Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Compimento di atti estranei all'oggetto sociale - Preventiva autorizzazione da parte della società - Legittimità (Cass. 15.4.2008 n. 9905) DI NEGRI
In relazione al compimento di atti estranei all'oggetto sociale, la Corte di Cassazione ha precisato che: - si tratta di una condotta che non integra un'ipotesi di nullità degli atti, ma, al più, di inefficacia e di inopponibilità nei rapporti con i terzi; - la società può respingere gli effetti o farli propri attraverso una ratifica ovvero per effetto dell'adozione di una delibera di autorizzazione preventiva. Ne consegue che ogni questione relativa all'estraneità dell'atto compiuto dall'amministratore rispetto all'oggetto sociale è da ritenersi irrilevante in presenza di una preventiva delibera di autorizzazione. Delibera che impegna la società alla relativa condotta esecutiva posta in essere dall'organo di gestione, idonea o meno che sia al perseguimento dell'oggetto sociale.
Fonte: ilsole24ore del 21 aprile 2008, p. 38
Cessione di unità abitative in regime d'esenzione - Determinazione del pro rata (ris. Agenzia Entrate 28.3.2008 n. 112) DI GIULIANI
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 28.3.2008 n. 112 chiarisce che la cessione di unità abitative in regime di esenzione da parte di imprese di costruzione determina l'applicazione del pro rata di detraibilità. La risoluzione in esame nasce da un interpello in cui un'impresa di costruzioni chiede se la cessione di immobili abitativi, la cui ultimazione dei lavori risale a oltre 4 anni prima del 4.7.2006, concorra a generare il pro rata di detraibilità nell'anno di vendita, ai sensi dell'art. 19 co. 5 del DPR 633/72. L'Agenzia delle Entrate rileva che l'art. 35 co. 8 del DL 4.7.2006 n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006 n. 248, ha previsto l'esenzione IVA per le cessioni di fabbricati abitativi, con esclusione di quelle effettuate, entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero, dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione. L'art. 35 co. 9 del DL 223/2006 ha previsto una norma transitoria che limitava l'obbligo di procedere alla rettifica della detrazione IVA di cui all'art. 19-bis2 del DPR 633/72 per i fabbricati abitativi posseduti da imprese costruttrici per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione dalla costruzione o dell'intervento di recupero scadesse entro la predetta data del 4.7.2006. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 1.3.2007 n. 12, ha precisato che il diritto alla detrazione determinato in base alla normativa pregressa deve ritenersi acquisito, anche se successivamente al 4.7.2006 i beni siano stati impiegati in operazioni esenti. Se la normativa transitoria e i chiarimenti interpretativi della circolare n. 12/2007 escludono, relativamente alle cessioni in esame, che debbano esse applicate le disposizioni dell'art. 19-bis2, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, alle imprese di costruzione che operano anche in regime di esenzione IVA, si applicherà l'art. 19 co. 5 del DPR 633/72, il quale prevede espressamente che si applichi il pro rata.
Fonte: ilsole24ore del 21 aprile 2008, p. 35
Modalità e termini di presentazione DI SABBATINI - CEROLI
L'art. 8-bis co. 4-bis del DPR 322/98 fissa al 29.4.2008 la scadenza per l'invio degli elenchi clienti e fornitori riferiti all'anno 2007. Nell'elenco dei clienti e in quello dei fornitori devono essere riportati i soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture o note di variazione nell'anno di riferimento e quelli dai quali sono state ricevute, nell'anno di riferimento, fatture o note di variazione per acquisti rilevanti ai fini IVA. L'invio di tale comunicazione presenta alcune difficoltà oggettive. Notevoli problemi sono comportati, ad esempio, dal dover indicare in tali elenchi i codici fiscali dei clienti e dei fornitori. Tale difficoltà è aggravata dal fatto che l'art. 21 del DPR 633/72 non richiede, tra gli elementi obbligatori del contenuto della fattura, l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA del cessionario o del committente. Per gli elenchi 2007 tali indicazioni sono facoltative, ma saranno, invece, obbligatorie, a partire dal 2008. Risulta, inoltre, complicato capire se gli organismi che hanno come oggetto principale un'attività essenzialmente senza fine di lucro debbano o meno effettuare l'invio. La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 15.4.2008 n. 153 ha confermato l'esonero solo per le attività istituzionali.
