di autovetture nel 2007, la percentuale di imponibilità di cui all'art. 164 co. 2 del TUIR va calcolata considerando, tra gli ammortamenti dedotti, anche le ulteriori deduzioni operate in UNICO 2008.
Fonte: ilsole24ore del 2 aprile 2008, p. 31
Soppressione delle deduzioni extracontabili e affrancamento dei disallineamenti e del vincolo sulle riserve (circ. Assonime 31.3.2008 n. 22) DI FELICIONI
Assonime commenta la soppressione della disciplina delle deduzioni extracontabili, operata dall'art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007, e la correlata facoltà di procedere all'affrancamento del vincolo fiscale sulle riserve ovvero all'affrancamento dei disallineamenti tra valori civili e fiscali (ex art. 1 co. 84 della L. 244/2007), creatisi per via delle deduzioni in esame. Di particolare rilievo appaiono i chiarimenti resi sulla possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di disconoscere gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore, imputati al Conto Economico a partire dall'esercizio 2008 (o 2008/2009, per i soggetti con esercizio "a cavallo"), se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi. In particolare, Assonime osserva che, qualora siano state indicate in Nota integrativa le "ragioni tecniche" del cambiamento dei criteri di valutazione, l'Amministrazione finanziaria dovrebbe: - instaurare un contraddittorio sul merito delle giustificazioni offerte dal contribuente, in considerazione del principio di collaborazione e buona fede sancito dall'art. 10 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente); - enunciare le ragioni di fatto che giustificano la propria pretesa (ex art. 7 della L. 212/2000), specificando i motivi per i quali le motivazioni addotte dal contribuente debbano ritenersi insufficienti. Secondo Assonime, infatti, il potere di disconoscimento in questione sussiste nella misura in cui non sia fornita la prova contraria. Relativamente agli effetti contabili dell'affrancamento opzionale dei disallineamenti, Assonime osserva che essi possono essere imputati sia nel bilancio relativo all'esercizio 2007 (qualora si sia già deciso di aderire a tale regime), sia nel bilancio dell'esercizio 2008 (qualora si sia ancora incerti se procedere, o meno, all'affrancamento).
Fonte: italia oggi del 2 aprile 2008, p. 39
Semplificazione degli obblighi (circ. Agenzia Entrate 1.4.2008 n. 31) DI DEOTTO
Con la circolare 1.4.2008 n. 31, l'Agenzia delle Entrate fornisce i criteri per l'individuazione, ai fini degli studi di settore, dell'attività prevalente per i soggetti c.d. "multiattività". Si ricorda che il DM 11.2.2008 ha introdotto, in favore degli imprenditori che svolgono attività d'impresa in più punti di produzione e di vendita (c.d. "imprese multipunto") o che esercitano due o più attività d'impresa non rientranti nello stesso studio di settore (c.d. "imprese multiattività"), una semplificazione contabile consistente nel solo obbligo di annotare separatamente i ricavi relativi alle diverse attività esercitate, compresi i ricavi derivanti dall'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Per individuare l'"attività prevalente", è necessario considerare il complesso di attività facenti parte di uno stesso studio di settore. Di conseguenza, i contribuenti che svolgono più attività devono valutare preliminarmente se due o più di queste sono comprese nello stesso studio. In questo caso, per determinare l'attività prevalente occorre sommare i ricavi provenienti dalle attività riconducibili nel campo di applicazione dello stesso studio, anche se queste hanno codici identificativi diversi. L'attività prevalente, a cui si applicano gli studi, sarà solo quella da cui derivano i ricavi maggiori nel periodo d'imposta considerato. In tal modo, i risultati degli studi di settore possono essere utilizzati direttamente in sede di accertamento solo se i ricavi delle attività non prevalenti risultano, per il periodo d'imposta 2007, pari o inferiori al 20% dei ricavi complessivi, mentre, dal periodo d'imposta 2008, la soglia è elevata al 30%. Se, invece, i ricavi superano tali soglie, le risultanze possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria esclusivamente per selezionare le posizioni da sottoporre a controllo.
Fonte: ilsole24ore del 2 aprile 2008, p. 32
Società di persone commerciali e imprenditori individuali - Modello per la determinazione della base imponibile sulla base del bilancio - Approvazione DI GAIANI
In attuazione dell'art. 5-bis co. 2 del DLgs. 446/97 [introdotto dall'art. 1 co. 50 lett. b) della L. 244/2007], con il provvedimento 31.3.2008, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello per la comunicazione dell'opzione per la determinazione della base imponibile IRAP sulla base del bilancio. Interessati alla presentazione del Modello sono gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, che intendono determinare il valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali, a norma dell'art. 5 del DLgs. 446/97 (vale a dire, secondo le risultanze del bilancio d'esercizio). Per l'esercizio 2008, la comunicazione deve essere inviata, esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato), entro il 30.5.2008 (vale a dire, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Modello). A regime, l'opzione va comunicata, sempre in via telematica, entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si esercita. L'opzione: - è irrevocabile per tre periodi d'imposta; - al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che l'impresa non opti per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di persone e degli imprenditori individuali.
Fonte: ilsole24ore del 01 aprile 2008, p. 33
Cessione di unità abitative in regime d'esenzione - Determinazione del pro rata (ris. Agenzia Entrate 28.3.2008 n. 112) DI PORTALE
Con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'impresa di costruzioni, in caso di cessione di un immobile abitativo dopo quattro anni dall'ultimazione della costruzione, è obbligata ad applicare il pro rata di detrazione (di cui all'art. 19 co. 5 del DPR 633/72), in quanto la cessione in esame costituisce un'operazione esente da IVA. Non è quindi possibile optare per la separazione delle attività, in quanto il codice ATECOFIN (ora ATECO) è il medesimo, a prescindere dal regime IVA applicabile (di imponibilità o esenzione).
Fonte: ilsole24ore del 01 aprile 2008, p. 33
Misure di contrasto alle frodi in materia di IVA - Reverse charge - Prestazioni di servizi rese nel settore edile - Ipotesi di inapplicabilità (ris. Agenzia Entrate 28.3.2008 n. 111) DI ROMANO
La risoluzione in oggetto, confermando la posizione espressa nella precedente risoluzione 5.7.2007 n. 155, ha chiarito che il contratto di affidamento è una tipologia di contratto di appalto pubblico di lavori in cui il general contractor assume il ruolo di appaltatore. Il meccanismo del "reverse charge", di cui all'art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72, teoricamente applicabile laddove ne sussistano i presupposti, resta precluso, a decorrere dall'1.2.2008, per effetto dell'art. 1 co. 162 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008). Tale disposizione, in particolare, modificando il citato art. 17 co. 6 lett. a), ha stabilito che le prestazioni edili rese nei confronti del general contractor non sono più sottoposte al sistema dell'inversione contabile, per cui le stesse devono essere fatturate con addebito dell'imposta.
Fonte: ilsole24ore del 01 aprile 2008, p. 33
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