Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
SOPPRESSIONE DELLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI - NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2008 di Ceppellini - Lugano
L'art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007 abroga quella parte dell'art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR che consentiva di dedurre gli ammortamenti, gli accantonamenti e le rettifiche di valore operati in applicazione di norme fiscali e, come tali, non stanziati a Conto Economico.
Per effetto del venir meno di tale facoltà, in linea generale i predetti oneri saranno deducibili esclusivamente per l'importo contabilizzato a Conto Economico, che trova giustificazione civilistica. Infatti:
- da un lato, continua a permanere l'impossibilità di effettuare in bilancio rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in esecuzione di norme tributarie;
- dall'altro, per poter essere dedotti dal reddito d'impresa, i componenti negativi di reddito devono continuare ad essere rilevati nel Conto Economico.
Quanto sopra potrebbe indurre gli operatori ad adottare comportamenti non pienamente corretti dal punto di vista civilistico, al fine di non perdere le opportunità offerte dal legislatore fiscale. Si supponga, ad esempio, che un determinato bene strumentale sia ammortizzato in Conto Economico ad un'aliquota del 10%, essendo questa giudicata ragionevolmente rappresentativa del deperimento economico-tecnico del bene. Se l'aliquota ordinaria di ammortamento del bene, ai fini fiscali, risulta pari al 15%, fino all'esercizio 2007 la quota di ammortamento eccedente (pari al 5%) può essere dedotta tramite indicazione nel quadro EC del modello UNICO.
A partire dall'esercizio 2008, non essendo più possibile provvedere alla deduzione extracontabile, il contribuente perderebbe la possibilità di dedurre la suddetta eccedenza, salvo stanziare a Conto Economico una quota di ammortamento pari appunto al 15%. Naturalmente, per quanto sopra riportato, il maggiore ammortamento operato non potrebbe essere giustificato in base alla necessità di fruire di una maggiore deducibilità fiscale, bensì soltanto sotto il profilo economico, anche qualora ciò non sia pienamente corretto. Al fine di scongiurare tale evenienza, l'art. 1 co. 34 della L. 244/2007 dispone che gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore, imputati al Conto Economico a partire dall'esercizio 2008 (o 2008/2009, per i soggetti con esercizio "a cavallo"), possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti princìpi contabili.
Fonte: ilsole24ore del 11/01/2008 pag 70
NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2008 di Gaiani
La L. 24.12.20007 n. 244 modifica la disciplina del reddito delle società di capitali in riferimento all'aliquota ed alla base imponibile. Infatti, si effettua la modifica all'art. 77 del TUIR, riducendo l'aliquota nominale al 27,50% e il contestuale ampliamento della base imponibile attraverso l'abrogazione degli ammortamenti anticipati (art. 102 co. 3) e l'introduzione della soglia di deduzione degli interessi passivi (art. 96).
A decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007, le società di capitali dovranno stabilire quanti interessi ammettere in deduzione, guardando alle voci di bilancio: infatti, gli interessi passivi al netto degli interessi attivi sono ammessi in deduzione nel limite del 30% del c.d. ROL (ovvero la differenza tra valore e costi di produzione a cui vanno aggiunti gli ammortamenti e i canoni di leasing).
Alla luce delle nuove disposizioni, sembra che le imprese che svolgono l'attività in settori poco redditizi saranno penalizzate sugli interessi sostenuti per la gestione del circolante.
Fonte: Ilsole24ore del 11/01/2008 pag. 68
ALLUNGAMENTO DEL PERIODO DI DEDUZIONE DEI CANONI - NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2008 di Meneghetti
L'art. 1 co. 33 lett. n) n. 2) della L. 244/2007 sostituisce l'art. 102 co. 7 del TUIR stabilendo nuovi limiti di durata contrattuale per la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria. Per i beni mobili, la durata del contratto non dev'essere inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento ordinario, in relazione all'attività esercitata dall'impresa. Per i beni immobili viene statuito che i canoni di locazione finanziaria sono deducibili a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento ordinario e comunque non inferiore a 11 anni o almeno pari a 18 anni. Per i veicoli soggetti ai limiti di deducibilità di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente tabellare (art. 102 co. 2 del TUIR). Le suddette disposizioni si applicano per i contratti di leasing stipulati a decorrere dall'1.1.2008; fino a tale data, pertanto, si applicano le precedenti e più favorevoli regole di durata.
Fonte: Ilsole24ore del 09/01/2008 pag.57
NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2008 di Sacrestano
Il datore di lavoro che, nel 2008, assume dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle Regioni del Mezzogiorno (c.d. "aree svantaggiate") ha diritto ad un credito d'imposta pari a euro 333,00 mensili per ogni assunto, elevati a 416,00 se si tratta di lavoratrici svantaggiate ex art. 2 Reg. CE 2204/02, fruibile fino al 2010. L'abbattimento del costo del lavoro è cumulabile con la riduzione del "cuneo fiscale" per i soggetti IRAP.
