Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Eduardo (del 22/03/2007 @ 10:13:01, in Rassegna stampa, linkato 611 volte)

Realizzazione degli investimenti - Proroga dei termini - Novità della legge di conversione del DL 300/2006 - Sospensione (comunicato stampa Agenzia Entrate 21.3.2007) di Amedeo Sacrestano

L'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa diffuso il 21.3.2007, ha disposto la sospensione degli effetti dell'art. 4-bis del DL 28.12.2006 n. 300, conv. L. 17/2007 (il c.d. decreto "milleproroghe"), con cui il Legislatore era intervenuto in materia di credito d'imposta per le aree svantaggiate (art. 8 della L. 23.12.2000 n. 388) concedendo una proroga del termine per il completamento dell'investimento programmato (rispettivamente al 31.12.2007 ed al 31.12.2008) a favore di coloro che avessero ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006.
L'Agenzia delle Entrate ha probabilmente evitato, in tal modo, l'apertura di una procedura formale d'infrazione a carico dell'Italia per violazione dell'art. 88 del Trattato CE che, nel caso di proroga degli effetti di un regime di aiuto, richiede una preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i bonus maturati con riferimento a investimenti effettuati a partire dall'1.1.2007 non potranno essere spesi in compensazione fino a che la Commissione Europea non ne avrà stabilito la compatibilità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
Inoltre, poiché tra la data di entrata in vigore (27.2.2007) dell'art. 4-bis del DL 300/2006, conv. L. 17/2007 ed il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate sono trascorse alcune settimane, ci si può domandare cosa accada ai beneficiari del bonus che l'abbiano utilizzato in compensazione prima del comunicato ufficiale.

Fonte: ilsole24ore, del 22 marzo 2007, p. 28

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Eduardo (del 19/03/2007 @ 09:26:32, in Rassegna stampa, linkato 656 volte)

Elenchi clienti e fornitori - Proroga dei termini di presentazione - Bozza di provvedimento (comunicato stampa Agenzia Entrate 16.3.2007) di Franco Ricca

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 16.3.2006, ha reso noto che è stata rimandata al 15.10.2007 la prima scadenza per la trasmissione telematica dell'elenco clienti e fornitori, di cui all'art. 37 co. 8 e 9 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006).
Infatti, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che deve, fra l'altro, indicare il termine per la prima trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori è attualmente all'esame del Garante per la protezione dei dati personali, sicchè non è stato possibile rendere operativo l'obbligo entro la data prevista dal DL 223/2006, che la fissava al 29.4.2007 (60 giorni dalla comunicazione dati IVA di febbraio).
Il provvedimento attualmente all'esame del Garante prevede come prima scadenza la data del 15.10.2007, ma tale data dovrebbe riguardare i contribuenti che appartengono al regime ordinario di versamento dell'imposta, mentre il termine dovrebbe scadere il 15.11.2007 per i contribuenti con un volume di affari non superiore a 309.874,14 euro (prestazioni di servizi) o 516.456,90 euro (cessione di beni) che, su opzione, possono effettuare i versamenti IVA con periodicità trimestrale.
In ogni caso - precisa il comunicato stampa - l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate avverrà nel rispetto dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), ovvero almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per la comunicazione telematica degli elenchi.

Fonte: Italia Oggi, del 17 marzo 2007, p. 42 

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Eduardo (del 15/03/2007 @ 09:57:55, in Rassegna stampa, linkato 667 volte)

Saldo IVA 2006 - Termine del 16.3.2007 di Tonino Morina

Il 16.3.2007 scadrà il termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2006, ferma restando la possibilità, per i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA nell'ambito del modello UNICO, di pagare il saldo IVA entro i termini previsti per i pagamenti di UNICO 2007, con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese (o frazione di mese) successivo al 16.3.2007.
Il versamento dell'IVA a debito può essere rateizzato, al tasso fisso dello 0,50% mensile, in un numero di rate che va da un minimo di due ad un massimo di nove (dal 16.3.2007 al 16.11.2007). La rateizzazione può avvenire anche nel caso di differimento del pagamento entro il termine previsto per il versamento delle somme derivanti dal modello UNICO 2007, nel qual caso la prima rata scadrà entro tale termine e, conseguentemente, vi sarà una riduzione del numero massimo delle rate mensili con il quale è possibile frazionare il pagamento, poiché il versamento rateale deve sempre terminare a novembre.

