\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Deduzione per il personale addetto alla ricerca e sviluppo - Assistenza sanitaria prestata in settori medici dediti ad attività di ricerca - Fruibilità della deduzione - Condizioni (ris. Agenzia Entrate 20.3.2008 n. 107) di Gaiani

Con la risoluzione 20.3.2008 n. 107, l'Agenzia delle Entrate ha definito l'ambito applicativo della deduzione IRAP per i costi relativi al personale addetto alla ricerca e allo sviluppo, di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) n. 5) del DLgs. 446/97. La deduzione opera qualora l'effettività dei costi sia attestata dal presidente del collegio sindacale o da un professionista abilitato. Gli istituti di ricovero e cura che perseguono, tra l'altro, finalità di ricerca possono fruire del beneficio qualora il personale sia impiegato direttamente nell'attività di ricerca e sviluppo. Si rileva, peraltro, che la ricerca nel campo medico, oltre all'attività di laboratorio e di diagnosi e terapia, comprende anche quella di studio per la stesura e verifica di protocolli di diagnosi e cura (sentenza Corte Costituzionale n. 338/94). A tal fine, la cura e l'assistenza prestate dal personale sanitario possono considerarsi strettamente collegate all'attività di ricerca se costituiscono il presupposto per la verifica dell'attendibilità dei risultati ottenuti. Per quanto sopra, sono esclusi dal beneficio in esame i costi relativi al personale eventualmente impiegato nell'assistenza ospedaliera generica o riferibile a settori medici per i quali non viene svolta attività di ricerca, ancorché specialistici (come, ad esempio, nel caso di prestazioni di laboratorio rese a pazienti non ricoverati presso la struttura).

Fonte: il Sole24Ore del 22/03/2008, pag. 24

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Di Giancarlo (del 25/03/2008 @ 10:27:31, in Rassegna stampa, linkato 436 volte)

Richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA trimestrale - Approvazione del Modello IVA TR di Portale

 Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 20.3.2008, ha approvato il nuovo Modello IVA TR (con le relative istruzioni), utilizzabile dall'1.4.2008 per la richiesta di rimborso o di compensazione del credito IVA trimestrale. Per le istanze relative al primo trimestre 2008, il Modello potrà essere presentato: - per via telematica, personalmente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato; - ovvero all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, direttamente o tramite lettera raccomandata. Per le istanze relative al secondo trimestre 2008, invece, la presentazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (DM 3.3.2008). Il suddetto Modello è disponibile gratuitamente in formato elettronico sia sul sito dell'Agenzia delle Entrate che su quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'approvazione del nuovo Modello si è resa necessaria per adeguare il precedente: - alla nuova classificazione ISTAT delle attività economiche, ATECO 2007; - all'ampliamento della categoria dei contribuenti per i quali è prevista l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria, tra cui coloro che operano nel settore della produzione di alluminio e semilavorati.

Fonte: Il Sole24Ore del 22/03/2008, pag. 24

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Variazioni dovute a rettifiche di stime contabili - Poteri di controllo dell'Agenzia delle Entrate di Roscini Vitali

La soppressione della facoltà di dedurre in via extracontabile gli oneri non stanziati a Conto Economico potrebbe indurre gli operatori ad adottare comportamenti non pienamente corretti dal punto di vista civilistico, al fine di non perdere le opportunità offerte dal legislatore fiscale. Si supponga, ad esempio, che un determinato bene strumentale sia ammortizzato in Conto Economico ad un'aliquota del 10%, essendo questa giudicata ragionevolmente rappresentativa del deperimento economico-tecnico del bene. Se l'aliquota ordinaria di ammortamento del bene, ai fini fiscali, risulta pari al 15%, fino all'esercizio 2007 la quota di ammortamento eccedente (pari al 5%) può essere dedotta tramite indicazione nel quadro EC del Modello UNICO. A partire dall'esercizio 2008, non essendo più possibile provvedere alla deduzione extracontabile, il contribuente perderebbe la possibilità di dedurre la suddetta eccedenza, salvo stanziare a Conto Economico una quota di ammortamento pari appunto al 15%. Naturalmente, il maggiore ammortamento operato non potrebbe essere giustificato in base alla necessità di fruire di una maggiore deducibilità fiscale (permane, infatti, l'impossibilità di stanziare in bilancio rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in esecuzione di norme tributarie), bensì soltanto sotto il profilo economico, anche qualora ciò non sia pienamente corretto. Al fine di scongiurare tale evenienza, l'art. 1 co. 34 della L. 244/2007 dispone che gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore, imputati al Conto Economico a partire dall'esercizio 2008 (o 2008/2009, per i soggetti con esercizio "a cavallo"), possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili. Con la circolare 19.2.2008 n. 12 (§ 7.1), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente potrà dimostrare la coerenza delle proprie rilevazioni utilizzando ogni comportamento utile a tal fine (es. indicazioni fornite nella Nota integrativa, confronto con i bilanci di precedenti esercizi, ecc.). Peraltro, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, le indicazioni in Nota integrativa non possono ritenersi preclusive dei poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Fonte: Il Sole24Ore del 22/03/2008, pag.24

