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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Eduardo (del 01/04/2008 @ 10:26:00, in Rassegna stampa, linkato 370 volte)

Conferimento d'azienda - Requisiti di operatività e indipendenza - Sussistenza (ris. Agenzia Entrate 28.3.2008 n. 114 e n. 115) DI GAIANI 

Con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 28.3.2008 n. 114, l'Amministrazione finanziaria ha considerato preclusiva dell'agevolazione prevista dall'art. 1 co. 242-249 della L. 296/2006 (c.d. "bonus aggregazioni") l'esistenza di un contratto di associazione in partecipazione tra due società conferenti, stipulato prima dell'operazione straordinaria, per svolgere in comune la medesima attività che successivamente sarà sviluppata dalla conferitaria di nuova costituzione. L'Agenzia adotta un'interpretazione fortemente estensiva della condizione di indipendenza prevista dall'art. 1 co. 244 della L. 296/2006 secondo cui "sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione". Tale orientamento era già stato specificato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 21.3.2007 n. 16, la quale chiariva che l'agevolazione della L. 296/2006 non può essere invocata nei casi in cui l'operazione coinvolga più soggetti interessati da "qualsiasi" rapporto di partecipazione. Sempre in materia di "bonus aggregazioni", la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 28.3.2008 n. 115 esamina l'esistenza della condizione di operatività, necessaria per usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 1 co. 242-249 della L. 296/2006, in un'operazione di conferimento in cui la conferitaria ha evidenziato nei bilanci 2005 e 2006 perdite tali da azzerarne il capitale sociale e da determinare un deficit patrimoniale al termine dell'ultimo esercizio. Secondo l'Amministrazione, poiché gli "assets" di tale società non appaiono in grado di assicurare una reale crescita dimensionale delle imprese che si aggregano attraverso la citata operazione di conferimento, non sussistono né le condizioni, né la "ratio" per concedere i benefici fiscali previsti dalla L. 296/2006.

Fonte: ilsole24ore del 01 aprile 2008, p. 33

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Di Eduardo (del 01/04/2008 @ 10:28:00, in Rassegna stampa, linkato 410 volte)

Chiarimenti del Consiglio Nazionale del Notariato DI DE ANGELIS 

Il Consiglio nazionale del Notariato, in una serie di risposte a quesiti del 30.3.2008, ha chiarito che: - si deve procedere all'identificazione del "titolare effettivo" solo quando altre circostanze dell'operazione lo rendano opportuno o consigliabile; - si può richiedere alle società fiduciarie il nominativo del soggetto per conto del quale opera. Ciò in quanto l'art. 24 co. 1 del DLgs. 231/2007, diversamente da quanto accade per le banche e gli altri intermediari finanziari, non esclude le società in questione dagli obblighi di verifica ordinaria richiesti ai professionisti. Questo dovere, peraltro, scatterebbe soltanto nel caso in cui il notaio lo ritenga necessario ai fini della complessiva valutazione dell'operazione; - se il pagamento dilazionato è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro non può essere regolato in contanti. Di conseguenza, scattano gli obblighi di tracciamento in caso di operazione avente ad oggetto un'unica prestazione da eseguire con pagamenti frazionati, anche se in un periodo temporale superiore a sette giorni.

Fonte : italiaoggi del 01 aprile 2008, p. 36

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Di Eduardo (del 01/04/2008 @ 10:30:20, in Rassegna stampa, linkato 422 volte)

Revisione di 68 studi di settore DI CRISCIONE

Con decreto del Ministero dell'Economia del 6.3.2008 (pubblicato sulla G.U. 31.3.2008 n. 76) sono stati revisionati 68 studi di settore, con la previsione di aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalità di applicazione degli studi stessi. Inoltre, sono stati previsti indicatori di normalità economica specifici per studio di settore, oltre che correttivi congiunturali per i settori manifatturieri in difficoltà. Si rileva che, nel questionario di quest'anno, è contemplata una complessiva semplificazione dei dati rilevanti che i contribuenti sono tenuti a indicare ai fini dell'applicazione degli studi. Oltre alla territorialità "generale", è stata rivista quella specifica inerente il settore del commercio, in relazione alla quale la suddivisione viene stabilita sulla base del livello: - di concorrenza nel settore; - di concorrenza con la grande distribuzione; - degli affitti degli immobili commerciali.