Fonte: Ilsole24ore del 09/01/2008 pag. 63
Liquidazione relativa al controllo formale delle dichiarazioni - Rateizzazione - Novità della Finanziaria 2008 di Trovato
L'art. 1 co. 144 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) introduce la possibilità di rateizzare, tra le altre, le somme dovute a seguito di liquidazione automatica e di controllo formale di valore non superiore ai 2.000,00 euro, in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. In tal caso, la concessione del beneficio della rateizzazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del contribuente, di versare in situazione di temporanea difficoltà economica. La prima rata deve essere versata entro 30 giorni dalla c.d. "comunicazione bonaria", e il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio. In tale ipotesi, è preclusa la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme che verranno iscritte a ruolo. Per le somme di valore superiore a 50.000,00 euro, il contribuente deve prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, per il periodo di rateazione aumentato di un anno. In alternativa, il credito può essere garantito da ipoteca, su autorizzazione dell'Ufficio.
Fonte: ilsole24ore, del 8 gennaio 2008 p. 27
PRINCIPALI AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA FINANZIARIA 2008 di Sacrestano
La L. 244/2007 dispone agevolazioni per lo sviluppo in favore delle aree svantaggiate consistenti, tra l'altro, in un credito d'imposta:
- per le assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato;
- per investimenti.
Tali agevolazioni possono essere fruite senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. L'incentivo per le assunzioni di personale può essere utilizzato immediatamente in compensazione mediante il modello F24, mentre quello per investimenti sarà fruibile a seguito dell'indicazione nel modello UNICO, relativo all'esercizio nel quale è stato maturato, a riduzione delle imposte sui redditi e successivamente in compensazione con altri debiti che confluiscono nel modello F24.
Tale norma ha inoltre:
- previsto un incentivo relativo ai costi per ricerca e sviluppo, per un massimo di euro 50.000.000,00, riferiti a contratti stipulati con Università ed enti pubblici di ricerca;
- prorogato, fino al 2010, le detrazioni IRPEF e IRES del 55% per gli interventi di risparmio energetico degli edifici, introdotte dall'art. 1 co. 344-349 della L. 296/2006.
Fonte: Ilsole24ore del 07/01/2008 pag. 37
INTERESSI CAPITALIZZATI - CRITERI DI DEDUCIBILITA' - NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2008 di Gaiani
Il "nuovo" art. 96 del TUIR, modificato dall'art. 1 co. 33 della L. 244/2007, introduce la soglia di deduzione per i soggetti IRES degli interessi passivi, al netto di quelli attivi, pari al 30% della differenza tra il valore e il costo della produzione al lordo di ammortamenti e canoni di leasing (ROL). Tra le eccezioni alle nuove norme relative agli interessi passivi, si segnalano:
- l'esclusione dai limiti dell'art. 96 per banche, assicurazioni, società di project financing e per società di esecuzione di appalti pubblici;
- l'introduzione della piena deducibilità per gli interessi compresi nel costo dei beni di cui all'art. 110 co. 1 lett. b) del TUIR, i quali prima erano soggetti alla thin capitalization;
- l'esclusione dal nuovo regime per gli interessi relativi alla costruzione o alla ristrutturazione di immobili costituenti beni merce; - l'ordinaria deducibilità introdotta dall'art. 1 co. 35 della L. 244/2007 per gli interessi sui finanziamenti relativi a fabbricati c.d. "patrimoniali".