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Di Giancarlo (del 25/03/2008 @ 10:18:08, in Rassegna stampa, linkato 457 volte)

Conti e depositi italiani in Liechtenstein - Limiti al potere di controllo dell'Agenzia delle Entrate di Santacroce

La fase di accertamento nei confronti dei soggetti titolari di conti correnti e di depositi in Liechtenstein può essere ostacolata da aspetti quali la presenza di un forte segreto bancario e l'assenza di un accordo prevedente lo scambio di informazioni. Inoltre, l'utilizzabilità delle informazioni derivanti dalla lista contenente le generalità dei potenziali evasori è dubbia, posto che non sono esatte le modalità con cui le suddette risultanze sono state trasferite in Italia. Sul punto, il Ministero dell'Economia ha precisato che le informazioni sono state inviate spontaneamente da uno Stato membro in base ad accordi bilaterali. L'art. 7 della Direttiva n. 77/799/CEE (normativa internazionale di riferimento) stabilisce che le informazioni non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli fissati ovvero, nel caso di specie, per fini diversi dall'accertamento delle imposte. Di conseguenza, ciò potrebbe condizionare le eventuali indagini penali. Le risultanze della lista costituiscono una serie di nomi con specifici importi, il che, in sede contenziosa, può valere come mero indizio. Pertanto, per essere elevato a rango di prova, esso deve essere riscontrato da ulteriori elementi. A titolo esemplificativo, occorre acquisire elementi che consentano di stabilire con certezza la riferibilità delle somme ai soggetti indicati nella lista.

Fonte: Il Sole24ore del 22/03/2008, pag 25

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Di Giancarlo (del 25/03/2008 @ 10:14:12, in Rassegna stampa, linkato 586 volte)

DLgs. 231/2007 attuativo della Dir. n. 2005/60/CE (circ. Min. Economia 20.3.2008) di Ciccia

 La circolare del Ministero dell'Economia del 20.3.2008 ha chiarito che, per effetto dell'entrata in vigore del DLgs. 231/2007: - non potranno essere emessi dalle banche e da Poste italiane Spa assegni ordinari né assegni circolari che non rechino la dizione "non trasferibile", salvo che il cliente l'abbia espressamente richiesto e che utilizzi l'assegno per importi inferiori a 5.000,00 euro; - nei casi in cui la girata è ammessa, deve essere indicato, accanto a nome e cognome, il codice fiscale del girante; - la girata a terzi dell'assegno emesso all'ordine del traente ("a me medesimo") non invaliderà l'assegno ma esporrà alle sanzioni previste per gli assegni irregolari. Di conseguenza, chiarisce il Ministero, gli assegni emessi a decorrere dal 30.4.2008 senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o senza la clausola di intrasferibilità, pur essendo irregolari continueranno a poter essere pagati, ma l'irregolarità dovrà essere segnalata al Ministero da parte degli intermediari. La stessa regola opera per gli assegni emessi all'ordine del traente e poi girati a soggetti diversi da un intermediario per l'incasso. Tali assegni potranno essere pagati, ma l'irregolarità sarà comunicata al Ministero dell'Economia. È nulla, invece, la girata di un assegno inferiore a 5.000,00 euro senza l'indicazione del codice fiscale del girante, con la conseguenza che l'assegno non potrà essere pagato. È nulla anche la girata che indichi un codice fiscale manifestamente errato. Posto che le norme recate dal DLgs. 231/2007 entrano in vigore il 30.4.2008: - gli assegni liberi emessi (per importi inferiori a 12.500,00 euro) prima del 30.4.2008 potranno essere incassati anche dopo tale data, posto che per essi valgono ancora le regole precedenti; - i carnet di assegni già in possesso della clientela potranno essere utilizzati anche dopo il 30.4.2008, ma nel rispetto delle nuove regole (sicché potranno essere emessi in forma libera solo assegni inferiori a 5.000,00 euro).

