\\ Studio Campagnola : Storico per mese (inverti l'ordine)


Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Eduardo (del 23/04/2008 @ 10:20:20, in Rassegna stampa, linkato 428 volte)

Società non operative - Interpello disapplicativo - DI GAIANI - DEOTTO

Termine per la presentazione dell'istanza Le società non operative che non rientrano in una delle cause di esclusione o di disapplicazione previste dall'art. 30 co. 1 della L. 724/94 e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.2.2008 devono presentare l'apposita istanza di disapplicazione alle Direzioni Regionali competenti entro il 30.4.2008, per poter ottenere la risposta entro il termine del 31.7.2008 per la presentazione di UNICO 2008. Le Direzioni Regionali hanno, infatti, 90 giorni a disposizioni per fornire la risposta. Dopo le novità delle legge Finanziaria 2008 e del Provvedimento, si sono peraltro ridotti notevolmente i casi in cui è ancora necessario presentare l'istanza di disapplicazione. Devono ancora presentare l'istanza le società immobiliari di gestione che percepiscono canoni inferiori alla soglia di legge, per esempio nel caso in cui i fabbricati siano stati acquistati con contratti di locazione già in essere e che non si è in grado di modificare fino a scadenza del contratto. La presentazione dell'istanza è ancora necessaria anche per le società in liquidazione che non si impegnano in UNICO 2008 a chiudere la procedura di liquidazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta successivo. Tale situazione potrebbe verificarsi, per esempio, nel caso in cui ci siano difficoltà a cedere a prezzi convenienti i beni aziendali. Inoltre, nel caso dei contribuenti congrui e coerenti ai fini degli studi di settore, che sono automaticamente esclusi dalla disciplina sulle società non operative in quanto rientrano in una delle cause di disapplicazione previste dal Provvedimento del 14.2.2008, la posizione di congruità e coerenza si potrà conoscere solo quando sarà disponibile il software di Gerico. Tali soggetti, quindi, potrebbero presentare l'istanza di disapplicazione entro il 30.4.2008 per poi scoprire, non appena sarà disponibile il software, di essere congrui e coerenti e, quindi, automaticamente esclusi dalla disciplina sulle società non operative.

Fonte: ilsole24ore del 23 aprile 2008, p. 29

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Di Eduardo (del 22/04/2008 @ 10:35:27, in Rassegna stampa, linkato 320 volte)

Fondo comune di investimento aperto di diritto lussemburghese - Regime fiscale (ris. Agenzia Entrate 21.4.2008 n. 167) DI SANTACROCE

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 21.4.2008 n. 167 precisa che un fondo pensione con sede in uno Stato UE può richiedere l'applicazione, sui dividendi prodotti in Italia, dell'aliquota ridotta prevista dalla convenzione tra l'Italia e lo Stato di residenza del fondo, anche nel caso in cui gli investimenti in Italia siano realizzati tramite un fondo comune d'investimento residente in un terzo Stato UE, non soggetto a imposizione. Il caso preso in esame dall'Agenzia delle Entrate riguarda un fondo pensione di diritto olandese che realizza investimenti in Italia tramite un fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese. L'Agenzia, in considerazione del fatto che il fondo comune d'investimento lussemburghese non ha personalità giuridica e non è soggetto a tassazione in Lussemburgo, esclude la possibilità di applicare la convenzione tra Italia e Lussemburgo, in quanto tale fondo non può essere considerato "persona residente". Al contrario, l'Agenzia chiarisce che è possibile applicare la convenzione tra Italia e Olanda, cioè lo Stato in cui risiede il fondo pensione, richiedendo l'applicazione delle aliquote ridotte convenzionali, alle seguenti condizioni: - che lo statuto del fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese preveda l'obbligo di distribuire annualmente gli utili di gestione ai sottoscrittori; - che il fondo pensione sia sottoposto a tassazione nello Stato di gestione, per gli utili a esso imputati.

Fonte: ilsole24ore del 22 aprile 2008, p. 32

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Di Eduardo (del 22/04/2008 @ 10:33:40, in Rassegna stampa, linkato 324 volte)

Estromissione agevolata dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale - Effetti sulle locazioni DI DEOTTO

Con la conversione del DL 248/2007 (c.d. "milleproroghe"), l'estromissione agevolata dell'immobile che appartiene all'imprenditore individuale può riguardare sia gli immobili strumentali per destinazione sia gli immobili strumentali per "natura". Sono classificati fra questi ultimi quelli che rientrano nei gruppi catastali B, C, D e E e nella categoria A10. Si ricorda che, in linea generale, se l'immobile strumentale per natura risulta dato in locazione, il contratto risulta esente ai fini IVA tranne che per le locazioni: - effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, che hanno un diritto alla detrazione fino al 25%; - effettuate nei confronti di coloro che non agiscono come soggetti passivi del tributo; - per le quali, nel relativo atto di locazione, è stata manifestata l'opzione per l'imponibilità. In questi ultimi casi, quindi, riguardo agli affitti percepiti nei primi mesi del 2008, le fatture che sono state emesse dovranno essere rettificate mediante l'emissione di una nota di variazione in base all'art. 26 del DPR 633/72 al perfezionamento dell'estromissione.