Fonte: ilsole24ore del 01 aprile 2008, p. 33

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Di Eduardo (del 01/04/2008 @ 10:33:31, in Rassegna stampa, linkato 457 volte)

Misure di contrasto alle frodi in materia di IVA - Reverse charge - Prestazioni di servizi rese nel settore edile - Ipotesi di inapplicabilità (ris. Agenzia Entrate 28.3.2008 n. 111) DI ROMANO 

La risoluzione in oggetto, confermando la posizione espressa nella precedente risoluzione 5.7.2007 n. 155, ha chiarito che il contratto di affidamento è una tipologia di contratto di appalto pubblico di lavori in cui il general contractor assume il ruolo di appaltatore. Il meccanismo del "reverse charge", di cui all'art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72, teoricamente applicabile laddove ne sussistano i presupposti, resta precluso, a decorrere dall'1.2.2008, per effetto dell'art. 1 co. 162 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008). Tale disposizione, in particolare, modificando il citato art. 17 co. 6 lett. a), ha stabilito che le prestazioni edili rese nei confronti del general contractor non sono più sottoposte al sistema dell'inversione contabile, per cui le stesse devono essere fatturate con addebito dell'imposta.

Fonte: ilsole24ore del 01 aprile 2008, p. 33

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Di Eduardo (del 01/04/2008 @ 10:35:19, in Rassegna stampa, linkato 371 volte)

Cessione di unità abitative in regime d'esenzione - Determinazione del pro rata (ris. Agenzia Entrate 28.3.2008 n. 112) DI PORTALE 

Con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'impresa di costruzioni, in caso di cessione di un immobile abitativo dopo quattro anni dall'ultimazione della costruzione, è obbligata ad applicare il pro rata di detrazione (di cui all'art. 19 co. 5 del DPR 633/72), in quanto la cessione in esame costituisce un'operazione esente da IVA. Non è quindi possibile optare per la separazione delle attività, in quanto il codice ATECOFIN (ora ATECO) è il medesimo, a prescindere dal regime IVA applicabile (di imponibilità o esenzione).

Fonte: ilsole24ore del 01 aprile 2008, p. 33

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Società di persone commerciali e imprenditori individuali - Modello per la determinazione della base imponibile sulla base del bilancio - Approvazione DI GAIANI 

In attuazione dell'art. 5-bis co. 2 del DLgs. 446/97 [introdotto dall'art. 1 co. 50 lett. b) della L. 244/2007], con il provvedimento 31.3.2008, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello per la comunicazione dell'opzione per la determinazione della base imponibile IRAP sulla base del bilancio. Interessati alla presentazione del Modello sono gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, che intendono determinare il valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali, a norma dell'art. 5 del DLgs. 446/97 (vale a dire, secondo le risultanze del bilancio d'esercizio). Per l'esercizio 2008, la comunicazione deve essere inviata, esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato), entro il 30.5.2008 (vale a dire, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Modello). A regime, l'opzione va comunicata, sempre in via telematica, entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si esercita. L'opzione: - è irrevocabile per tre periodi d'imposta; - al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che l'impresa non opti per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di persone e degli imprenditori individuali.

Fonte: ilsole24ore del 01 aprile 2008, p. 33

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Di Eduardo (del 02/04/2008 @ 11:53:10, in Rassegna stampa, linkato 971 volte)

Semplificazione degli obblighi (circ. Agenzia Entrate 1.4.2008 n. 31) DI DEOTTO 

Con la circolare 1.4.2008 n. 31, l'Agenzia delle Entrate fornisce i criteri per l'individuazione, ai fini degli studi di settore, dell'attività prevalente per i soggetti c.d. "multiattività". Si ricorda che il DM 11.2.2008 ha introdotto, in favore degli imprenditori che svolgono attività d'impresa in più punti di produzione e di vendita (c.d. "imprese multipunto") o che esercitano due o più attività d'impresa non rientranti nello stesso studio di settore (c.d. "imprese multiattività"), una semplificazione contabile consistente nel solo obbligo di annotare separatamente i ricavi relativi alle diverse attività esercitate, compresi i ricavi derivanti dall'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Per individuare l'"attività prevalente", è necessario considerare il complesso di attività facenti parte di uno stesso studio di settore. Di conseguenza, i contribuenti che svolgono più attività devono valutare preliminarmente se due o più di queste sono comprese nello stesso studio. In questo caso, per determinare l'attività prevalente occorre sommare i ricavi provenienti dalle attività riconducibili nel campo di applicazione dello stesso studio, anche se queste hanno codici identificativi diversi. L'attività prevalente, a cui si applicano gli studi, sarà solo quella da cui derivano i ricavi maggiori nel periodo d'imposta considerato. In tal modo, i risultati degli studi di settore possono essere utilizzati direttamente in sede di accertamento solo se i ricavi delle attività non prevalenti risultano, per il periodo d'imposta 2007, pari o inferiori al 20% dei ricavi complessivi, mentre, dal periodo d'imposta 2008, la soglia è elevata al 30%. Se, invece, i ricavi superano tali soglie, le risultanze possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria esclusivamente per selezionare le posizioni da sottoporre a controllo.