Fonte: ilsole24ore del 15 marzo 2007 p. 34

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Eduardo (del 12/03/2007 @ 13:40:30, in Rassegna stampa, linkato 654 volte)

Modifiche al regime di deducibilità dei costi di Giovanni Bosco 

Per effetto delle modifiche recate all'art. 164 del TUIR da parte del DL 262/2006 (convertito nella L. 286/2006), il regime dei costi dei veicoli utilizzati da imprese e professionisti è stato reso notevolmente più restrittivo, riducendo la percentuale di deducibilità di alcune fattispecie e prevedendo, per talune altre, un regime di completa indeducibilità.
Più precisamente, già dal 2006:
- continuano a non subire limitazioni alla relativa deducibilità i costi dei veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e dei veicoli adibiti ad uso pubblico;
- continuano ad essere deducibili nella misura dell'80%, con i preesistenti limiti di costo ammortizzabile, i costi dei veicoli di agenti e rappresentanti;
- si riduce dal 50% al 25% la percentuale dei costi deducibili dei veicoli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, sempre con i preesistenti limiti di costo ammortizzabile;
- i costi dei veicoli concessi in uso ai dipendenti sono deducibili nel limite dell'ammontare che concorre a formare il reddito in natura dei dipendenti medesimi;
- i costi dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali, dei veicoli adibiti ad uso pubblico e dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti non sono deducibili, neanche in parte.
Per la quantificazione del reddito in natura in capo ai dipendenti, si ricorda che l'incremento dal 30% al 50% delle percorrenze convenzionali risultanti in base alle tariffe ACI decorre dal 2007, mentre risulta già applicabile all'impresa per il 2006 la quantificazione dei costi deducibili per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti in base al fringe benefit dei medesimi (calcolato, quindi, ancora per tale annualità in base al 30% delle percorrenze convenzionali).

FONTE: ilsole24ore - 12 marzo 2007 - L'esperto risponde

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Admin (del 08/03/2007 @ 10:13:33, in Rassegna stampa, linkato 661 volte)

Accertamento - Accertamento e controlli - Studi di settore - Comunicazione dei dati rilevanti

Soggetti Obbligati

Nell'art. 1 co. 19 primo periodo della L. 296/2006 è stabilito che, nei confronti dei soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalità economica idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati o rapporti di lavoro irregolari.
A tali fini sono stati predisposti appositi modelli riguardanti i contribuenti che:
- hanno iniziato l'attività nel 2006;
- hanno un periodo d'imposta diverso dai 12 mesi;
- esercitano un'attività per la quale non risultano applicabili né studi di settore né parametri;
- esercitano un'attività per la quale si applicano i parametri, ma si trovano in un periodo di non normale svolgimento della stessa.
Fonte: Italia Oggi
''Studi di settore senza eccezioni'' - Liburdi

 

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Giancarlo (del 07/03/2007 @ 11:00:44, in Rassegna stampa, linkato 559 volte)

Privacy  - Misure di sicurezza

Utilizzo della posta elettronica e di internet nei rapporto di lavoro - Linee guida del Garante

di Cherchi, Toffoletto (Sole24ore) e Ciccia (Italia Oggi)

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato, in data 1.3.2007, le linee guida relative all'utilizzo della posta elettronica e della rete Internet sul posto di lavoro.
In esse si precisa, tra l'altro, che:
- il datore di lavoro deve informare i dipendenti di eventuali restrizioni sull'uso di Internet e delle modalità di uso privato della posta elettronica, specificando i tempi di conservazione dei dati e le conseguenze previste in caso di utilizzo scorretto;
- sono vietati i controlli a distanza (tramite sistemi in grado di leggere i contenuti della posta elettronica o di tracciare la navigazione su Internet);
- sono possibili ispezioni non mirate, ma realizzate, ad esempio, per verificare lo stato di sicurezza del sistema aziendale;
- in caso di assenza improvvisa e prolungata dal lavoro di un dipendente, l'azienda può attivare un sistema di risposta automatica di irreperibilità. Il dipendente, peraltro, può incaricare un proprio collega di leggere la posta girando all'azienda quella fondamentale per il lavoro.

