Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Plusvalenze su partecipazioni e dividendi - Rideterminazione delle percentuali di imponibilità - Applicazione alle partecipazioni in società di persone DI PIAZZA
La percentuale del 49,72% di imponibilità sui dividendi e sulle plusvalenze introdotta dal DM 2.4.2008 si applica anche alle plusvalenze realizzate sulle cessioni di partecipazioni in società di persone. Tale conclusione si evince dalla versione definitiva del punto 9) della relazione di accompagnamento al decreto ministeriale, che afferma: "per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni detenute nell'esercizio d'impresa, in società ed enti, la misura rispettivamente, di esenzione e indeducibilità dal reddito è stabilita nel 50,28 per cento". Infatti, la versione definitiva del punto 9), al contrario di quella precedente, non presenta alcun riferimento ai soggetti IRES, chiarendo che anche in caso di cessione di partecipazioni in società di persone si applica la nuova percentuale. Si ricorda che per plusvalenze e minusvalenze, le nuove percentuali si applicano a quelle realizzate a partire dall'1.1.2009. Per i soggetti non imprenditori, che applicano il principio di cassa, tale regola vale anche se la cessione è avvenuta nel 2008, ma il provento è stato percepito dall'1.1.2009.
Fonte: ilsole24ore del 17 aprile 2008, p. 30
Effetti della riforma della previdenza complementare DI ROSCINI VITALE
La contabilizzazione del TFR nel bilancio al 31.12.2007 deve tenere conto della riforma della previdenza complementare (DLgs. 5.12.2005 n. 252, e successive modifiche, in vigore dall'1.1.2007). In pratica, le modalità di iscrizione del TFR cambiano a seconda che l'impresa impieghi: - almeno 50 dipendenti; - meno di 50 dipendenti. Nel primo caso, il TFR che matura dall'1.1.2007 (art. 1 del DM 30/1/2007) viene conferito: - al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS (di cui all'art. 1 co. 755 della L. 296/2006), in caso di opzione espressa per il mantenimento del TFR da parte del lavoratore; - ad una forma di previdenza complementare, negli altri casi. In entrambe le ipotesi, nella voce C del passivo dello Stato Patrimoniale viene contabilizzata esclusivamente la quota annuale di rivalutazione del TFR già accantonato al 31.12.2006. Per il TFR che matura dall'1.1.2007, ogni mese occorre accantonare un ammontare pari alla retribuzione lorda mensile, divisa per 13,5, al netto del contributo dello 0,5% di cui all'art. 3 u.c. della L. 297/82 (art. 1 co. 756 della L. 296/2006 e circolare INPS 3.4.2007 n. 70, Parte I, paragrafo 4, e Parte II, paragrafo 3). La contropartita di Stato Patrimoniale degli accantonamenti in questione è rappresentata dalla voce "D.13 - Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale" e non più dalla predetta voce C. Nelle imprese con meno di 50 dipendenti, il TFR che matura dall'1.1.2007 (art. 1 del DM 30.1.2007) viene: - mantenuto in azienda (ex art. 2120 c.c.), in caso di opzione espressa da parte del lavoratore; - conferito ad una forma di previdenza complementare, negli altri casi. Se il TFR viene mantenuto in azienda, non si registrano novità rispetto al passato. Se il TFR viene conferito a un Fondo di previdenza complementare, nella voce in esame viene contabilizzata esclusivamente la quota annuale di rivalutazione del TFR già accantonato al 31.12.2006.
Fonte: ilsole24ore del 17 aprile 2008, p. 29
Presentazione da parte degli enti non commerciali (ris. Agenzia Entrate 15.4.2008 n. 153) DI DENTONI LITTA
Con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli enti non commerciali sono obbligati a presentare gli elenchi clienti e fornitori relativi al 2007 limitatamente alle operazioni (attive e passive) relative all'attività commerciale o agricola, anche se svolta in via residuale. Non si applica più, quindi, l'esonero previsto per i soli elenchi del 2006, ove ricorrevano i presupposti per l'applicazione del regime di contabilità separata di cui all'art. 18 del DPR 600/73. È peraltro indifferente la circostanza che, per l'attività commerciale, non sia istituita la contabilità ordinaria, con la conseguente difficoltà a separare i dati rilevanti da quelli relativi all'attività istituzionale.