Fonte: ilsole24ore del 22 aprile 2008, p. 32

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Di Eduardo (del 22/04/2008 @ 10:31:53, in Rassegna stampa, linkato 530 volte)

Principali scadenze di fine aprile DI DEL BO - MAGLIONE

Tra i vari adempimenti previsti per fine aprile si segnalano: - dal 28.4.2008, la possibilità di proporre istanza all'Agenzia delle Entrate per ottenere il credito d'imposta destinato a favorire l'installazione negli esercizi commerciali di tabaccai, benzinai, ristoratori e farmacisti di strumenti destinati ad aumentare la sicurezza dell'attività svolta a contatto con il pubblico; - entro il 29.4.2008, l'obbligo per i titolari di partita IVA di inviare per via telematica all'Amministrazione finanziaria gli elenchi clienti e fornitori per il 2007; - entro il 29.4.2008, l'obbligo per le società di capitali di tenere, salvo che lo statuto preveda un termine più ampio, l'assemblea per l'approvazione del bilancio; - entro il 30.4.2008, l'obbligo per le imprese che producono rifiuti pericolosi o speciali di consegnare il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) al catasto rifiuti presso la Camera di Commercio.

Fonte: ilsole24ore del 22 aprile 2008, p. 31

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Di Eduardo (del 21/04/2008 @ 09:58:34, in Rassegna stampa, linkato 583 volte)

Modalità e termini di presentazione DI SABBATINI - CEROLI

L'art. 8-bis co. 4-bis del DPR 322/98 fissa al 29.4.2008 la scadenza per l'invio degli elenchi clienti e fornitori riferiti all'anno 2007. Nell'elenco dei clienti e in quello dei fornitori devono essere riportati i soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture o note di variazione nell'anno di riferimento e quelli dai quali sono state ricevute, nell'anno di riferimento, fatture o note di variazione per acquisti rilevanti ai fini IVA. L'invio di tale comunicazione presenta alcune difficoltà oggettive. Notevoli problemi sono comportati, ad esempio, dal dover indicare in tali elenchi i codici fiscali dei clienti e dei fornitori. Tale difficoltà è aggravata dal fatto che l'art. 21 del DPR 633/72 non richiede, tra gli elementi obbligatori del contenuto della fattura, l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA del cessionario o del committente. Per gli elenchi 2007 tali indicazioni sono facoltative, ma saranno, invece, obbligatorie, a partire dal 2008. Risulta, inoltre, complicato capire se gli organismi che hanno come oggetto principale un'attività essenzialmente senza fine di lucro debbano o meno effettuare l'invio. La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 15.4.2008 n. 153 ha confermato l'esonero solo per le attività istituzionali.

Fonte: ilsole24ore del 21 aprile 2008, p. 34

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Di Eduardo (del 21/04/2008 @ 09:54:39, in Rassegna stampa, linkato 3316 volte)

Cessione di unità abitative in regime d'esenzione - Determinazione del pro rata (ris. Agenzia Entrate 28.3.2008 n. 112) DI GIULIANI

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 28.3.2008 n. 112 chiarisce che la cessione di unità abitative in regime di esenzione da parte di imprese di costruzione determina l'applicazione del pro rata di detraibilità. La risoluzione in esame nasce da un interpello in cui un'impresa di costruzioni chiede se la cessione di immobili abitativi, la cui ultimazione dei lavori risale a oltre 4 anni prima del 4.7.2006, concorra a generare il pro rata di detraibilità nell'anno di vendita, ai sensi dell'art. 19 co. 5 del DPR 633/72. L'Agenzia delle Entrate rileva che l'art. 35 co. 8 del DL 4.7.2006 n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006 n. 248, ha previsto l'esenzione IVA per le cessioni di fabbricati abitativi, con esclusione di quelle effettuate, entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero, dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione. L'art. 35 co. 9 del DL 223/2006 ha previsto una norma transitoria che limitava l'obbligo di procedere alla rettifica della detrazione IVA di cui all'art. 19-bis2 del DPR 633/72 per i fabbricati abitativi posseduti da imprese costruttrici per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione dalla costruzione o dell'intervento di recupero scadesse entro la predetta data del 4.7.2006. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 1.3.2007 n. 12, ha precisato che il diritto alla detrazione determinato in base alla normativa pregressa deve ritenersi acquisito, anche se successivamente al 4.7.2006 i beni siano stati impiegati in operazioni esenti. Se la normativa transitoria e i chiarimenti interpretativi della circolare n. 12/2007 escludono, relativamente alle cessioni in esame, che debbano esse applicate le disposizioni dell'art. 19-bis2, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, alle imprese di costruzione che operano anche in regime di esenzione IVA, si applicherà l'art. 19 co. 5 del DPR 633/72, il quale prevede espressamente che si applichi il pro rata.