Fonti: Sole24ore, Italia Oggi

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Francesco (del 05/03/2007 @ 12:24:59, in Rassegna stampa, linkato 882 volte)

Novità del DL 223/2006 e della L. 296/2006

Tra le novità introdotte dal DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), dal DL 262/2006 (conv. L. 286/2006) e dalla L. 296/2006, delle quali occorre tenere conto in sede di predisposizione del bilancio dell'esercizio 2006 (ai fini dello stanziamento della fiscalità corrente e differita), si segnalano:
- le limitazioni alla deducibilità dal reddito di impresa degli ammortamenti e dei canoni di leasing relativi a fabbricati strumentali;
- la riduzione della quota massima deducibile nell'esercizio degli ammortamenti dei marchi, che passa a 1/18 del costo, rispetto alla misura predentemente applicata di 1/10 del costo stesso;
- l'aumento della quota massima deducibile nell'esercizio degli ammortamenti dei brevetti e degli altri diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, che passa da un terzo del costo al 50% del costo stesso;
- le nuove regole in materia di riporto delle perdite fiscali;
- i nuovi limiti alla deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli.

Fonte: ilsole24ore 5 marzo 2007

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Giancarlo (del 02/03/2007 @ 13:08:34, in Rassegna stampa, linkato 725 volte)

Revisione del regime fiscale delle cessioni e locazioni di fabbricati (circ. Agenzia Entrate 1.3.2007 n. 12)

di Tosoni, Busani (Sole24ore), Ricca (Italia Oggi)

Con la circolare in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte dall'art. 35 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), riguardanti il riordino del regime applicabile, ai fini delle imposte indirette, alle cessioni e locazioni immobiliari.
Con particolare riferimento alle modalità della rettifica della detrazione, nel passaggio dal regime di imponibilità a quello di esenzione, viene chiarito che la rettifica va eseguita:
- in base all'art. 19-bis2 co. 4 del DPR 633/72, ossia in relazione all'impiego del bene nell'effettuazione di operazioni esenti;
- ovvero, per i soggetti passivi che applicano il pro rata di cui all'art. 19 co. 5, in caso di variazione della percentuale di detrazione di oltre dieci punti.
Posto che il c.d. "periodo di osservanza fiscale" è pari, per i fabbricati, a dieci anni, va escluso che possano assumersi, quale termine di decorrenza del decennio, momenti diversi dall'acquisto o dall'ultimazione dell'immobile, quali - per esempio - il compimento del quadriennio o la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Riguardo, inoltre, all'esonero "transitorio" dall'obbligo di rettifica, è stato precisato che il medesimo:
- si applica limitatamente alle operazioni per le quali il regime di esenzione discenda dalle modifiche introdotte dal DL 223/2006 (e non anche qualora l'immobile doveva ritenersi destinato all'effettuazione di operazioni esenti già in base alla disciplina vigente anteriormente al 4.7.2006);
- per i fabbricati strumentali utilizzati ai fini dell'effettuazione di operazioni imponibili in base ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del DL 223/2006, implica che la rettifica va eseguita solo qualora, per i "nuovi" contratti, non si sia optato per l'imponibilità.
Tra gli altri chiarimenti, si ricorda anche quello relativo alla fatturazione di acconti con applicazione dell'IVA: il passaggio dal regime di imponibilità a quello di esenzione, nel periodo intercorrente tra il pagamento dell'acconto e la corresponsione del prezzo residuo, non legittima l'adozione della procedura di variazione in diminuzione (di cui all'art. 26 del DPR 633/72); per evitare una duplicazione d'imposta in sede di rogito, l'imposta proporzionale di registro deve essere applicata su una base imponibile calcolata al netto degli acconti già assoggettati a IVA.
Analogo scomputo va operato nell'ipotesi in cui, nei quattro anni successivi all'ultimazione del fabbricato, sia stato pagato un acconto con IVA e, successivamente, sia stato versato il prezzo residuo in regime di esenzione.

