Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Nuovo modello (provv. Agenzia Entrate 23.4.2008) DI TROVATO
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23.4.2008 è stato approvato il nuovo Modello di cartella di pagamento che recepisce le innovazioni introdotte dal DL 248/2007 (conv. L. 31/2008). In particolare, nella "nuova" cartella di pagamento vengono riportate indicazioni concernenti: - il responsabile dei procedimenti di formazione del ruolo, di emanazione e di notifica della cartella; - la proposizione dei ricorsi e delle istanze di autotutela; - la possibilità di rateazione delle somme iscritte a ruolo. Si rileva che, in base a quanto disposto dall'art. 36 del DL 248/2007, l'omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento comporta la nullità dell'atto solo in relazione alle cartelle emanate in forza di ruoli consegnati all'Agente della Riscossione a partire dall'1.6.2008.
Fonte: ilsole24ore del 24 aprile 2008, p. 27
Società fiduciarie - Obblighi di identificazione - Novità del DLgs. 231/2007 DI BUSANI
Il Consiglio nazionale del Notariato ha precisato che il notaio può richiedere alla società fiduciaria il nominativo del soggetto per conto del quale opera in tutti i casi in cui ciò sia reputato necessario ai fini della complessiva valutazione dell'operazione. Da ciò consegue l'obbligo di custodire nel fascicolo la documentazione con modalità tali da assicurarne il più possibile la riservatezza. L'eventuale rifiuto della società fiduciaria, inoltre, potrebbe essere considerato, insieme ad altre circostanze, ai fini della segnalazione di operazione sospetta. Analogamente si è espressa la circolare Assofiduciaria 27.12.2007 n. COM/2007/057. In essa, infatti, si sottolinea come i professionisti debbano effettuare nei confronti della fiduciaria la procedura di adeguata verifica, che riguarderà sia la fiduciaria come soggetto non persona fisica, che il fiduciante come titolare effettivo/soggetto per conto del quale la fiduciaria compie operazioni. In tal caso, nel trasmettere i dati e le informazioni, la fiduciaria dovrà rendere il destinatario responsabile della riservatezza di quanto comunicato attraverso apposita diffida.
Fonte: ilsole24ore del 28 aprile 2008, p. 34
Estromissione agevolata dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale - Ambito applicativo (circ. Agenzia Entrate 15.4.2008 n. 39) DI RANOCCHI - PELLEGRINO - MENEGHETTI
La circolare dell'Agenzia delle Entrate 15.4.2008 n. 39 fornisce alcuni chiarimenti riguardo alla corretta applicazione dell'imposta sostitutiva per l'estromissione agevolata degli immobili strumentali dal patrimonio dell'imprenditore individuale prevista dall'art. 1 co. 37 della L. 244/2007. Tra le agevolazioni dell'estromissione vi sono: - una tassazione sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IVA rispetto a quella che sarebbe applicabile ordinariamente; - la possibilità di determinare il valore fiscale del bene da estromettere applicando il valore catastale rivalutato. Alla luce della sostanziale equivalenza tra l'acquisizione del bene e quella effettuata con contratti di locazione finanziaria, nonostante la circolare in commento non si pronunci in merito, pare che l'estromissione sia possibile anche per l'immobile detenuto in leasing alla data del 30.11.2007, se riscattato prima della fine dell'anno (risoluzione dell' Agenzia delle Entrate 17.12.2007 n. 379). Gli adempimenti necessari per l'esercizio dell'opzione sono: - il comportamento concludente dell'imprenditore, che si traduce in un'annotazione sul libro cespiti (per i soggetti in contabilità semplificata), ovvero in una scrittura sul libro giornale che documenti la diminuzione dell'attivo patrimoniale; - il versamento dell'imposta sostitutiva, la quale deve essere versata in tre rate: il 40% entro il termine di presentazione del Modello UNICO 2008 e due rate del 30% da versare entro il 16.12.2008 ed il 16.3.2009 con l'aggiunta del 3% a titolo d'interessi.
Fonte: ilsole24ore del 28 aprile 2008, p. 37
Mancato invio dell'avviso bonario - Nullità della cartella (C.T. Reg. Napoli n. 52/5/08) DI SACRESTANO
La cartella di pagamento emanata senza previo invio della c.d. "comunicazione bonaria" è affetta da nullità. L'art. 6 co. 5 della L. 212/2000 (c.d. "Statuto dei diritti del Contribuente") sancisce che "prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta". La norma contempla espressamente la nullità dei provvedimenti emessi senza l'osservanza di tale disposizione. A confutazione di ciò, gli Uffici eccepiscono talvolta che, in ipotesi di omesso versamento dell'imposta, non sussiste l'obbligo di invio della c.d. "comunicazione bonaria" poiché difetterebbe il requisito delle "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione". I giudici, accogliendo un'interpretazione conforme ai principi dello "Statuto dei diritti del Contribuente", hanno stabilito che, qualora l'avviso bonario fosse inviato, potrebbe essere prevenuta o addirittura evitata la successiva emanazione della cartella di pagamento.
Fonte: ilsole24ore del 28 aprile 2008, p. 38
L’articolo 1 comma 284 della legge finanziaria 2008 prevede l’attribuzione di un credito d’imposta, per il periodo 2008 – 2013, alle imprese che effettuano nuovi investimenti aventi per oggetto l’acquisizione, anche mediante leasing, di beni strumentali (macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, programmi informatici, brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi) da destinare a strutture produttive ubicate in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Scarica circolare
Mancanza di autonoma organizzazione - Redditi da collaborazioni coordinate e continuative percepiti da professionista - Esclusione dalla base imponibile (C.T. Prov. Ancona 3.4.2008 n. 63/1/2008) DI RANOCCHI
I compensi percepiti dai dottori commercialisti per la carica di consiglieri di amministrazione di società sono sempre esclusi da IRAP. Infatti, nel caso di specie, non è possibile individuare un intervento della struttura organizzativa della quale il professionista dispone, posto che si tratta di un lavoro puramente personale nell'ambito del quale sono utilizzate solo ed esclusivamente le capacità professionali e intellettuali proprie del singolo. Ad analoghe conclusioni era giunta la Corte di Cassazione con la sentenza 9.5.2007 n. 10594, in base alla considerazione che il professionista, pur in possesso di un'"autonoma organizzazione", non se ne avvale per l'esercizio dell'attività di amministratore, essendo inserito nella struttura della società.
Fonte: ilsole24ore del 29 aprile 2008, p. 31
Società non operative - Società congrue e coerenti - Esclusione automatica dalla disciplina delle società di comodo DI GAVELLI - GIORGETTI
Le nuove cause di esclusione dalla disciplina delle società non operative introdotte dalla legge Finanziaria 2008 si qualificano, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2007, come situazioni oggettive. Tali cause di esclusione, che avrebbero dovuto essere operative soltanto a partire dall'1.1.2008, cioè dalla data di entrata in vigore della Finanziaria 2008, sono efficaci già a partire dal 2007, in quanto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.2.2008 le ha incluse tra le situazioni oggettive che consentono la disapplicazione della disciplina antielusiva senza la necessità di presentare istanza di interpello. In questo modo, le società che si trovano in una delle situazioni che esonerano dalla presentazione dell'apposita istanza di disapplicazione possono fruire dell'istituto della liquidazione e della trasformazione in società semplice, sempre che siano risultate non operative nel 2007, ovvero che in tale periodo si trovino nel primo anno di attività.
Fonte. ilsole24ore del 29 aprile 2008, p. 29
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