Fonte: ilsole24ore del 21 aprile 2008, p. 35

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Di Eduardo (del 21/04/2008 @ 09:52:37, in Rassegna stampa, linkato 356 volte)

Compimento di atti estranei all'oggetto sociale - Preventiva autorizzazione da parte della società - Legittimità (Cass. 15.4.2008 n. 9905) DI NEGRI

 In relazione al compimento di atti estranei all'oggetto sociale, la Corte di Cassazione ha precisato che: - si tratta di una condotta che non integra un'ipotesi di nullità degli atti, ma, al più, di inefficacia e di inopponibilità nei rapporti con i terzi; - la società può respingere gli effetti o farli propri attraverso una ratifica ovvero per effetto dell'adozione di una delibera di autorizzazione preventiva. Ne consegue che ogni questione relativa all'estraneità dell'atto compiuto dall'amministratore rispetto all'oggetto sociale è da ritenersi irrilevante in presenza di una preventiva delibera di autorizzazione. Delibera che impegna la società alla relativa condotta esecutiva posta in essere dall'organo di gestione, idonea o meno che sia al perseguimento dell'oggetto sociale.

Fonte: ilsole24ore del 21 aprile 2008, p. 38

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Di Eduardo (del 18/04/2008 @ 10:25:45, in Rassegna stampa, linkato 312 volte)

Professionisti - Obbligo di tracciabilità - Relazione del viceministro dell'Economia Visco DI CRISCIONE

In una relazione del viceministro dell'Economia Visco, è stato specificato che, nell'ambito dei controlli fiscali, occorre prestare attenzione al rispetto della normativa inerente il c.d. "obbligo di tracciabilità" per i lavoratori autonomi e per i professionisti. Sul punto, il viceministro ha chiarito che i funzionari devono verificare gli estremi dei conti correnti dichiarati al fine di controllare i versamenti riportati con le fatture emesse. Secondo la normativa attuale, per il periodo compreso tra il 12.8.2006 e il 30.6.2008, i compensi oltre 1.000,00 euro erogati a lavoratori autonomi e professionisti vanno eseguiti mediante assegni bancari non trasferibili o bonifici, oppure tramite pagamento elettronico. Per il periodo compreso dall'1.7.2008 al 30.6.2009, il limite massimo di pagamento in contanti è fissato in 500,00 euro, mentre a partire dall'1.7.2009 sarà abbassato a 100,00 euro.

Fonte: ilsole24ore del 18 aprile 2008, p. 32 

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Di Eduardo (del 18/04/2008 @ 10:23:46, in Rassegna stampa, linkato 395 volte)

Credito IVA relativo al primo trimestre 2008 - Termine del 30.4.2008 DI RICCA

 Entro il 30.4.2008, i soggetti passivi che soddisfano i presupposti di cui all'art. 38-bis del DPR 633/72 possono presentare il Modello IVA TR, nella versione approvata dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 20.3.2008, al fine di richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile relativa al primo trimestre 2008, ovvero per comunicarne la compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97. Solo più per il credito IVA relativo al primo trimestre 2008 è possibile presentare o spedire il Modello all'Agenzia delle Entrate, in quanto - a partire dalle istanze relative al secondo trimestre - sarà obbligatorio procedere alla sua trasmissione telematica, così come previsto dal DM 3.3.2008 (in attuazione dell'art. 1 co. 215 della L. 244/2007). Si ricorda il diritto, per determinate categorie di contribuenti (tra cui i subappaltatori edili), di richiedere il rimborso prioritario, entro 3 mesi dalla richiesta, al ricorrere delle condizioni individuate dal DM 22.3.2007.

Fonte: italiaoggi del 18 aprile 2008, p. 43

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Di Eduardo (del 18/04/2008 @ 10:21:19, in Rassegna stampa, linkato 569 volte)

Rideterminazione del valore delle partecipazioni ex L. 448/2001 - Determinazione della plusvalenza (ris. Agenzia Entrate 17.4.2008 n. 158) DI DELLA CARITA' - PIAZZA

Con la risoluzione in commento, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento ufficiale sul trattamento fiscale della plusvalenza derivante dalla cessione con corrispettivo frazionato di partecipazioni ereditate nel settembre 2006 e rivalutate dal de cuius, prima della morte, ai sensi dell'art. 5 della L. 448/2001. In merito, l'Agenzia ha precisato che: - per le cessioni di partecipazioni ereditate prima della reintroduzione dell'imposta su donazioni e successioni (cioè per le successioni aperte dopo il 25.10.2001 e prima del 3.10.2006), il costo fiscale da assumere per l'erede è quello riconosciuto in capo al de cuius (circolare dell'Agenzia delle Entrate 9.5.2003 n. 27); - quando il pagamento del corrispettivo è frazionato nel tempo, si applica l'art. 68 co. 7 lett. f) del TUIR secondo cui: "la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte di costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alla somma percepita nel periodo d'imposta"; - occorre tenere conto dei due costi fiscali della partecipazione ceduta, cioè della parte di costo rideterminata e della parte di costo "storica".

Fonte: ilsole24ore del 18 aprile 2008, p. 31

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