Fonte: Italia Oggi pag.32

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Di Eduardo (del 18/03/2008 @ 13:25:17, in Rassegna stampa, linkato 312 volte)

Disposizione sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Pagamenti di importo superiore a 10.000 euro (DM 14.3.2008) DI TROVATI 

Il DM 40/2008 ha dato attuazione all'art. 48-bis del DPR 602/73 relativo al c.d. "blocco dei pagamenti" delle Pubbliche Amministrazioni. La norma prevede che gli enti pubblici, prima di effettuare qualunque pagamento di importo superiore a 10.000,00 euro, hanno l'obbligo di verificare presso Equitalia se il creditore risulta moroso verso l'Amministrazione finanziaria. Sul punto, l'art. 2 del DM 40/2008 precisa che Equitalia deve fornire le informazioni relative a eventuali carichi pendenti entro cinque giorni dalla richiesta (che, tra l'altro, deve essere inoltrata in via telematica). L'amministratore delegato di Equitalia Befera ha sostenuto che, nel caso in cui non vi siano ruoli pendenti, la risposta dovrebbe giungere entro 48 ore. Invece, in ipotesi contraria, la richiesta viene inoltrata all'Agente della Riscossione competente, e cinque giorni lavorativi dovrebbero essere sufficienti per la verifica.

Fonte: ilsole24ore del 18 marzo 2008, p. 31  

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Di Eduardo (del 18/03/2008 @ 13:22:08, in Rassegna stampa, linkato 303 volte)

Misure di contrasto alle frodi in materia di IVA - Proposte di direttiva della Commissione UE DI BRIVIO

La Commissione UE ha presentato due proposte di direttiva dirette a contrastare l'evasione in materia di IVA, nonché a modificare il reg. CE 1798/2003 riguardante le transazioni intracomunitarie. Tra le misure proposte si ricordano: - la riduzione dei tempi necessari per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, dagli attuali 3-6 mesi a 1-2 mesi; - l'uniformazione, a livello comunitario, del tempo massimo (definito in un mese) entro il quale i soggetti passivi devono dichiarare la consegna delle merci o la prestazione dei servizi; - l'introduzione dell'obbligo delle dichiarazioni mensili per le transazioni di valore superiore a 200.000,00 euro annui.

Fonte: ilsole24ore del 18 marzo 2008, p. 31

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Di Eduardo (del 18/03/2008 @ 13:19:55, in Rassegna stampa, linkato 325 volte)

Società non operative - Novità della L. 244/2007 (circ. Agenzia Entrate 17.3.2008 n. 21) DI GAIANI 

La circolare dell'Agenzia delle Entrate 17.3.2008 n. 21 fornisce importanti precisazioni in tema di società non operative. I principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sono i seguenti: - le modifiche apportate dalla L. 244/2007 al DLgs. 446/97 in merito alla determinazione della base imponibile IRAP non comportano un mutamento della disciplina IRAP riguardante le società non operative, in quanto già prima delle modifiche introdotte dalla L. 244/2007 era previsto uno specifico criterio di determinazione del valore minimo della produzione comunque indipendente da quello analitico previsto dal DLgs. 446/97; - nel caso in cui la società non operativa abbia dichiarato, ai fini IRES, un reddito superiore a quello minimo di cui all'art. 30 co. 3 della L. 724/94, o nel caso in cui la stessa abbia ottenuto un provvedimento di accoglimento dell'istanza di disapplicazione parziale della disciplina sulle società di comodo con effetto ai soli fini delle imposte sui redditi, essa dovrà comunque dichiarare un valore della produzione ai fini IRAP non inferiore al reddito minimo determinato ai sensi dell'art. 30 co. 3 della L. 724/94, incrementato delle componenti normalmente non deducibili dalla base imponibile IRAP (art. 30 co. 3-bis della L. 724/94); - le società che hanno deliberato la liquidazione entro il 31.5.2007, avvalendosi dello scioglimento agevolato di cui alla L. 296/2006, non possono avvalersi delle aliquote di imposta sostitutiva più favorevoli previste dalla L. 244/2007.