Fonte: ilsole24ore del 16 aprile 2008, p. 37
Plusvalenze su partecipazioni e dividendi - Rideterminazione delle percentuali di imponibilità - Novità della Finanziaria 2008 (DM 2.4.2008) DI PIAZZA
Il DM 2.4.2008 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ha introdotto la percentuale di imponibilità del 49,72% per i dividendi e le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate in società soggette a IRES, percepiti da persone fisiche non imprenditori. Tale percentuale è stata introdotta per garantire l'invarianza dell'imposizione complessiva sugli utili societari a seguito della riduzione dell'aliquota IRES operata da parte della L. 244/2007. In realtà il nuovo meccanismo appare imperfetto a causa dell'incidenza dell'IRAP (applicata con aliquote diverse secondo la localizzazione e l'attività dell'emittente) e delle addizionali regionali e comunali che gravano sul socio percettore. Pertanto: - il dividendo percepito dal socio risulta al netto non solo dell'IRES, ma anche dell'IRAP: quindi, il socio di una società di capitali, a differenza di quello di società di persone, sconta di fatto l'IRPEF su un reddito diminuito dell'IRAP; - la percentuale di imponibilità del 49,72% neutralizza gli effetti dell'IRES nell'ipotesi di un'aliquota marginale IRPEF del 43%, ma, in realtà, il socio sconta anche le addizionali regionali e comunali.
Fonte: ilsole24ore del 16 aprile 2008, p. 35
Adempimenti dei sostituti di imposta e dei CAF dipendenti - Controlli relativi ai familiari a carico (circ. Agenzia Entrate 9.4.2008 n. 36) DI DE VICO
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 9.4.2008 n. 36, chiarisce che il CAF e il professionista abilitato devono verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi (730/2008) con quelli risultanti dalla documentazione esibita dal contribuente. Il contribuente, peraltro, non è tenuto ad esibire la documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (es. certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati), né quella relativa alle detrazioni soggettive d'imposta. Le detrazioni per carichi di famiglia non possono essere ripartite liberamente tra i genitori, i quali ne beneficiano nella misura del 50% ciascuno (si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate 4.4.2008 n. 34). Tale criterio può essere derogato su accordo dei genitori stessi nel senso di attribuire l'intera detrazione a quello dei due che ha il reddito più elevato o se il coniuge è a carico. In caso di separazione legale ed effettiva, o annullamento del matrimonio, la detrazione spetta: - per intero al genitore affidatario; - ovvero nella misura del 50% ciascuno, in caso di affidamento congiunto. Il soggetto che presta assistenza fiscale (CAF o professionista abilitato) deve: - non applicare le detrazioni per figli a carico qualora nel campo "percentuale" sia indicato un valore diverso dal 50% o 100%; - verificare, in caso di dichiarazione congiunta, se il coniuge che ha chiesto la detrazione al 100% abbia un reddito maggiore all'altro; in caso contrario, provvederà alla correzione della dichiarazione. I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico, residenti all'estero e privi di codice fiscale, devono compilare l'apposita casella "Coniuge e familiari a carico" ed essere in possesso di documentazione attestante lo stato di familiare che deve essere costituita, in alternativa, da: - documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio; - documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5.10.61; - documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel Paese d'origine.
Fonte: ilsole24ore del 11 aprile 2008, p. 29
Rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Istituzione del codice tributo (ris. Agenzia Entrate 10.4.2008 n. 144) DI DE STEFANI
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 10.4.2008 n. 144 istituisce i codici tributo per il pagamento, tramite Modello F24, delle imposte sostitutive relative alla rideterminazione (prevista dall'art. 1 co. 91 della L. 244/2007) dei valori d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all'1.1.2008, non in regime d'impresa. I nuovi codici tributo previsti dalla risoluzione in argomento sono i seguenti: - "8055", denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati"; - "8056", denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola". Tali codici tributo devono essere esposti nella "sezione Erario" del Modello F24, mentre l'anno di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione deve essere indicato nel campo "Anno di riferimento", espresso nella forma "AAA". Il pagamento delle suddette imposte sostitutive può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30.6.2008. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versare con lo stesso codice tributo.