Fonti: Sole24ore, Italia Oggi

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Eduardo (del 01/03/2007 @ 11:58:47, in Rassegna stampa, linkato 559 volte)

Soggetti non tenuti alla fatturazione - Trasmissione telematica dei corrispettivi - Farmacie  di Marcello Taramusi

L'art. 1 co. 327 della L. 296/2006 stabilisce che l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, introdotto dall'art. 37 del DL 223/2006, sarà differenziato e graduale, nel senso che decorrerà dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro l'1.6.2008.
Ad oggi, l'obbligo di certificazione dei corrispettivi, mediante scontrino o ricevuta fiscale, non si applica alle imprese della grande distribuzione che si siano avvalse della facoltà di trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, i corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 633/72), così come previsto dall'art. 1 co. 429 della L. 311/2004.

In ogni caso, in base all'art. 2 co. 30 del DL 262/2006, chi provvede alla suddetta trasmissione telematica, fatta eccezione per il settore della grande distribuzione commerciale, non è esonerato dal rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale; tale obbligo probabilmente cesserà quando saranno disciplinate le modalità di emissione di uno scontrino senza valenza fiscale, in relazione alla trasmissione obbligatoria.
Il quadro normativo così delineato pone alcuni problemi di coordinamento con riferimento alla documentazione fiscale richiesta per l'acquisto di farmaci, al fine di fruire delle detrazioni previste ai fini IRPEF. L'art. 1 co. 28 della L. 296/2006 ha infatti previsto che la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.
Ora, se l'ipermercato ha optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, consentita - come detto - ai soggetti della grande distribuzione, i c.d. "corner" farmaceutici collocati al suo interno non potranno emettere lo scontrino fiscale, ma al più utilizzare un registratore di cassa "defiscalizzato", non idoneo alla documentazione dell'acquisto ai fini fiscali. In tale ipotesi, l'unico documento valido ai fini fiscali rimane la fattura.
Analogo problema si porrà per le farmacie, allorché anch'esse saranno obbligate alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Fonte: ilsole24ore - giovedì 01 marzo 2007, p. 28

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Giancarlo (del 28/02/2007 @ 12:38:44, in Rassegna stampa, linkato 866 volte)

Società non operative - UNICO 2007 - Compilazione del prospetto di Luca Gaiani

I modelli di dichiarazione UNICO 2007 contengono il consueto prospetto per l'indicazione dei dati necessari alla determinazione dei ricavi minimi e del reddito minimo, in applicazione dell'art. 30 della L. 724/94 (c.d. disciplina delle società non operative).
Rispetto ai precedenti periodi d'imposta, non è più prevista la possibilità di autocertificare la propria "operatività" attraverso la barratura dell'apposita casella, per cui il prospetto dovrà essere comunque compilato.
Rimangono tuttavia esclusi dall'obbligo di compilazione:
- i soggetti nei confronti dei quali opera una causa di esclusione automatica (es. soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta);
- i soggetti che, entro il 31.5.2007, delibereranno lo scioglimento anticipato o la trasformazione in società semplice, beneficiando delle agevolazioni previste dall'art. 1 co. 111 e ss. della L. 296/2006.

Fonte: ilsole24ore

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
«Ho dei gusti semplicissimi. Mi accontento sempre del meglio.»

Oscar Wilde

Calendario
< dicembre 2024 >
L
M
M
G
V
S
D
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

Cerca
Cerca per parola chiave
 

Articoli
Attualità (3)
Circolari CLIENTI STUDIO (2)
Circolari informative (13)
Economia (1)
Finanziaria (3)
Rassegna stampa (586)
Sito (1)

Catalogati per mese:
Novembre 2006
Dicembre 2006
Gennaio 2007
Febbraio 2007
Marzo 2007
Aprile 2007
Maggio 2007
Giugno 2007
Luglio 2007
Agosto 2007
Settembre 2007
Ottobre 2007
Novembre 2007
Dicembre 2007
Gennaio 2008
Febbraio 2008
Marzo 2008
Aprile 2008
Maggio 2008
Giugno 2008
Luglio 2008
Agosto 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Novembre 2008
Dicembre 2008
Gennaio 2009
Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014
Giugno 2014
Luglio 2014
Agosto 2014
Settembre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Luglio 2016
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Ottobre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024
Aprile 2024
Maggio 2024
Giugno 2024
Luglio 2024
Agosto 2024
Settembre 2024
Ottobre 2024
Novembre 2024
Dicembre 2024

Gli interventi più cliccati

Ultimi commenti:



Info server
24/12/2024 @ 04:38:25
script eseguito in 71 ms

Info
Ci sono 576 persone collegate

Varie