Fonte: ilsole24ore del 2 aprile 2008, p. 32

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Di Eduardo (del 02/04/2008 @ 11:55:11, in Rassegna stampa, linkato 375 volte)

Soppressione delle deduzioni extracontabili e affrancamento dei disallineamenti e del vincolo sulle riserve (circ. Assonime 31.3.2008 n. 22) DI FELICIONI

Assonime commenta la soppressione della disciplina delle deduzioni extracontabili, operata dall'art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007, e la correlata facoltà di procedere all'affrancamento del vincolo fiscale sulle riserve ovvero all'affrancamento dei disallineamenti tra valori civili e fiscali (ex art. 1 co. 84 della L. 244/2007), creatisi per via delle deduzioni in esame. Di particolare rilievo appaiono i chiarimenti resi sulla possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di disconoscere gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore, imputati al Conto Economico a partire dall'esercizio 2008 (o 2008/2009, per i soggetti con esercizio "a cavallo"), se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi. In particolare, Assonime osserva che, qualora siano state indicate in Nota integrativa le "ragioni tecniche" del cambiamento dei criteri di valutazione, l'Amministrazione finanziaria dovrebbe: - instaurare un contraddittorio sul merito delle giustificazioni offerte dal contribuente, in considerazione del principio di collaborazione e buona fede sancito dall'art. 10 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente); - enunciare le ragioni di fatto che giustificano la propria pretesa (ex art. 7 della L. 212/2000), specificando i motivi per i quali le motivazioni addotte dal contribuente debbano ritenersi insufficienti. Secondo Assonime, infatti, il potere di disconoscimento in questione sussiste nella misura in cui non sia fornita la prova contraria. Relativamente agli effetti contabili dell'affrancamento opzionale dei disallineamenti, Assonime osserva che essi possono essere imputati sia nel bilancio relativo all'esercizio 2007 (qualora si sia già deciso di aderire a tale regime), sia nel bilancio dell'esercizio 2008 (qualora si sia ancora incerti se procedere, o meno, all'affrancamento).

Fonte: italia oggi del 2 aprile 2008, p. 39

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Di Eduardo (del 02/04/2008 @ 11:58:13, in Rassegna stampa, linkato 434 volte)

Istanza forfetaria di rimborso - Iscrizione in contabilità del credito verso l'Erario DI GAIANI 

Nel bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2007 occorre contabilizzare il credito verso l'Erario per il rimborso forfetario dell'IVA non detratta sulle autovetture aziendali e professionali, richiesto con istanza presentata entro il 22.10.2007 (rigo AR43 del Modello di rimborso). La corrispondente sopravvenienza attiva, non essendo tassata, comporta una variazione in diminuzione in sede di determinazione del reddito imponibile relativo al 2007. Il calcolo dell'IRES e dell'IRAP dovrà tenere conto delle nuove percentuali di deducibilità dei costi delle autovetture introdotte dal DL 81/2007, mentre per: - le auto assegnate ai dipendenti si potrà recuperare la differenza tra il 65% dei costi sostenuti nel 2007 e il fringe benefit dedotto in sede di UNICO 2007; - gli altri veicoli, spetta una deduzione pari al 20% dei costi sostenuti nel 2006 (con un limite massimo di 18.076,00 euro). Riguardo, invece, alle plusvalenze derivanti dalla vendita di autovetture nel 2007, la percentuale di imponibilità di cui all'art. 164 co. 2 del TUIR va calcolata considerando, tra gli ammortamenti dedotti, anche le ulteriori deduzioni operate in UNICO 2008.

Fonte: ilsole24ore del 2 aprile 2008, p. 31

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Di Eduardo (del 02/04/2008 @ 12:02:40, in Rassegna stampa, linkato 332 volte)

Artigiani, commercianti ed ex iscritti alla Gestione separata - Contributi volontari per il 2008 (circ. INPS 31.3.2008 n. 40) DI RODA' 

L'INPS, con la circolare 31.3.2008 n. 40, ha comunicato l'importo dei contributi volontari dovuti, per l'anno 2008, alle Gestioni artigiani e commercianti e alla Gestione separata. In particolare, la citata circolare spiega che, anche dopo l'entrata in vigore del DLgs. 184/97, il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle Gestioni artigiani e commercianti viene determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 della L. 233/90, vale a dire applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla suddetta norma. Per quanto riguarda il contributo dovuto alla Gestione separata in caso di prosecuzione volontaria, esso deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del DLgs. 184/1997, ossia applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l'aliquota contributiva pensionistica vigente per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali e non titolari di pensione (24%). Per l'anno 2008, ai fini dell'accredito dei contributi versati, l'importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a: - 3.316,56 euro, su base annua; - 276,38 euro, su base mensile.

Fonte. ilsole24ore del 2 aprile 2008, p. 33

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