Fonte: Ilsole24ore del 05/01/2008 pag. 21
Aiuti di Stato considerati illegittimi dalla Commissione europea - Dichiarazione delle imprese di non averli ricevuti o averli restituiti - Obbligo di presentazione - Ambito applicativo (ris. Agenzia Entrate 14.12.2007 n. 375) di Gaiani
L'Agenzia delle Entrate precisa l'ambito applicativo dell'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale certificare di non aver ricevuto o aver restituito aiuti di Stato considerati illegittimi dalla Commissione europea. Si ricorda che detto obbligo è stato introdotto dall'art. 1 co. 1223 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) in capo ai destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea (c.d. aiuti di Stato), i quali possono avvalersi di tali misure agevolative soltanto dopo aver reso la suddetta dichiarazione. In attuazione di tale disposto, sono poi stati emanati il DPCM 23.5.2007 e il provv. Agenzia Entrate 6.8.2007. Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, l'obbligo riguarda la generalità degli aiuti di Stato (automatici e non) riferiti ad agevolazioni fiscali. Considerato che tale dichiarazione sostitutiva rende noti atti pregressi, è sufficiente che la stessa venga presentata una tantum, senza necessità di inutili riproposizioni in occasione di successive fruizioni. Ad esempio, rientra tra gli aiuti di Stato automatici e, come tale, è soggetta all'obbligo di comunicazione la deduzione IRAP "maggiorata" per le assunzioni operate nelle c.d. "aree svantaggiate" (di cui all'art. 11 co. 4-quinquies del DLgs. 446/97). I soggetti che hanno beneficiato della predetta maggiorazione nel periodo d'imposta 2006 (versando il saldo IRAP nel 2007) devono presentare la suddetta dichiarazione sostitutiva entro il 31.12.2007 (valida, per quanto sopra, anche per gli eventuali esercizi successivi di fruizione dell'incentivo). La dichiarazione non va invece presentata per la deduzione "maggiorata" di 10.000,00 euro per i dipendenti impiegati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) n. 2) del DLgs. 446/97 (si tratta della deduzione introdotta dalla L. 296/2006 e finalizzata alla riduzione del c.d. "cuneo fiscale"). Infatti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie), con nota 11.12.2007 prot. n. 0010737, ha espresso l'avviso che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non vada presentata in relazione ad aiuti di Stato che, in base alle relative norme istitutive, possono essere fruiti nei limiti stabiliti dai regolamenti CE, disciplinanti i cd. regimi de minimis (come nel caso dell'incentivo da ultimo citato). Devono quindi intendersi superate le contrarie indicazioni fornite dalla circ. Agenzia Entrate 19.11.2007 n. 61.
Fonte: Sole24ore, p. 33 del 17/12/2007
SOSPENSIONE di Del Bo
In risposta ad un'interrogazione parlamentare formulata il 5.12.2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato l'impegno di abrogare l'art. 4 co. 4-bis del DL 28.12.2006 n. 300, conv. L. 17/2007 (c.d. decreto "milleproroghe"), con cui il Legislatore era intervenuto in materia di credito d'imposta per le aree svantaggiate (art. 8 della L. 23.12.2000 n. 388) concedendo una proroga del termine per il completamento dell'investimento programmato (rispettivamente al 31.12.2007 ed al 31.12.2008) a favore di coloro che avessero ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006. La misura, infatti, era stata oggetto di un procedimento di indagine formale da parte della Commissione UE, in quanto la proroga non trovava fondamento in nessuna delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 87 del Trattato CE.
Fonte: Il Sole24ore, pg 29 del 06/12/2007
DEDUCIBILITA'
In tema di compensi erogati agli amministratori di società, una casistica che richiede particolare attenzione è la deducibilità dei componenti negativi di reddito relativi all'utilizzo delle autovetture in regime d'impresa. In particolare, nel caso di amministratore con uso promiscuo dell'auto aziendale, è importante rammentare che: - la fattispecie non è assimilabile all'uso promiscuo del dipendente, eccetto i casi in cui venga rivestita la doppia qualifica; - sino a concorrenza dei benefit i costi sono deducibili come spese per lavoro; - per la quota eccedente si applicano le normali regole sui mezzi aziendali (deduzione in misura pari al 40% dal 2007). Ai sensi dell'art. 95 co. 5 del TUIR, il compenso può essere erogato anche sotto forma di partecipazione all'utile. In tal caso il compenso: - rimane deducibile per cassa; - costituisce un'eccezione al principio di derivazione, nel senso che la sua deducibilità prescinde dalla previa imputazione a conto economico. Con la sentenza 31.10.2005 n. 21155, la Corte di Cassazione, discostandosi da quanto sostenuto con precedenti pronunce, ha statuito che all'Amministrazione finanziaria non è attribuito un generale potere di sindacato sulla congruità del compenso, sicchè è illegittimo un accertamento basato, di per sé, sulla presunta inadeguatezza del compenso stesso. Inoltre, di particolare interesse si profilano gli aspetti relativi: - al compenso erogato in assenza di delibera. Sul punto, con la sentenza 36/31/06 del 31.3.2006, la C.T. Reg. Lombardia ha statuito che l'assenza di delibera è aspetto che non attiene alle vicende fiscali del costo, poiché la certezza del costo dipende dall'iscrizione dello stesso in bilancio e dalla successiva approvazione di quest'ultimo; - ai compensi erogati all'amministratore unico di società di capitali. In relazione a ciò, con la sentenza 24188/2006, la Cassazione ha sancito l'indeducibilità del costo sulla base dell'equiparazione di quest'ultimo alla remunerazione dell'imprenditore (indeducibile ai sensi dell'art. 60 del TUIR); - ai compensi reversibili, sui quali si è espressa recentemente l'ACD con la Norma di comportamento n. 169/2007. Con riferimento a questi ultimi, è dubbio se la deducibilità del compenso debba avvenire per cassa o per competenza.
Fonte: il Sole24ore
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