Fonte: ilsole24ore del 21 aprile 2008, p. 34
Principali scadenze di fine aprile DI DEL BO - MAGLIONE
Tra i vari adempimenti previsti per fine aprile si segnalano: - dal 28.4.2008, la possibilità di proporre istanza all'Agenzia delle Entrate per ottenere il credito d'imposta destinato a favorire l'installazione negli esercizi commerciali di tabaccai, benzinai, ristoratori e farmacisti di strumenti destinati ad aumentare la sicurezza dell'attività svolta a contatto con il pubblico; - entro il 29.4.2008, l'obbligo per i titolari di partita IVA di inviare per via telematica all'Amministrazione finanziaria gli elenchi clienti e fornitori per il 2007; - entro il 29.4.2008, l'obbligo per le società di capitali di tenere, salvo che lo statuto preveda un termine più ampio, l'assemblea per l'approvazione del bilancio; - entro il 30.4.2008, l'obbligo per le imprese che producono rifiuti pericolosi o speciali di consegnare il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) al catasto rifiuti presso la Camera di Commercio.
Fonte: ilsole24ore del 22 aprile 2008, p. 31
Estromissione agevolata dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale - Effetti sulle locazioni DI DEOTTO
Con la conversione del DL 248/2007 (c.d. "milleproroghe"), l'estromissione agevolata dell'immobile che appartiene all'imprenditore individuale può riguardare sia gli immobili strumentali per destinazione sia gli immobili strumentali per "natura". Sono classificati fra questi ultimi quelli che rientrano nei gruppi catastali B, C, D e E e nella categoria A10. Si ricorda che, in linea generale, se l'immobile strumentale per natura risulta dato in locazione, il contratto risulta esente ai fini IVA tranne che per le locazioni: - effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, che hanno un diritto alla detrazione fino al 25%; - effettuate nei confronti di coloro che non agiscono come soggetti passivi del tributo; - per le quali, nel relativo atto di locazione, è stata manifestata l'opzione per l'imponibilità. In questi ultimi casi, quindi, riguardo agli affitti percepiti nei primi mesi del 2008, le fatture che sono state emesse dovranno essere rettificate mediante l'emissione di una nota di variazione in base all'art. 26 del DPR 633/72 al perfezionamento dell'estromissione.
Fonte: ilsole24ore del 22 aprile 2008, p. 32
Fondo comune di investimento aperto di diritto lussemburghese - Regime fiscale (ris. Agenzia Entrate 21.4.2008 n. 167) DI SANTACROCE
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 21.4.2008 n. 167 precisa che un fondo pensione con sede in uno Stato UE può richiedere l'applicazione, sui dividendi prodotti in Italia, dell'aliquota ridotta prevista dalla convenzione tra l'Italia e lo Stato di residenza del fondo, anche nel caso in cui gli investimenti in Italia siano realizzati tramite un fondo comune d'investimento residente in un terzo Stato UE, non soggetto a imposizione. Il caso preso in esame dall'Agenzia delle Entrate riguarda un fondo pensione di diritto olandese che realizza investimenti in Italia tramite un fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese. L'Agenzia, in considerazione del fatto che il fondo comune d'investimento lussemburghese non ha personalità giuridica e non è soggetto a tassazione in Lussemburgo, esclude la possibilità di applicare la convenzione tra Italia e Lussemburgo, in quanto tale fondo non può essere considerato "persona residente". Al contrario, l'Agenzia chiarisce che è possibile applicare la convenzione tra Italia e Olanda, cioè lo Stato in cui risiede il fondo pensione, richiedendo l'applicazione delle aliquote ridotte convenzionali, alle seguenti condizioni: - che lo statuto del fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese preveda l'obbligo di distribuire annualmente gli utili di gestione ai sottoscrittori; - che il fondo pensione sia sottoposto a tassazione nello Stato di gestione, per gli utili a esso imputati.
Fonte: ilsole24ore del 22 aprile 2008, p. 32
Società non operative - Interpello disapplicativo - DI GAIANI - DEOTTO
Termine per la presentazione dell'istanza Le società non operative che non rientrano in una delle cause di esclusione o di disapplicazione previste dall'art. 30 co. 1 della L. 724/94 e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.2.2008 devono presentare l'apposita istanza di disapplicazione alle Direzioni Regionali competenti entro il 30.4.2008, per poter ottenere la risposta entro il termine del 31.7.2008 per la presentazione di UNICO 2008. Le Direzioni Regionali hanno, infatti, 90 giorni a disposizioni per fornire la risposta. Dopo le novità delle legge Finanziaria 2008 e del Provvedimento, si sono peraltro ridotti notevolmente i casi in cui è ancora necessario presentare l'istanza di disapplicazione. Devono ancora presentare l'istanza le società immobiliari di gestione che percepiscono canoni inferiori alla soglia di legge, per esempio nel caso in cui i fabbricati siano stati acquistati con contratti di locazione già in essere e che non si è in grado di modificare fino a scadenza del contratto. La presentazione dell'istanza è ancora necessaria anche per le società in liquidazione che non si impegnano in UNICO 2008 a chiudere la procedura di liquidazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta successivo. Tale situazione potrebbe verificarsi, per esempio, nel caso in cui ci siano difficoltà a cedere a prezzi convenienti i beni aziendali. Inoltre, nel caso dei contribuenti congrui e coerenti ai fini degli studi di settore, che sono automaticamente esclusi dalla disciplina sulle società non operative in quanto rientrano in una delle cause di disapplicazione previste dal Provvedimento del 14.2.2008, la posizione di congruità e coerenza si potrà conoscere solo quando sarà disponibile il software di Gerico. Tali soggetti, quindi, potrebbero presentare l'istanza di disapplicazione entro il 30.4.2008 per poi scoprire, non appena sarà disponibile il software, di essere congrui e coerenti e, quindi, automaticamente esclusi dalla disciplina sulle società non operative.