Fonte: ilsole24ore del 18 marzo 2008, p. 31

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Di Eduardo (del 18/03/2008 @ 13:16:43, in Rassegna stampa, linkato 433 volte)

Aree sulle quali insistono fabbricati strumentali - Scorporo del valore del terreno - Determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei terreni - Novità della Finanziaria 2008 - Presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente DI VITALI - ODORIZZI

L'art. 36 co. 7 del DL 223/2006, conv. con modificazioni dalla L. 4.8.2006 n. 248, ha stabilito che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo complessivo dei fabbricati strumentali viene assunto al netto del costo delle aree occupate. Secondo l'interpretazione della circolare dell'Agenzia delle Entrate 19.1.2007 n. 1, la disposizione in commento prevedeva che, per gli edifici acquistati prima del 2006, venisse effettuata l'imputazione integrale del fondo ammortamento pregresso al solo costo dell'edificio. In questo modo, risultava ridotto il costo storico ammortizzabile, con la conseguenza che i contribuenti con immobili con un fondo ammortamento elevato si sono visti decurtata o annullata la quota di ammortamento deducibile per il 2006. L'art. 1 co. 81 della L. 244/2007, norma di interpretazione autentica (già contenuta nel DL 118/2007, decaduto per mancata conversione), ha previsto che il fondo ammortamento esistente al 31.12.2005 deve essere proporzionalmente imputato al costo del fabbricato e del terreno e non più al solo costo del fabbricato. Si tratta di una disposizione di favore per il contribuente, con effetto retroattivo. Tuttavia, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 17.6.2005 n. 78 aveva chiarito l'impossibilità di ricorrere a variazioni in diminuzione a fronte di ammortamenti fiscali effettuati in un determinato esercizio in misura inferiore rispetto agli ammortamenti civilistici. Pertanto, di fronte a questo scenario interpretativo, la via che sembra non presentare incertezze per ottenere la deduzione di ulteriori quote di ammortamento è quella della dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98. Si ricorda che la dichiarazione integrativa deve essere presentata utilizzando il Modello del periodo a cui si riferisce e deve essere inviata entro il termine per la dichiarazione relativa al periodo 2007.

L'art. 1 co. 81 e 82 della L. 244/2007 ha riproposto la norma di interpretazione autentica dell'art. 36 co. 8 ultimo periodo del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), già contenuta nell'art. 1 del DL 3.8.2007 n. 118, decaduto per mancata conversione nei termini. La problematica sottesa a tale norma riguarda il trattamento penalizzante che era riservato a quelle imprese che, avendo già esaurito il plafond massimo di costi ammortizzabili (70% o 80% del costo complessivo dell'investimento immobiliare) dei fabbricati in proprietà o in leasing detenuti anteriormente al periodo d'imposta in corso al 4.7.2006, sarebbero state costrette ad interrompere il processo di ammortamento fiscale, riprendendo in aumento le quote stanziate in bilancio in sede di determinazione delle imposte (IRPEF/IRES ed IRAP). La norma di interpretazione autentica consente di adottare un criterio proporzionale per l'imputazione degli ammortamenti fiscali pregressi, con la conseguente possibilità di continuare a dedurre quote di ammortamento anche sui fabbricati per i quali il suddetto plafond risultava esaurito. Le disposizioni fiscali tornano così a coincidere con quelle civilistico-contabili. Tale circostanza comporta la necessità di stornare, nel bilancio dell'esercizio 2007, il fondo imposte differite a suo tempo stanziato.

Fonte: ilsole24 ore del 18 marzo 2008, p. 32

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Di Eduardo (del 18/03/2008 @ 13:14:24, in Rassegna stampa, linkato 309 volte)

Studi approvati entro il 31.3.2008 - Validità per il periodo di imposta 2007 DI GAVELLI

In merito al periodo d'imposta 2006, gli studi di settore relativi a gran parte delle categorie professionali erano caratterizzati da una situazione di monitoraggio o di sperimentazione. Infatti, i risultati derivanti dall'applicazione del software non potevano essere utilizzati direttamente, bensì come strumenti di ausilio alle ordinarie attività di verifica. Ai fini dell'utilizzo diretto delle suddette risultanze è necessario che lo studio di settore approvato sia a regime. Per ciò che concerne l'esercizio 2007, sono ancora quattro gli studi di settore caratterizzati da un regime monitorato, quindi provvisorio: - la lavorazione di oggetti preziosi e simili (TD33U); - gli studi di ingegneria (UK02U); - i revisori e i periti contabili (UK06U); - i periti industriali (UK17U). Per queste attività lo studio di settore dovrebbe acquistare definitività con effetti a partire dall'esercizio 2008.

Fonte: ilsole24ore del 18 marzo 2008, p. 32

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«Ho dei gusti semplicissimi. Mi accontento sempre del meglio.»

Oscar Wilde

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