Fonte: ilsole24ore del 11 aprile 2008, p. 33
Soggetti incaricati del controllo contabile - Orientamenti della Commissione centrale DI DE ANGELIS
Dal combinato disposto degli artt. 39 e 40 del DPR 99/98 è possibile desumere che la Commissione centrale non è chiamata a giudicare componenti di collegi sindacali delegati ad effettuare esclusivamente controlli amministrativi, anche se iscritti nel registro dei revisori contabili. Il giudizio della Commissione, infatti, può intervenire esclusivamente con riguardo ai sindaci iscritti che esercitano concretamente la funzione di revisione contabile. Diversamente ragionando, sarebbero assoggettati ad un diverso controllo e ad un diverso regime sanzionatorio i membri di un collegio sindacale incaricato dei soli controlli amministrativi e composto da soggetti in genere iscritti nel registro dei revisori (dottori commercialisti ed esperti contabili) e soggetti generalmente non iscritti nel registro stesso (avvocati e consulenti del lavoro).
Fonte: italia oggi del 11 aprile 2008, p. 35
Certificazione dei corrispettivi - Mancata emissione dello scontrino - Annotazione degli importi fatturati sul Registro delle fatture - Inadempimento dell'obbligo di certificazione (Cass. 4.4.2008 n. 8756) DI ALBERICI
Le sanzioni amministrative derivanti dalla mancata emissione dello scontrino fiscale devono essere irrogate nonostante il contribuente abbia annotato gli importi sul libro delle fatture nella colonna degli acquisti giornalieri. In particolare, la Corte di Cassazione ha specificato che, in difetto della prova documentale di cui agli artt. 1 e 2 della L. 18/83, relativa all'adempimento dell'obbligo di emissione degli scontrini fiscali, l'atto di irrogazione delle sanzioni è da ritenersi legittimo.
Fonte: italiaoggi del 9 aprile 2008, p. 36
Novità della Finanziaria 2008 DI DEOTTO - TOSONI
Per effetto della nuova lett. c) dell'art. 19-bis1 del DPR 633/72, l'IVA assolta sull'acquisto di autovetture utilizzate eslcusivamente nell'esercizio d'impresa o di arte o professione può essere detratta in misura integrale. Posto che la novità in oggetto ha effetto dal 28.6.2007, la detrazione inzialmente operata può essere rettificata ai sensi dell'art. 19-bis2 co. 3 del DPR 633/72, in relazione al mutato regime di detrazione, avuto riguardo al periodo quinquennale di "tutela fiscale" previsto per i beni ammortizzabili diversi dai fabbricati e dalle aree fabbricabili. Di conseguenza, per gli acquisti effettuati a partire dal 2003, per i quali l'IVA sia stata recuperata nella misura del 40%, la rettifica della detrazione consente al soggetto passivo di recuperare una quota-parte d'imposta pagata "a monte" (quella riferita agli anni decorrenti dal 2007, in quanto il mutamento di regime ha effetto da tale anno), mentre la quota-parte riferita agli anni anteriori al 2007 resta perduta. Il quinto d'imposta relativo al 2007 va però dimezzato tenuto conto che il nuovo regime ha effetto dal 28.6.2007.
Fonte: ilsole24ore del 9 aprile 2008, p. 32
Cessione di immobile acquistato da non più di 5 anni da soggetti non residenti - Imponibilità della plusvalenza (ris. Agenzia Entrate 8.4.2008 n. 136) DI TROVATO
Con la risoluzione 8.4.2008 n. 136, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la cessione a titolo oneroso di un immobile sito in Italia, se effettuata da un soggetto residente all'estero, configura una plusvalenza imponibile. Per le cessioni immobiliari infraquinquennali operate al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni, infatti, l'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR annovera tra le esimenti alla configurabilità del reddito la circostanza che l'immobile, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la successiva cessione, sia adibito ad abitazione principale, vale a dire, secondo la nozione valida ai fini dell'IRPEF, a dimora abituale del contribuente che possiede l'immobile o di un suo familiare (intendendosi per tale il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado). In assenza della prova di tale destinazione, la circostanza che il possessore dell'immobile risieda all'estero induce ad escludere che l'immobile posseduto in Italia configuri un'abitazione principale, con la conseguenza che la sua cessione, se effettuata prima che siano decorsi cinque anni dalla data di acquisto, genera una plusvalenza imponibile. Peraltro, ai fini delle imposte indirette, nel caso in cui l'immobile sia stato acquistato con i benefici "prima casa", la cessione infraquinquennale comporta anche la decadenza dal regime agevolato, salvo che non si proceda all'acquisto di un'altra abitazione in Italia entro l'anno successivo.
Fonte: ilsole24ore del 9 aprile 2008, p. 33
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