Fonte: ilsole24ore del 23 aprile 2008, p. 29
Elenchi relativi al 2007 - Termine di presentazione - Proroga al 30.6.2008 per ONLUS, associazioni di volontariato e di promozione sociale (DM 3.4.2008) DI PORTALE
Il DM 3.4.2008 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) proroga al 30.6.2008 il termine per la trasmissione degli elenchi dei clienti e dei fornitori in capo a: - associazioni di promozione sociale (ex L. 383/2000); - associazioni di volontariato (ex L. 266/91); - ONLUS iscritte all'anagrafe di cui all'art. 11 del DLgs. 460/97. Inoltre, con riferimento a tali soggetti, il DM 3.4.2008 introduce ulteriori semplificazioni per quanto riguarda la compilazione degli elenchi, le quali si aggiungono a quelle già previste dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 25.5.2007. In particolare, essi possono evitare di inserire nell'elenco fornitori (limitatamente all'esercizio 2007) i dati relativi agli acquisti di beni e servizi, utilizzati promiscuamente nell'esercizio delle attività commerciali e delle altre attività svolte, per le quali non è stato esercitato il diritto alla detrazione.
Fonte: ilsole24ore del 23 aprile 2008, p. 31
Gerico 2008 - Principali novità DI CRISCIONE - DE STEFANI
Sarà disponibile nei prossimi giorni il software GE.RI.CO. 2008 che consentirà di effettuare la verifica della congruità dei dati dichiarati rispetto a quelli risultanti dallo studio di settore di appartenenza. Per eseguire tale verifica, il contribuente dovrà effettuare: - l'analisi discriminante con l'assegnazione ad un gruppo omogeneo; - l'analisi della coerenza e della normalità agli appositi indicatori; - l'analisi di congruità e normalità congiunte. La versione del programma disponibile per il periodo d'imposta 2007 consente di visualizzare le cause di anormalità e di avere ragguagli circa le modalità di raggiungimento del risultato ottenuto. In tal modo, il contribuente potrà eventualmente decidere di correggere i dati inseriti e di adeguarsi, o meno, ai risultati dello studio di settore. La disponibilità del software è importante anche per la redazione dei bilanci delle società relativi all'esercizio 2007, al fine di stanziare correttamente le imposte di competenza del 2007. In tale documento contabile, infatti, devono essere imputate, in aumento dei debiti tributari, le maggiori imposte che si determinano a seguito dell'adeguamento agli studi di settore.
Fonte: ilsole24ore del 24 aprile 2008, p. 32
Quadro RF - Disposizioni rilevanti ai fini della compilazione DI ODORIZZI
Nella determinazione del reddito delle imprese in contabilità ordinaria, da effettuare nel quadro RF dei Modelli UNICO 2008, occorre tenere conto di diverse disposizioni introdotte o modificate nel corso del 2007. Tra queste, le principali riguardano: - il recupero parziale dei costi dei veicoli non dedotti per il 2006, disposto dall'art. 15-bis co. 9 del DL 81/2007; - la possibilità di imputare il fondo di ammortamento fiscale pregresso dei fabbricati strumentali in via proporzionale alla quota riferibile al terreno e a quella riferibile al fabbricato, riproposta dall'art. 1 co. 81 della L. 244/2007; - la norma di interpretazione autentica dell'art. 90 co. 2 del TUIR contenuta nell'art. 1 co. 35 della L. 244/2007, che esclude dal regime di indeducibilità previsto per i costi relativi agli immobili patrimoniali gli interessi di finanziamento relativi ai suddetti immobili; - la rettifica delle imposte differite o anticipate pregresse per effetto della riduzione delle aliquote nominali IRES e IRAP. Con riferimento agli ammortamenti dei fabbricati strumentali e agli interessi di finanzamento relativi agli immobili patrimoniali, è possibile presentare dichiarazione integrativa per il 2006, trattandosi di disposizioni di interpretazione autentica che esplicano efficacia anche per il passato.
Fonte: ilsole24ore del 24 aprile 2008, p. 32
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